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Document 92002E001517

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1517/02 di Miet Smet (PPE-DE) alla Commissione. Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

GU C 92E del 17.4.2003, p. 62–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E1517

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1517/02 di Miet Smet (PPE-DE) alla Commissione. Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Gazzetta ufficiale n. 092 E del 17/04/2003 pag. 0062 - 0063


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1517/02

di Miet Smet (PPE-DE) alla Commissione

(29 maggio 2002)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Nella sezione 5, articoli da 18 a 21, del regolamento (CE) n. 44/2001(1) sono previste norme particolari per quanto riguarda la competenza in materia di contratti individuali di lavoro in base alle quali un lavoratore convenuto in una controversia può essere giudicato solo nello Stato membro in cui è domiciliato. Le deroghe sono rigorosamente regolamentate. Il diritto del lavoro, il diritto della sicurezza sociale e il diritto fiscale sono cruciali per consentire ai tribunali di valutare nel merito i conflitti in materia di lavoro, ma sono caratterizzati da differenze fondamentali tra gli Stati membri dell'Unione.

Può la Commissione capire che si teme che il regolamento (CE) n. 44/2001 impedisca a un giudice di pronunciare una sentenza adeguata, in un termine di tempo ragionevole, in una controversia relativa a un contratto di lavoro concluso sulla base del diritto di un altro Stato membro o, per lo meno, complichi il suo compito?

Condivide la Commissione il parere che la raccolta di informazioni da parte di un giudice, nel proprio paese o presso un giudice del paese in cui il lavoratore esercita le proprie attività, implica costi elevati e forti ritardi nella procedura giuridica?

Esiste, a norma della legislazione vigente, un modo semplice e rapido per far sì che una controversia sia composta da un giudice che conosce bene il diritto applicabile al contratto, vale a dire un giudice del paese in cui il lavoratore esercita le sue attività?

Ritiene la Commissione che sia possibile, in futuro, prendere iniziative per trovare una soluzione adeguata in materia?

(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(10 luglio 2002)

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è entrato in vigore il 1o marzo 2002(1). Le disposizioni contemplate alla sezione 5 del Capo II, riguardanti i contratti di lavoro, introducono delle modifiche concepite segnatamente per tutelare la parte più debole, attraverso la fissazione di norme in materia di competenza più favorevoli agli interessi di tali parti di quelle previste dalle norme generali, che avrebbero privilegiato la designazione di un tribunale più vicino al datore di lavoro. L'articolo 20 statuisce infatti che l'azione legale del datore di lavoro nei confronti del lavoratore può essere avviata unicamente presso i tribunali dello Stato membro sul cui territorio è domiciliato il lavoratore. Quest'ultimo può invece avviare un'azione legale nei confronti del datore di lavoro in un altro Stato membro, a patto che egli adisca i tribunali dello stato ove è domiciliato il datore di lavoro, o il tribunale del luogo in cui egli svolge abitualmente la propria attività o quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente.

Per quanto riguarda il diritto applicabile, la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, vincolante per tutti gli Stati membri, prevede che il giudice adito applichi la legge scelta dalle parti; tale scelta non può in linea di principio recare pregiudizio alla tutela del lavoratore assicurata dalle disposizioni di legge imperative vigenti nel luogo in cui è abitualmente esercitata l'attività lavorativa. In mancanza di scelta, al contratto si applica la legge dello Stato membro ove il lavoratore

svolge abitualmente la propria attività. Nelle situazioni di attività transfrontaliere unicamente disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001, vi è quindi una certa scissione tra la legge applicata e la legge del tribunale adito. Questa soluzione è dettata tuttavia, da un lato, dalla necessità di assicurare che i lavoratori dipendenti della stessa impresa siano assoggettati alla stessa legge e, dall'altro canto, dal più stretto legame esistente tra la controversia e la legge applicabile nel luogo ove si esercita l'attività lavorativa, e segnatamente le disposizioni imperative a tutela dei lavoratori. Si informa che la Commissione sta attualmente preparando un Libro verde sulla conversione della Convenzione di Roma in strumento comunitario e sul suo aggiornamento. Non è escluso che le disposizioni della suddetta convenzione in materia di contratti di lavoro siano oggetto di una valutazione critica.

Inoltre, l'articolo 73 del regolamento prevede che la Commissione presenti una relazione al Parlamento sulla sua applicazione entro cinque anni dall'entrata in vigore. Quindi, anche se la situazione descritta dall'onorevole parlamentare, già esistente al momento dell'adozione da parte del Consiglio del regolamento (CE) n. 44/2001, non ha indotto a proporre delle modifiche nel corso dei negoziati, la Commissione potrebbe esaminarla nel quadro dell'elaborazione della relazione, qualora alla luce dell'applicazione del regolamento negli Stati membri risultasse che gli articoli menzionati dall'onorevole parlamentare causino delle difficoltà, connesse segnatamente all'aumento dei costi del procedimento.

Allo stadio attuale, la Commissione non intende quindi proporre una modifica del regolamento (CE) n. 44/2001 appena entrato in vigore.

(1) GU L 12 del 16.1.2001.

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