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Document 92000E003974

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3974/00 di Mario Mastella (PPE-DE) alla Commissione. Problema dell'addebito imposto al governo tedesco sui vuoti delle bevande.

    GU C 187E del 3.7.2001, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    92000E3974

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3974/00 di Mario Mastella (PPE-DE) alla Commissione. Problema dell'addebito imposto al governo tedesco sui vuoti delle bevande.

    Gazzetta ufficiale n. 187 E del 03/07/2001 pag. 0055 - 0056


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3974/00

    di Mario Mastella (PPE-DE) alla Commissione

    (20 dicembre 2000)

    Oggetto: Problema dell'addebito imposto al governo tedesco sui vuoti delle bevande

    Risulta all'interrogante che a partire dal 19.01.2001 il governo tedesco abbia in programma di imporre un deposito di 0,50 DM su ciascuna bottiglia/contenitore non restituibile che contenga bevande (incluso il vino, le lattine di birra, acque minerali, etc.).

    Conseguentemente a tale addebito, il consumatore tedesco potrebbe ovviamente restituire i vuoti (bottiglie di vetro e lattine) al rivenditore dal quale ha acquistato i vari prodotti. Il rivenditore sarebbe così obbligato a riprendere tali vuoti e a restituirli a sua volta al fornitore dal quale ha acquistato i prodotti. Tale addebito per il deposito, oltre a causare agli importatori tedeschi un lavoro incredibile di pianificazione e di organizzazione del trasporto da e per i fornitori, aumenterebbe anche il costo dei prodotti importanti, rispetto a quelli prodotti a livello nazionale, con gravi e pesanti conseguenze su tutto il mercato. Infatti, chi fornisce il mercato tedesco si troverebbe poi a dover affrontare anche un problema irrisolvibile, legato ai vuoti restituiti in chissà quali condizioni e comprensibilmente inutilizzabili.

    Si chiede, dunque alla Commissione:

    - se non ritenga che un provvedimento di questo tipo possa costituire una, più o meno aperta, violazione delle normative comunitarie relative al mercato unico ed al principio della libera concorrenza;

    - se, del caso, non intenda intraprendere alcune iniziative volte ad eliminare, o almeno a limitare, le eventuali discriminazioni che potrebbero quindi proporsi per i fornitori di bevande degli altri Stati membri che operano nel mercato tedesco.

    Risposta comune data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-3799/00 e E-3974/00

    (28 febbraio 2001)

    La Conferenza dei Ministri dell'ambiente tedeschi ha adottato nell'ottobre 2000 una comunicazione comune nella quale si sollecita una modifica della normativa tedesca sugli imballaggi. La Conferenza ha chiesto al Ministro federale Jürgen Trittin di presentare una proposta di modifica che introduca l'obbligo di depositare una cauzione per determinati contenitori di bevande.

    Poiché il Ministro federale per l'ambiente non ha ancora presentato la suddetta proposta, l'emendamento legislativo rimane al momento un mero obiettivo politico della Conferenza dei Ministri per l'ambiente, obiettivo che subirà presumibilmente una serie di modifiche una volta concluso il processo formale di consultazione che del resto non è stato ancora avviato.

    Sembra pertanto prematuro, al momento, ipotizzare incompatibilità tra l'eventuale modifica della normativa tedesca in materia di imballaggi e il diritto comunitario. La Commissione segue tuttavia attentamente la questione e non mancherà di esaminare la proposta una volta che questa sarà stata presentata.

    Per quanto riguarda l'attuale normativa tedesca sugli imballaggi, che prevede in particolare una quota minima di reimpiego del 72 % dei contenitori per bevande, nel luglio 2000 la Commissione ha trasmesso un parere motivato alla Germania. La Commissione ritiene infatti che, in materia di acque minerali naturali, la legislazione tedesca contravvenga alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio(1) e all'articolo 28 (ex articolo 30) del trattato CE. A norma del diritto comunitario, infatti, l'imbottigliamento delle acque minerali naturali deve avvenire all'origine e la normativa tedesca non stabilisce al riguardo un adeguato equilibrio tra libera circolazione delle merci e tutela dell'ambiente.

    (1) GU L 365 del 31.12.1994.

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