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Document 92000E003489

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3489/00 di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione. Problemi in materia di concorrenza in Spagna per quanto riguarda gli elicotteri antincendio.

    GU C 187E del 3.7.2001, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    92000E3489

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3489/00 di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione. Problemi in materia di concorrenza in Spagna per quanto riguarda gli elicotteri antincendio.

    Gazzetta ufficiale n. 187 E del 03/07/2001 pag. 0010 - 0012


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3489/00

    di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

    (10 novembre 2000)

    Oggetto: Problemi in materia di concorrenza in Spagna per quanto riguarda gli elicotteri antincendio

    Attualmente per estinguere gli incendi delle foreste in Spagna vengono impiegati elicotteri precedentemente in dotazione degli ex eserciti dei paesi dell'Europa dell'Est, estendendo i loro contratti ad usi non autorizzati quali operazioni di ricognizione, assistenza, salvataggio e trasporto di feriti. Numerosi membri dell'equipaggio di questi elicotteri sono cittadini non comunitari, per lo più anch'essi originari dei paesi dell'Est. Questi lavoratori effettuano giornate di lavoro lunghissime: lavorano 44 giorni di seguito con orari che superano ampiamente le otto ore al giorno e sono inoltre soggetti a condizioni salariali inferiori a quelle dei piloti delle compagnie spagnole. Ne consegue che alcune amministrazioni preferiscono assumere questi lavoratori stranieri, dato che i loro servizi costano molto meno.

    La Federazione internazionale delle associazioni di piloti di linea (IFALFA) ha denunciato pubblicamente il caso della Spagna nella sua riunione annuale tenutasi a Tokyo nello scorso aprile. Dal canto loro, i sindacati spagnoli riuniti nell'Apythel si sono rivolti ai ministeri spagnoli e al commissario per i trasporti senza ottenere a tutt'oggi una risposta soddisfacente alle loro richieste.

    È a conoscenza la Commissione delle richieste avanzate in varie occasioni dall'IFALFA e dall'Apythel?

    Ritiene la Commissione che i fatti descritti potrebbero costituire una violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza?

    Risposta comune data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-3487/00, E-3488/00 e E-3489/00

    (13 febbraio 2001)

    La lotta contro gli incendi boschivi, che ogni estate minacciano varie regioni spagnole, esige il ricorso a numerosi elicotteri, usati per estinguere gli incendi e per trasportare il personale che effettua i lavori. Attualmente nel corso della campagna annua di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi le amministrazioni pubbliche spagnole competenti si servono, in tutto, di un centinaio di elicotteri. Hanno stipulato convenzioni con ditte private, applicando le disposizioni di aggiudicazione dei pubblici appalti disciplinate dal regio decreto legislativo 2/2000, del 16 giugno 2000.

    La maggior parte di tali elicotteri è immatricolata in Spagna, ma il numero di apparecchi spagnoli è insufficiente a far fronte a tutte le esigenze, tanto più che mancano alcuni moduli specializzati. Le ditte con cui le pubbliche amministrazioni hanno stipulato una convenzione per la lotta contro gli incendi, affittano, a titolo temporaneo, elicotteri civili, registrati in altri Stati membri della Comunità europea (la Germania, la Svezia), o in paesi terzi (il Cile, gli Stati Uniti, la Russia, la Polonia, ecc.). Gli apparecchi vengono affittati senza equipaggio (dry lease) oppure con (wet lease).

    La Comunità non ha ancora adottato regole comuni sulla gestione tecnica degli elicotteri. È pertanto compito dei singoli Stati membri prendere adeguati provvedimenti, per garantire la sicurezza delle operazioni aeree, anche quando si tratti di operazioni speciali quali la lotta contro gli incendi boschivi. Dalle informazioni in possesso dei servizi della Commissione sembra la Spagna adempia a tale obbligo. Vengono impiegate in tali compiti esclusivamente ditte in possesso di un certificato di operatore aereo (AOC), che ne riconosce le capacità a svolgere il compito di estinguere gli incendi. Quando tali ditte affittano elicotteri registrati in altri Stati membri, la Direzione generale dell'aviazione civile procede a un'ispezione preventiva, per appurare, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei(1), che presentino un livello di sicurezza equivalente a quello preteso dagli elicotteri immatricolati in Spagna per lo svolgimento di tali operazioni.

    Nella proposta di specifiche tecniche armonizzate per le operazioni commerciali aeree(2), la Commissione ha recentemente annunciato al Consiglio e al Parlamento l'intenzione di estendere la normativa comunitaria, affinché essa sia applicabile anche alla sicurezza delle operazioni in elicottero, e quindi, fra l'altro, alla lotta contro gli incendi boschivi, alle operazioni di soccorso e al trasporto dei feriti.

    Le autorità spagnole hanno inoltre indicato alla Commissione che la direttiva 94/56/CE(3) che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, è stata recepita nella legislazione spagnola con regio decreto 389/1998, del 13 maggio 1998, che ha istituito la commissione di indagine su incidenti e inconvenienti nell'aviazione civile. A tale commissione è stata affidata l'indagine tecnica relativa a tutti gli incidenti e gli inconvenienti gravi dell'aviazione civile, sopravvenuti in territorio spagnolo; la commissione è pienamente indipendente ed è pertanto competente per le indagini sugli incidenti di elicottero sopravvenuti nel corso di operazioni di lotta contro gli incendi, anche se gli apparecchi implicati sono registrati all'estero. Alla Commissione non risulta che siano sopravvenuti altri incidenti dopo quello del 1993, nel quale era implicato un elicottero di un paese dell'Europa orientale. Ritiene pertanto che le autorità spagnole applicano correttamente la direttiva.

    La direttiva del Consiglio 86/188/CEE, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro(4), a norma del suo articolo 1, paragrafo 2, non si applica ai lavoratori della navigazione aerea.

    I requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro, di cui nella direttiva 89/655/CEE(5) (e non 89/665/CEE) sono stati recepiti dai regi decreti 1215/1997 del 18 luglio e 773/1997 del 30 maggio. Tali disposizioni si applicano agli equipaggi degli elicotteri, purché il datore di lavoro sia stabilito in Spagna ovvero in un altro Stato membro.

    Quanto alla direttiva 93/104/CEE(6), concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, le autorità spagnole hanno notificato le disposizioni di recepimento alla Commissione, che ne sta esaminando la conformità alla direttiva.

    Tale direttiva è stata estesa ai settori esclusi (comprendenti l'aviazione civile) dalla direttiva 2000/34/CE(7), che dev'essere recepita dagli Stati membri entro il 1o agosto 2003.

    Il 27 novembre 2000 il Consiglio ha inoltre adottato la direttiva 2000/79/CE, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile(8). Dall'entrata in vigore di tale nuova direttiva il disposto della direttiva 93/104/CE non si applicherà più al settore dell'aviazione civile.

    Per quanto concerne la direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi(9), le autorità spagnole hanno notificato le disposizioni di recepimento alla Commissione, che ne sta esaminando la conformità alla direttiva.

    La Commissione non è in grado di valutare la fondatezza delle critiche formulate dalla Federazione internazionale dei piloti di linea (Ifalpa) né dall'associazione privata Apythel.

    (1) GU L 240 del 24.8.1992.

    (2) GU C 311 E del 31.10.2000.

    (3) GU L 319 del 12.12.1994.

    (4) GU L 137 del 24.5.1986.

    (5) GU L 393 del 30.12.1989.

    (6) GU L 307 del 13.12.1993.

    (7) GU L 195 del 1.8.2000.

    (8) GU L 302 del 1.12.2000.

    (9) GU L 18 del 21.1.1997.

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