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Document 92002E003337

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3337/02 di Christine De Veyrac (PPE-DE) alla Commissione. Riconoscimento dei titoli di studio — Libera circolazione dei musicisti.

    GU C 110E del 8.5.2003, p. 205–206 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    92002E3337

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3337/02 di Christine De Veyrac (PPE-DE) alla Commissione. Riconoscimento dei titoli di studio — Libera circolazione dei musicisti.

    Gazzetta ufficiale n. 110 E del 08/05/2003 pag. 0205 - 0206


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3337/02

    di Christine De Veyrac (PPE-DE) alla Commissione

    (26 novembre 2002)

    Oggetto: Riconoscimento dei titoli di studio Libera circolazione dei musicisti

    I musicisti incontrano apparentemente difficoltà per ottenere il riconoscimento della formazione conseguita in un altro Stato membro.

    Di conseguenza, una musicista francese iscritta al conservatorio non può, ai fini del conseguimento del suo diploma in Francia, ottenere la convalida dei corsi seguiti in Belgio.

    L'esperienza all'estero, invece di essere valorizzata, si rivela pertanto per un musicista un ostacolo alla carriera.

    Nel momento in cui la Commissione festeggia il milionesimo studente Erasmus, sembra che alcune materie d'insegnamento siano ancora trascurate e che gli studenti delle discipline artistiche siano discriminati rispetto agli altri. La musica sarebbe dunque la Cenerentola del programma Erasmus?

    Per di più, nel momento in cui la Commisssione mette mano alla riforma del dispositivo generale per il riconoscimento dei titoli professionali, è essenziale che agli studenti venga applicato un metodo altrettanto efficace di quello riservato ai lavoratori.

    Potrebbe la Commissione indicare le misure che prevede di assumere per garantire la parità di trattamento a tutti i cittadini e favorire la mobilità all'interno dell'Unione?

    Risposta del commissario Bolkestein per conto della Commissione

    (7 gennaio 2003)

    Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione le uniche professioni regolamentate in campo musicale sono quelle di organista e maestro di coro (Regno Unito) e quella di professore d'orchestra (Italia). La Commissione non è a conoscenza di problemi specifici relativi al riconoscimento professionale di tali professioni. La professione di musicista non è di norma regolamentata in nessuno Stato membro. Le direttive 89/48/CEE(1) e 92/51/CEE(2) sul riconoscimento reciproco dei diplomi non sono quindi applicabili a questa professione. Tali direttive si applicano solo qualora un cittadino di uno Stato membro desideri avere accesso in un altro Stato membro ad una professione regolamentata, ossia subordinata al possesso di un diploma da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. In questo caso il lavoratore migrante deve ottenere il riconoscimento del diploma rilasciato nel proprio paese d'origine per poter accedere alla professione in questione. Se invece non è richiesto alcun diploma il riconoscimento professionale è superfluo.

    La proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali(3) mira essenzialmente a consolidare e semplificare i regimi di riconoscimento delle qualifiche professionali attualmente in vigore. Tale proposta introduce inoltre alcuni elementi di novità quali, in particolare, una maggiore liberalizzazione della prestazione di servizi, un riconoscimento più automatico basato su piattaforme comuni e un miglioramento dei dispositivi di informazione e assistenza ai cittadini migranti.

    D'altro canto il riconoscimento accademico di diplomi e/o qualifiche finalizzato a permettere ai titolari di continuare la formazione è di competenza degli Stati membri. Attualmente nessuna disposizione comunitaria disciplina questo tipo di riconoscimento. Le autorità nazionali hanno diritto a chiedere il riconoscimento accademico della qualifica ottenuta in un altro Stato membro. Sono altresì liberi di stabilire le norme sostanziali e procedurali che regolano questo tipo di riconoscimento. Essi sono tenuti tuttavia a rispettare l'articolo 12 del trattato CE che vieta qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla nazionalità.

    Il riconoscimento di periodi di studio effettuati nell'ambito del programma Erasmus è una questione distinta rispetto al riconoscimento accademico delle qualifiche. Nel quadro della mobilità Erasmus il riconoscimento presuppone un accordo fra due istituti partecipanti, in base al quale gli studi realizzati dallo studente Erasmus in uno degli istituti sono riconosciuti

    dall'altro. Secondo le norme e le procedure che regolano il programma Erasmus nessuna materia di studio può essere svantaggiata o squalificante ai fini dell'ammissibilità a una borsa Erasmus. La Commissione è consapevole che alcune discipline hanno riscosso un successo maggiore di altre per quanto riguarda la mobilità degli studenti Erasmus. Le agenzie nazionali sono tuttavia incoraggiate a promuovere la mobilità nelle discipline meno popolari e per le destinazioni scelte con minor frequenza.

    (1) Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, GU L 19 del 24.1.1989.

    (2) Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, GU L 209 del 24.7.1992.

    (3) COM(2002) 119 def.

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