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Document C2004/300/36

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 12 ottobre 2004, nel procedimento C-60/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht): Wolff & Müller GmbH & Co. KG contro José Filipe Pereira Félix («Art. 49 CE — Restrizioni alla libera prestazione dei servizi — Imprese del settore edile — Subappalto — Obbligo per un'impresa di rendersi garante per la retribuzione minima dei lavoratori alle dipendenze di un subappaltatore»)

GU C 300 del 4.12.2004, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/18


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 ottobre 2004

nel procedimento C-60/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht): Wolff & Müller GmbH & Co. KG contro José Filipe Pereira Félix (1)

(«Art. 49 CE - Restrizioni alla libera prestazione dei servizi - Imprese del settore edile - Subappalto - Obbligo per un'impresa di rendersi garante per la retribuzione minima dei lavoratori alle dipendenze di un subappaltatore»)

(2004/C 300/36)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-60/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesarbeitsgericht (Germania), con decisione 6 novembre 2002, pervenuta in cancelleria il 14 febbraio 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Wolff & Müller GmbH & Co. KG e José Filipe Pereira Félix, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 12 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

L'art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, interpretato alla luce dell'art. 49 CE, non osta, in una controversia come quella che è oggetto della causa principale, a una normativa nazionale secondo la quale un'impresa edile che affida ad un'altra impresa l'esecuzione di lavori di costruzione risponde, in qualità di garante che ha rinunciato al beneficio d'escussione, per gli obblighi di tale impresa o di un subappaltatore relativi al pagamento del salario minimo ad un lavoratore o al pagamento di contributi ad un ente comune alle parti di un contratto collettivo, quando il salario minimo consiste nell'importo che deve essere pagato al lavoratore previa deduzione delle imposte e dei contributi previdenziali e di sostegno del lavoro o dei corrispondenti oneri di sicurezza sociale (salario netto), qualora la suddetta normativa non abbia quale scopo primario la tutela del salario del lavoratore o tale tutela costituisca solo uno scopo secondario di quest'ultima.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


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