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Document C2004/217/26

Causa C-259/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, The Person Appointed by the Lord Chancellor (persona designata dal Lord Chancellor), ai sensi dell'art. 76 del Trade Marks Act 1994, per statuire sui ricorsi contro le decisioni del Registrar of Trade Marks, con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento Elizabeth Emanuel contro Continental Shelf 128 Ltd

GU C 217 del 28.8.2004, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, The Person Appointed by the Lord Chancellor (persona designata dal Lord Chancellor), ai sensi dell'art. 76 del Trade Marks Act 1994, per statuire sui ricorsi contro le decisioni del Registrar of Trade Marks, con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento Elizabeth Emanuel contro Continental Shelf 128 Ltd

(Causa C-259/04)

(2004/C 217/26)

Con ordinanza 26 maggio 2004, nel procedimento Elizabeth Emanuel contro Continental Shelf 128 Ltd, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 18 giugno 2004, la High Court of Justice, The Person Appointed by the Lord Chancellor, ai sensi dell'art. 76 del Trade Marks Act 1994, per statuire sui ricorsi contro le decisioni del Registrar of Trade Marks, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva del Consiglio 89/104 (1).

1.

Se un marchio d'impresa sia di natura tale da indurre in inganno il pubblico e ne sia pertanto vietata la registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g), nelle seguenti circostanze, ossia quando:

a)

l'avviamento connesso al marchio di impresa è stato ceduto unitamente all'impresa la cui attività consista nella realizzazione di prodotti contraddistinti dal suddetto marchio;

b)

prima della cessione il marchio di impresa, per una significativa parte del pubblico interessato ai prodotti in oggetto, indicava che una particolare persona partecipava alla creazione o alla realizzazione dei prodotti in relazione ai quali veniva usato;

c)

dopo la cessione è stata presentata dal cessionario una domanda di registrazione del marchio d'impresa;

d)

all'epoca della domanda una significativa parte del pubblico interessato ai prodotti ha erroneamente ritenuto che l'uso del marchio di impresa indicasse che quella particolare persona partecipava ancora alla creazione o alla realizzazione dei prodotti in relazione ai quali il marchio veniva usato, e tale convinzione ha potuto influire sulle scelte d'acquisto di tale parte del pubblico.

2.

Se la risposta alla questione n. 1 non fosse incondizionatamente affermativa quali altri aspetti debbano essere presi in considerazione per verificare se un marchio di impresa sia tale da indurre in inganno il pubblico e ne sia pertanto vietata la registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g), e, in particolare, se sia rilevante che il rischio di inganno probabilmente diminuirà nel corso del tempo.

Art. 12, n. 2, lett. b, della direttiva del Consiglio 89/104

3.

Se un marchio d'impresa registrato sia idoneo ad indurre in inganno il pubblico in seguito all'uso che ne sia stato fatto dal titolare o con il suo consenso e sia quindi suscettibile di decadenza ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b), nelle seguenti circostanze, ossia quando:

a)

il marchio d'impresa registrato e l'avviamento ad esso connesso sono stati ceduti unitamente all'impresa la cui attività consista nella realizzazione di prodotti contraddistinti dal suddetto marchio;

b)

prima della cessione il marchio, per una significativa parte del pubblico interessato, indicava che una particolare persona partecipava alla creazione o alla realizzazione dei prodotti in relazione ai quali veniva usato;

c)

dopo la cessione è stata presentata una domanda di decadenza del marchio di impresa registrato; e

d)

all'epoca della domanda una significativa parte del pubblico ha erroneamente ritenuto che l'uso del marchio di impresa indicasse che quella particolare persona partecipava ancora alla creazione o alla realizzazione dei prodotti in relazione ai quali il marchio veniva usato, e tale convinzione ha potuto influire sulle scelte d'acquisto di tale parte del pubblico.

4.

Se la risposta alla questione n. 3 non fosse incondizionatamente affermativa quali altri aspetti debbano essere presi in considerazione per verificare se un marchio di impresa registrato sia tale da indurre in inganno il pubblico in seguito all'uso che ne sia stato fatto dal titolare o con il suo consenso e se sia quindi suscettibile di decadenza ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b), e, in particolare, se sia rilevante che il rischio di inganno probabilmente diminuirà nel corso del tempo.


(1)  Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, 11.02.1989, pag. 1).


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