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Document C2004/190/12

    Causa C-215/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret, con ordinanza 14 maggio 2004, nella causa Marius Pedersen A/S contro Miljøstyrelsen

    GU C 190 del 24.7.2004, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 190/7


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret, con ordinanza 14 maggio 2004, nella causa Marius Pedersen A/S contro Miljøstyrelsen

    (Causa C-215/04)

    (2004/C 190/12)

    Con ordinanza 14 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 maggio 2004, il Østre Landsret (Danimarca) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Marius Pedersen A/S. e Miljøstyreksen, (Amministrazione dell'Ambiente) le seguenti questioni pregiudiziali:

    1.

    Se l'espressione «qualora questo risultasse impossibile» di cui all'art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento n. 259/93 (1) debba intendersi nel senso che un'impresa di raccolta riconosciuta non possa automaticamente svolgere il compito di notificatore di un'esportazione di rifiuti destinati al ricupero.

    In caso affermativo si desidera che sia chiarito in base a quali criteri un'impresa di raccolta riconosciuta possa svolgere il compito di notificatore di un'esportazione di rifiuti destinati al ricupero.

    Se il criterio possa essere che il produttore di rifiuti è sconosciuto, ovvero che si tratta di produttori di rifiuti così numerosi, la cui singola quota sia così modesta, che sarebbe irragionevole che ciascuno dovesse notificare un'esportazione di rifiuti.

    2.

    Se l'art. 7, n. 2, in combinato disposto con il n. 4, lett. a), in particolare primo e secondo trattino, del regolamento del Consiglio n. 259/93 dia la possibilità che autorità competenti del paese di spedizione sollevino obiezioni nei confronti di una concreta domanda di autorizzazione all'esportazione di rifiuti destinati al ricupero se non esistono informazioni da parte del notificatore sul fatto che il trattamento, da parte dell'impianto di destinazione, dei rifiuti di cui trattasi sotto il profilo dell'ambiente sia allo stesso livello richiesto ai sensi delle norme nazionali nel paese di spedizione.

    3.

    Se l'art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento del Consiglio n. 259/93 debba essere inteso nel senso che la richiesta di informazioni relative alla composizione dei rifiuti può essere considerata soddisfatta con l'indicazione, da parte del notificatore, del fatto che si tratta solo di rifiuti di un tipo concretamente indicato, ad es. «rottami elettronici».

    4.

    Se l'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 259/93 debba essere inteso nel senso che il termine di cui all'art. 7, n. 2, inizia a decorrere quando la competente autorità di destinazione ha inviato la conferma, indipendentemente dal fatto che la competente autorità di spedizione non ritenga di aver ricevuto tutte le informazioni menzionate all'art. 6, n. 5.

    In caso negativo si desidera che sia chiarito quali informazioni una notifica debba contenere perché il termine di 30 giorni di cui all'art. 7, n. 2, inizi a decorrere.

    Se il superamento del termine di risposta di 30 giorni abbia l'effetto giuridico che l'autorità non può sollevare ulteriori obiezioni o chiedere ulteriori informazioni.


    (1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 1o febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1).


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