Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 92001E000401

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0401/01 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Migliorare le avvertenze concernenti gli effetti tossici delle margarine ipocolesterolemizzanti per taluni gruppi di consumatori.

    GU C 318E del 13.11.2001, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92001E0401

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0401/01 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Migliorare le avvertenze concernenti gli effetti tossici delle margarine ipocolesterolemizzanti per taluni gruppi di consumatori.

    Gazzetta ufficiale n. 318 E del 13/11/2001 pag. 0043 - 0044


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0401/01

    di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

    (15 febbraio 2001)

    Oggetto: Migliorare le avvertenze concernenti gli effetti tossici delle margarine ipocolesterolemizzanti per taluni gruppi di consumatori

    1. Sa la Commissione che taluni produttori di margarina indicano alcuni loro nuovi prodotti contengono una sostanza in grado di abbassare il tasso di colesterolo?

    2. Condivide la Commissione l'opinione dell'interrogante, secondo cui tali affermazioni possono indurre i consumatori ad utilizzare una quantità di margarina inappropriata per abbassare il tasso di colesterolo nel sangue, invece di consultare un medico che prescriva la giusta dose di medicinali necessari per raggiungere l'effetto supposto ed auspicato?

    3. Può confermare la Commissione il fatto che le margarine ipocolesterolemizzanti possono essere tossiche per le persone con particolari esigenze alimentari, quali le donne incinte, le madri in allattamento e i bambini al di sotto dei cinque anni di età, nonché per coloro che fanno uso di medicinali ipocolesterolemizzanti?

    4. Come valuta la Commissione l'auspicio espresso da talune organizzazioni di consumatori di prevedere nei supermercati espositori particolari, facilmente riconoscibili dai clienti, ove collocare questo tipo di prodotti destinati a un pubblico target, in modo tale da garantire che non possano essere acquistati inavvertitamente da persone che non conoscono le particolari caratteristiche di questi prodotti?

    5. Per quale motivo si è finora trascurato di indicare in maniera evidente sugli imballaggi le avvertenze concernenti gli effetti tossici di cui al punto 3, e tale informazione viene completamente disattesa ancor oggi (ad esempio Benecol) o dissimulata a caratteri minuscoli tra una quantità di altre informazioni (ad esempio Becel pro-activ)?

    6. Intende la Commissione adottare delle iniziative affinché sia stabilito l'obbligo di indicare in modo chiaro ed evidente gli effetti tossici di cui al punto 3?

    Risposta comune data dal sig. Byrne in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-0401/01 e E-0402/01

    (21 maggio 2001)

    Un prodotto contenente esteri di fitosterolo è stato approvato con il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari(1). In base alla decisione della Commissione 2000/500/CE, del 24 luglio 2000, che autorizza l'immissione sul mercato di margarine spalmabili addizionate di esteri di fitosterolo in qualità di nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo

    e del Consiglio(2), è stato approvato un reclamo relativo agli effetti degli esteri di fitosterolo sui livelli del colesterolo nel sangue. Per questo prodotto sono inoltre state imposte condizioni di etichettatura supplementari.

    Nella valutazione di questo prodotto non sono stati riscontrati rischi inaccettabili per la salute umana. È tuttavia stato constatato che, se viene ingerito regolarmente, i livelli di betacarotene nel sangue si abbassano, rimanendo comunque entro limiti normali. Per questo motivo, come misura di precauzione, è stato imposto di precisare sull'etichetta che il prodotto è destinato a persone che desiderano controllare il loro colesterolo sanguigno e che esso non è consigliato per donne incinte, donne che allattano e bambini di età inferiore a cinque anni.

    Per quanto riguarda la popolazione in genere, il Comitato scientifico dell'alimentazione umana ha dichiarato nel suo parere che In seguito alla valutazione generale delle informazioni fornite, il Comitato conclude che è senza pericoli per il consumo umano l'utilizzazione di esteri di fitosterolo nelle materie grasse gialle da spalmare in una percentuale massima di 8 % p/p di fitosterolo libero.

    La Commissione è a conoscenza dell'esistenza di norme diverse sui reclami per i prodotti alimentari. Per questo motivo, essa ha annunciato nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare(3) la sua intenzione di considerare se devono essere introdotte nella normativa comunitaria disposizioni specifiche per disciplinare le informazioni funzionali e le informazioni nutrizionali sui prodotti alimentari. Un documento di consultazione su tale questione sarà disponibile fra breve. In base ai commenti ricevuti, la Commissione intende preparare una proposta legislativa, che prevede di adottare alla fine del 2001.

    Secondo l'attuale normativa comunitaria (direttiva 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 marzo 2000, articolo 2, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(4)) è vietata l'attribuzione a qualsiasi prodotto alimentare della proprietà di prevenire, trattare o curare malattie umane, o il riferimento a tali proprietà.

    Per quanto riguarda la presentazione di informazioni particolari sull'etichetta dei prodotti alimentari, la direttiva 2000/13/CE non specifica i caratteri da utilizzare sulle etichette dei prodotti alimentari. Essa richiede tuttavia che tutti i particolari dell'etichetta siano di facile comprensione, messi in evidenza e facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili; essi non devono in alcun caso essere nascosti, oscurati o interrotti da altre scritte o figure.

    Per quanto riguarda i controlli e le sanzioni, gli Stati membri effettuano i controlli in base alle norme comunitarie, ma le sanzioni sono una prerogativa esclusiva degli Stati membri.

    (1) GU L 43 del 14.2.1997.

    (2) GU L 200 dell'8.8.2000.

    (3) COM(1999) 719 def.

    (4) GU L 109 del 6.5.2000.

    Top