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Document 92001E000672

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0672/01 di Astrid Thors (ELDR) alla Commissione. Misure contro i problemi causati dalla presenza di stormi di cormorani.

GU C 235E del 21.8.2001, p. 235–236 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E0672

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0672/01 di Astrid Thors (ELDR) alla Commissione. Misure contro i problemi causati dalla presenza di stormi di cormorani.

Gazzetta ufficiale n. 235 E del 21/08/2001 pag. 0235 - 0236


INTERROGAZIONE SCRITTA P-0672/01

di Astrid Thors (ELDR) alla Commissione

(26 febbraio 2001)

Oggetto: Misure contro i problemi causati dalla presenza di stormi di cormorani

In molte zone del Baltico, la presenza di stormi di cormorani (nome latino: Phalacrocorax carbo) rappresenta un vero problema, in quanto rende impossibile l'insediamento

di altre specie e per di più causa la morte della vegetazione. Nonostante ciò, non è stata concessa l'adozione di alcuna misura, ad esempio in Finlandia, perché vi sono gruppi e autorità che obiettano che tale specie è protetta in virtù delle direttive dell'UE.

Ciò premesso, può la Commissione precisare quali misure sono ammesse e con quali modalità si deve agire per arginare i danni provocati dai cormorani?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(3 aprile 2001)

Il cormorano appartiene a una specie di uccelli vivente naturalmente sul territorio europeo e pertanto è disciplinata dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici(1), la cosiddetta direttiva Uccelli. Nel 1997 tale specie è stata cancellata dall'elenco degli uccelli soggetti a misure speciali di conservazione riportato nell'allegato I della suddetta direttiva poiché si è ritenuto che non versasse più in condizioni sfavorevoli di conservazione.

Poiché il cormorano non è stato inserito negli elenchi delle specie di uccelli che possono essere cacciate previsti dalla direttiva Uccelli (allegati II/1 e II/2), gli Stati membri sono tenuti a proteggerlo al pari delle specie naturalmente presenti sul loro territorio vietando ad esempio di ucciderli o di catturarli deliberatamente, di distruggere o di danneggiare i nidi e le uova, di disturbarli deliberatamente, in particolare durante il periodo della riproduzione.

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare da tali disposizioni rigorose in materia di protezione allo scopo di prevenire gravi danni alla pesca o alle acque e allo scopo di proteggere la flora e la fauna, in mancanza di altre soluzioni soddisfacenti.

Perché tale deroga venga concessa sono tuttavia necessarie prove scientifiche circa il verificarsi di tali gravi danni. Attualmente gli studi effettuati in Svezia e le informazioni fornite dalla Finlandia non dimostrano l'esistenza di un impatto complessivamente negativo.

La Commissione è stata informata dell'avvenuto danneggiamento di nidi di cormorani in alcune località. In mancanza di prove concrete di danni per la pesca e la flora e la fauna selvatiche che giustifichino la suddetta deroga, tali azioni costituiscono una infrazione della direttiva uccelli.

(1) GU C 103 del 25.4.1979.

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