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Document 92002E002394(01)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2394/02 di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione. Scandalo dell'ormone MPA.

GU C 52E del 6.3.2003, p. 160–161 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E2394(01)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2394/02 di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione. Scandalo dell'ormone MPA.

Gazzetta ufficiale n. 052 E del 06/03/2003 pag. 0160 - 0161


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2394/02

di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione

(2 agosto 2002)

Oggetto: Scandalo dell'ormone MPA

1. In Irlanda la ditta Wyeth Pharmaceuticals ricorre per lo smaltimento di rifiuti di ormoni alla società di trattamento Cara Environmental Technology. Consente la legislazione sui rifiuti ad un'industria farmaceutica di smaltire i rifiuti di ormoni senza controllarne la destinazione? Prevede la legislazione sui rifiuti norme chiare cui devono attenersi le aziende nella trasformazione e successiva esportazione di tali rifiuti? In che misura le autorità irlandesi hanno controllato adeguatamente la destinazione di tali rifiuti e la regolarità di tutte le licenze di esportazione?

2. È la ditta belga Bioland, che ha smaltito l'ormone MPA, adeguatamente controllata dalle autorità belghe e dagli organi competenti, visto anche il fatto che tale azienda è stata discreditata da una sua frequente applicazione, a dire il meno disinvolta, delle norme?

3. In che modo le aziende olandesi che hanno trattato tali rifiuti vengono controllate nella catena dei vettori?

4. Può essa fornire una panoramica per Stato membro circa il danno subito dagli allevamenti suini in conseguenza delle restrizioni alle esportazioni, la chiusura di molte aziende per alcune settimane e l'eventuale infertilità del patrimonio zootecnico?

5. In che misura la legislazione europea sulla responsabilità per i prodotti può offrire una soluzione ai danni subiti dagli allevatori?

Risposta complementaredata dal sig. Byrne a nome della Commissione

(21 ottobre 2002)

1. La normativa comunitaria sui rifiuti, segnatamente gli articoli 4 e 8 della direttiva-quadro sui rifiuti 75/442/CEE, del 15 luglio 1975(1), stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che i rifiuti vengano recuperati o smaltiti senza alcun rischio per la salute umana, degli animali o per l'ambiente. Gli Stati membri devono inoltre garantire che i rifiuti vengano trattati da imprese autorizzate per lo smaltimento o per il recupero. Il Regolamento del Consiglio (CEE) n. 259/93 sul controllo e la sorveglianza delle spedizioni interne o in entrata o in uscita dalla Comunità europea(2) stabilisce obblighi precisi ai quali devono attenersi tutti gli operatori che intervengono nelle spedizioni di rifiuti. Tale Regolamento stabilisce in maniera chiara che la spedizione di rifiuti AD 010(3) derivanti dalla produzione e dalla preparazione di prodotti farmaceutici (come nel caso di cui si tratta) deve essere sottoposta a una determinata procedura di controllo basata su una precedente notifica scritta e sulla relativa autorizzazione. Gli Stati membri devono garantire che tutti gli operatori ottemperino a tali precise prescrizioni.

La Commissione ha scritto alle competenti autorità del Belgio e dell'Irlanda richiedendo ulteriori informazioni sull'attuazione della normativa comunitaria sui rifiuti con riferimento a questo caso particolare.

2. La Commissione è al corrente del fatto che Bioland non ha mai avuto una licenza per trattare rifiuti farmaceutici. Ai sensi del Regolamento del Consiglio CEE n. 259/93 I rifiuti AD 010 provenienti dalla produzione e dalla preparazione di prodotti farmaceutici devono essere classificati come rifiuti ambra. Inoltre le spedizioni di rifiuti farmaceutici devono essere sottoposte a una determinata procedura di controllo basata su una notifica scritta e sulla relativa autorizzazione.

In base ai risultati preliminari delle indagini svolte dalle autorità competenti del Belgio e dell'Irlanda, i rifiuti contenenti MPA sono stati erroneamente classificati come rifiuti verdi (i quali sono esenti da procedure di controllo). Inoltre le competenti autorità locali del Belgio non erano a conoscenza né sono state informate delle spedizioni.

La Commissione è informata del fatto che Bioland non possedeva alcuna licenza per forniture dirette all'industria alimentare. Tale impresa non era peraltro conosciuta dalla competente agenzia di controllo. Nessuna licenza viene peraltro richiesta per la fornitura all'industria per l'alimentazione degli animali.

3. I produttori di mangimi olandesi e gli agricoltori che li impiegano sono soggetti a ispezioni da parte del Productschap Diervoeder (PDV), organizzazione del commercio autorizzata dalla legge. Per conto del governo olandese infatti il PDV è responsabile dell'attuazione della normativa comunitaria sul controllo dei prodotti per l'alimentazione degli animali. Il suo ispettorato, il Keuringsdienst Diervoedersector (KDD), è classificato con lo standard (EN45004).

Ulteriori ispezioni sono state svolte dal Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV) e dal servizio Algemene Inspectie Dienst (AID).

Oltre a ciò, il settore olandese dell'alimentazione per gli animali ha stabilito un proprio programma di garanzia della qualità, il sistema Good Manufacturing Practice (GMP). Le imprese che partecipano a tale programma si impegnano a rispettare un determinato numero di prescrizioni non imposte dalla legge, come quella di comprare materie prime esclusivamente da fornitori autorizzati dal GMP (ovvero da un sistema equivalente).

Sfortunatamente, due imprese autorizzate precedentemente dal GMP hanno acquistato materie prime da Bioland, pur non essendo questa autorizzata dal sistema GMP. Nel frattempo, ad entrambe le imprese suindicate era stata ritirata l'autorizzazione dal GMP.

4. I Paesi Bassi sono lo Stato membro più colpito da tale incidente. Le competenti autorità hanno stimato le perdite come segue: settore primario (contadini): 43 milioni EUR per la distruzione di animali e per perdite di reddito; settore dell'alimentazione per gli animali: 33 milioni EUR per la distruzione e il ritiro; centri di macellazione: 25 EUR 50 milioni per la temporanea riduzione della produzione e delle esportazioni; governo olandese: 6 milioni EUR principalmente per controlli e attività di sorveglianza. Tali importi determinano una perdita complessiva di 107 EUR 132 milioni EUR.

5. La direttiva del Consiglio 85/374/CE, del 25 luglio 1985, sulla responsabilità per prodotti difettosi(4), prevede un regime comune di compensazione per danni materiali subiti dai consumatori per prodotti difettosi.

Questo regime comunitario non copre le perdite o i danni subiti da agricoltori che hanno fatto uso di sostanze difettose impiegate per l'alimentazione degli animali (ad esempio: mangimi contaminati), in quanto tali danni si manifestano nel quadro di un'attività economica non riguardante prodotti destinati al consumo privato.

(1) GU L 194 del 25.7.1975.

(2) GU L 30 del 6.2.1993.

(3) Rifiuti che possono contenere componenti inorganici o organici.

(4) GU L 210 del 7.8.1985.

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