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Asiakirja C2005/006/78

Case T-399/04: Action brought on 7 October 2004 by Scandlines Sverige AB against the Commission of the European Communities

GU C 6 del 8.1.2005, s. 40—40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/40


Ricorso della Scandlines Sverige AB contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 ottobre 2004

(Causa T-399/04)

(2005/C 6/78)

Lingua processuale: l'inglese

Il 7 ottobre 2004 la Scandlines Sverige AB, Helsingborg (Svezia), rappresentata dagli avv.ti C. Vajda, R. Azelius e K. Azelius, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 23 luglio 2004 che respinge la denuncia della ricorrente del 2 luglio 1997;

rinviare il caso alla Commissione per un riesame della denuncia alla luce della sentenza della Corte;

ordinare alla Commissione di risarcire alla ricorrente le spese di questi procedimenti, indipendentemente dal loro esito.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente è una società svedese che, come attività principale, svolge la funzione di agente portuale per un operatore di traghetto. La ricorrente ha presentato alla Commissione una denuncia contro la Helsingborgs Hamn AB (HHAB), società responsabile della gestione del porto di Helsingborg (Svezia) e della fissazione delle tasse portuali. La ricorrente riteneva che la HHAB le imponesse tasse portuali eccessive, abusando della propria posizione dominante in violazione dell'art. 82 CE. La decisione impugnata ha respinto questa denuncia.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione ha sbagliato nel concludere che le tasse portuali imposte agli operatori di traghetto non fossero eccessive. Secondo la ricorrente, dall'analisi costi/prezzo della Commissione si evince che la HHAB ha dichiarato, per quanto concerne la sua attività economica relativa ai traghetti, un utile superiore al 100 % del valore di tale attività economica. La ricorrente afferma che tale utile non può essere conseguito in un mercato concorrenziale e che pertanto esso è eccessivo, iniquo e abusivo. Essa afferma che la Commissione, respingendo questa conclusione, ha interpretato erroneamente l'espressione «valore economico» e non ha applicato il principio della proporzionalità o del corretto onere della prova. Essa afferma altresì che la Commissione ha respinto a torto il confronto tra i prezzi imposti agli operatori di traghetto e quelli imposti agli operatori cargo, nonché il confronto tra i prezzi praticati a Helsingborg e quelli praticati a Elsinore, all'altro opposto della stessa rotta.

La ricorrente contesta poi l'affermazione della Commissione secondo la quale non si sarebbe verificata alcuna discriminazione ai sensi dell'art. 82 CE tra operatori di traghetto e operatori cargo per quanto riguarda i prezzi. Secondo la ricorrente, la Commissione ha erroneamente concluso che i servizi forniti dalla HHAB a questi due settori non sono equivalenti e che non sussiste alcun svantaggio a carico degli operatori di traghetti.


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