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Document 92003E001524

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1524/03 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Obbligo di pagamento del premio per l'assistenza sanitaria in un altro Stato membro, diverso da quello in cui si risiede e si fa uso di tali prestazioni.

    GU C 280E del 21.11.2003, p. 161–163 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92003E1524

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1524/03 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Obbligo di pagamento del premio per l'assistenza sanitaria in un altro Stato membro, diverso da quello in cui si risiede e si fa uso di tali prestazioni.

    Gazzetta ufficiale n. 280 E del 21/11/2003 pag. 0161 - 0163


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1524/03

    di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

    (6 maggio 2003)

    Oggetto: Obbligo di pagamento del premio per l'assistenza sanitaria in un altro Stato membro, diverso da quello in cui si risiede e si fa uso di tali prestazioni

    1. Alla Commissione è noto che la libera circolazione delle persone e la libertà di stabilimento ha fatto sì che molte persone che per percepire il denaro loro spettante dall'attività lavorativa non sono più dipendenti dall'avere un domicilio nel paese d'origine, tra cui molti pensionati, si stabiliscano in zone soleggiate e interessanti sotto il profilo ricreativo, quali la costa spagnola?

    2. Tale spostamento di residenza fa sì che si faccia un ricorso relativamente troppo frequente alla Seguridad Social spagnola, che deve provvedere, con pochi medici e strutture, a soddisfare le esigenze degli abitanti locali con un basso reddito, per cui le liste di attesa si allungano?

    3. La Commissione può confermare che il regolamento (CEE) n.1408/71(1) obbliga le persone che percepiscono una pensione o un'indennità sociale dallo Stato membro d'origine a versare premi nello Stato membro di stabilimento prescelto al fine di aver diritto all'assistenza sanitaria? Ciò significa che le si obbliga a pagare per un pacchetto di assistenza ben più ampio o ben più ridotto di quello disponibile nello Stato di residenza, per cui non vi è alcuna proporzionalità tra importo del premio e

    portata dei diritti ad esso associati? In che misura ciò è compatibile con il principio che le persone all'interno dell'UE non devono subire alcun pregiudizio sulla base della libertà di circolazione delle persone e della libertà di stabilimento?

    4. Quali sono le conseguenze se nei Paesi Bassi una parte dell'assistenza, che ora ricade sotto la cosiddetta Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), viene versata ai fondi malattia, per cui il restante premio AWBZ è dovuto soltanto o principalmente per cure che non vengono offerte nel paese di residenza, ovvero la Spagna? Non è forse meglio pagare tale assistenza supplementare in Spagna invece che nei Paesi Bassi?

    5. Che cosa fa la Commissione per assicurare che la pressione esercitata dai residenti stranieri sulla Segurid Social spagnola non sia eccessiva e che non si crei un grande gruppo di assicurati che si lamenta per l'elevato importo dei premi e la limitatezza delle prestazioni fornite?

    (1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

    Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

    (6 giugno 2003)

    La Commissione informa l'onorevole parlamentare che, in assenza di un'armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale su scala europea, il regolamento (CEE) n. 1408/71(1) ha attuato un coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale, al fine di permettere alle persone che si spostano all'interno dell'Unione di beneficiare di una protezione sanitaria con le migliori condizioni possibili.

    Il regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede in particolare delle disposizioni che permettono di ricevere cure mediche alle persone che risiedono sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui sono assicurati.

    In linea di massima, i principi del regolamento (CEE) n. 1408/71 dispongono che le cure sanitarie vengano dispensate secondo la normativa dello Stato membro in cui la persona risiede e riceve le cure, come se fosse assicurata in quel paese, al fine di poter garantire un uguale trattamento alle persone che vivono sul territorio di uno Stato membro. Un pensionato che risiede in uno Stato membro diverso da quello che eroga la pensione beneficerà dunque delle cure mediche nello stato in cui si trova, in base alla legislazione dello Stato membro in questione, come se vi fosse assicurato. Al fine di ottenere le cure mediche nello Stato in cui risiede, il pensionato si iscrive presso l'istituzione di residenza tramite un modulo attestante che egli ha diritto all'assistenza sanitaria. In seguito a questa iscrizione, egli può essere preso in conto dalle autorità dello Stato di residenza al momento della pianificazione delle risorse mediche necessarie.

    Il regolamento (CEE) n. 1408/71 include inoltre disposizioni che determinano quale istituzione coprirà i costi delle cure dispensate ad un pensionato. In particolare, se il pensionato beneficia di una pensione di un solo Stato membro, diverso da quello ove risiede, è l'istituzione dello stato che eroga la pensione a sostenere le sue spese mediche. Il regolamento determina la maniera in cui vengono saldati i conti fra le istituzioni: quella dello Stato di residenza riceve dall'istituzione dello stato che eroga la pensione un importo forfetario (attualmente pari all'80 % del costo annuo medio delle spese sanitarie di un pensionato nello stato di residenza) che copre tutte le cure mediche dispensate al pensionato.

    In compenso, il regolamento prevede che l'istituzione debitrice di tale rimborso delle spese mediche possa operare sulla pensione versata al paziente le trattenute per i contributi eventualmente previste dalla legislazione nazionale.

    Da queste regole può effettivamente risultare che, in certe situazioni, un pensionato versi dei contributi sociali relativamente elevati rispetto alle prestazioni che può ricevere nello stato di residenza; tuttavia può verificarsi anche la situazione contraria.

    La Commissione è in grado di comunicare all'onorevole parlamentare che, nell'ambito delle trattative relative alla proposta di semplificazione e di modernizzazione del regolamento (CEE) n. 1408/71(2), si è potuto giungere ad una soluzione parziale di questo problema. In occasione della riunione del 3 dicembre 2003, il Consiglio ha trovato un accordo relativo ad un orientamento

    generale per il capitolo malattia e maternità. Nel quadro di quest'accordo si prevede che il pensionato possa anche ricevere cure mediche nello Stato membro in cui si trova l'istituzione che si assume l'onere delle spese mediche del pensionato (e alla quale egli eventualmente versa i contributi), a condizione che questo Stato membro abbia optato per tale soluzione e figuri in un allegato previsto a tal fine nel regolamento.

    (1) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30.1.1997.

    (2) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU C 38 del 12.2.1999.

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