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Document C2004/115/03

    Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE — Elenco dei servizi da considerare esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, in virtù dell'articolo 8 della direttiva medesimaTesto rilevante ai fini del SEE

    GU C 115 del 30.4.2004, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 115/7


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA DIRETTIVA 93/38/CEE

    Elenco dei servizi da considerare esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (1), in virtù dell'articolo 8 della direttiva medesima

    (2004/C 115/03)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    La direttiva 93/38/CEE si applica in particolare agli appalti aggiudicati dagli enti operanti nel settore delle telecomunicazioni; tuttavia i vincoli da essa imposti non sono più giustificati qualora l'avvenuta liberalizzazione del settore abbia creato condizioni di effettiva concorrenza. A tal fine l'articolo 8 della direttiva stabilisce che, quando vi sia effettiva concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, le procedure di appalto per la fornitura di tali servizi possano essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva. Nella sua comunicazione sugli appalti pubblici nell'Unione europea (2), la Commissione ha dichiarato che avrebbe esaminato l'applicabilità dell'articolo in questione.

    In una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 3 giugno 1999 (3), la Commissione ha indicato, a titolo informativo, un elenco di servizi di telecomuni-cazioni da considerare esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 8 di quest'ultima. L'elenco era basato sull'esistenza di una situazione di concorrenza, quale definita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza del 26 marzo 1996 nella causa C-392/93, «Regina contro H.M.Treasury, ex parte British Telecommunications plc.» (4) relativa all'interpretazione dello stesso articolo contenuto nella previgente direttiva 90/531/CEE (5). La comunicazione specificava che l'elenco sarebbe stato aggiornato per tener conto dell'evoluzione delle condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni in questione.

    Di conseguenza, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva per il coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto (6). La proposta escludeva il settore delle telecomunicazioni dalle attività contemplate dalla direttiva, in quanto non era più necessario regolare gli acquisti degli enti operanti in questo settore. Poiché al momento in cui aveva approvato la proposta (maggio 2000) la Commissione era certa che i rapidi progressi derivanti dalla liberalizzazione sarebbero proseguiti e avrebbero prodotto i loro effetti prima dell'effettiva entrata in vigore del provvedimento, la proposta prevedeva che l'esclusione entrasse in vigore contemporaneamente in tutti gli Stati membri.

    La Commissione ha inoltre presentato al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di direttiva sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori (7). Considerando l'esistenza di condizioni di effettiva concorrenza a seguito dell'attuazione delle norme liberalizzatrici, gli appalti pubblici nel settore delle telecomunicazioni devono essere esclusi dall'ambito di applicazione di questa direttiva ogniqualvolta siano aggiudicati allo scopo principale di consentire agli enti aggiudicatori di svolgere specifiche attività nel settore stesso.

    Il 31 dicembre 2000 è scaduta l'ultima proroga concessa ad uno Stato membro (8) per l'attuazione della piena liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, cosicché ufficialmente il processo di liberalizzazione è ormai stato completato in tutti e quindici gli Stati membri.

    Inoltre, nella Sesta relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni (9), la Commissione ha rilevato i progressi realizzati dagli Stati membri nell'attuazione del quadro normativo a sostegno della piena liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni ed in particolare ha osservato che le autorità nazionali di regolamentazione applicano i principi fondamentali dell'attuale normativa e partecipano attivamente all'apertura del mercato alla concorrenza. Come indicato negli allegati alla Sesta relazione, nel settore delle telecomunica-zioni la liberalizzazione è ormai avvenuta e in tutti gli Stati membri esistono condizioni di effettiva concorrenza.

    Il 2 gennaio 2001 è entrato in vigore il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (10). Il regolamento impone agli operatori notifi-cati e alle autorità nazionali di regolamentazione di fornire l'accesso disaggregato alla rete locale al fine di promuovere e di rafforzare la concorrenza nella telefonia vocale e nei servizi di trasmissione dati. Le disposizioni di tale regolamento sono direttamente applicabili in tutti e quindici gli Stati membri.

    In un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 13 marzo 2002 (11), la Commissione ha invitato gli enti aggiudicatori nel settore delle telecomunicazioni in Grecia, Lussemburgo e Portogallo a indicarle, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, gli altri servizi di telecomunicazioni da essi considerati esclusi dal campo di ap-plicazione della direttiva in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, della stessa per l'esistenza di altri organismi liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica e a condizioni sostan-zialmente identiche (12).

    Poiché l'attuale quadro normativo in materia di telecomunicazioni ha raggiunto l'obiettivo, consentendo di creare le condizioni per una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni nella fase di transizione dal monopolio alla piena concorrenza, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un nuovo quadro normativo in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (13), che ha sostituito la precedente disciplina rispettivamente dal 25 luglio 2003 (14) e dal 31 ottobre 2003 (15).

    Il 31 marzo 2004, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il pacchetto legislativo sugli appalti pubblici (16); le telecomunicazioni sono escluse dal campo di applicazione della nuova normativa in quanto settore in cui ormai vige un'effettiva concorrenza (17).

    Ciò premesso, la Commissione pubblica qui di seguito, a titolo informativo, l'elenco dei servizi di telecomunicazioni da considerare esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 8 di quest'ultima. L'elenco aggiorna la comunicazione in precedenza citata per tener conto dell'evoluzione delle condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni in questione.

    In forza dell'articolo 8, paragrafo 1, gli acquisti per la fornitura di servizi di telecomunicazioni all'interno di tutti e quindici gli Stati membri non saranno più soggetti alle disposizioni della direttiva.

    La ripartizione dei servizi per categorie serve a facilitare l'analisi della situazione della concorrenza e ad aiutare le imprese a comprendere quali conseguenze pratiche la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni determina per l'applicazione della normativa sugli appalti pubblici. La Commissione rileva che le categorie di cui sopra, nel loro insieme, comprendono tutti i servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 1, paragrafi 14 e 15, della direttiva 93/38/CEE e sono conformi alla terminologia utilizzata all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), punto ii) della direttiva stessa.

    Categorie di servizi esonerate

    Aree geografiche interessate

    Telefonia pubblica fissa:

    Tutti e quindici gli Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito)

    Telefonia pubblica mobile:

    Tutti e quindici gli Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito)

    Servizi via satellite

    Tutti e quindici gli Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito)

    Trasmissione dati/servizi a valore aggiunto (carte telefoniche, In-ternet, connessione mediante richiamo)

    Tutti e quindici gli Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito)


    (1)  GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE (GU L 101 del 1.4.1998, pag. 1).

    (2)  Comunicazione della Commissione «Gli appalti pubblici nell'Unione europea», COM(98) 143 def. dell'11.3.1998.

    (3)  Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE, «Elenco, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, dei servizi da considerare esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva», GU C 156 del 3.6.1999, pag. 3.

    (4)  Racc. 1996, pag. I-1631.

    (5)  Direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, GU L 297 del 29.10.1990, pag. 1.

    (6)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto, COM(2000) 276 del 10 maggio 2000, GU C 29E del 30.1.2001, pag. 112.

    (7)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori, COM(2000) 275 del 10 maggio 2000, GU C 29E del 30.1.2001, pag. 11.

    (8)  Decisione 97/607/CE della Commissione, GU L 245 del 9.9.1997, pag. 6.

    (9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, COM(2000) 814 def. del 7 dicembre 2000.

    (10)  Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale, GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

    (11)  Avviso agli enti aggiudicatori nel settore delle telecomunicazioni in Grecia, Lussemburgo e Portogallo (2002/C 64/07), GU C 64 del 13.3.2002, pag. 10.

    (12)  All'invito della Commissione ha risposto un ente aggiudicatore degli Stati membri interessati.

    (13)  Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7; direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21; direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33; Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51; direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

    (14)  Cfr. gli articoli da 26 a 28 della direttiva quadro.

    (15)  Cfr. il combinato disposto dell'articolo 19 e dell'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

    (16)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali; direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

    (17)  Gli articoli da 3 a 7 della direttiva 2004/17/CE non annoverano le telecomunicazioni fra le attività contemplate dalla direttiva; cfr. anche gli articoli 13, 57 e 68 della direttiva 2004/18/CE.


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