Valige katsefunktsioonid, mida soovite proovida

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Dokument C2005/082/09

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione), del 27 dicembre 2004, nella causa C-59/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione — Omesso recepimento entro il termine prescritto)

    GU C 82 del 2.4.2005, lk 5—5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/5


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Sesta Sezione)

    del 27 dicembre 2004

    nella causa C-59/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/29/CE - Armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione - Omesso recepimento entro il termine prescritto)

    (2005/C 82/09)

    Lingua processuale: il francese

    Nella causa C-59/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto l'11 febbraio 2004, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra K. Banks) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra A. Bodard-Hermant), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. A. Borg Barthet, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e J. Malenovský (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1.

    La Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'art. 5, n. 1, e agli artt. 6 e 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

    2.

    Per il resto il ricorso è respinto.

    3.

    Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


    (1)  GU C 71 del 20.3.2004.


    Üles