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Document 91999E002458

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2458/99 di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione. L'industria europea degli articoli per la scrittura.

    GU C 280E del 3.10.2000, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91999E2458

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2458/99 di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione. L'industria europea degli articoli per la scrittura.

    Gazzetta ufficiale n. 280 E del 03/10/2000 pag. 0047 - 0048


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2458/99

    di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

    (16 dicembre 1999)

    Oggetto: L'industria europea degli articoli per la scrittura

    L'industria europea degli articoli per la scrittura (penne, matite, biro ecc.) e della cancelleria in generale è danneggiata dal massiccio arrivo sul mercato europeo di articoli fedelmente copiati da modelli italiani ed europei ed immessi sul mercato a prezzi inferiori di circa il 50 60 % del loro effettivo valore.

    Protagoniste di questa concorrenza sleale sono aziende di paesi extra comunitari quali Cina, India, Taiwan e Indonesia, che si servono di una miriade di importatori sparsi per tutta l'Europa e capaci ormai di esporre i loro prodotti alle fiere nazionali ed internazionali del settore.

    Questa diffusa illegalità è resa possibile dalla coesistenza di più fattori: scarsi controlli delle pubbliche autorità, la lunga durata (molti anni, specie in Italia) delle cause civili inoltrate per la tutela del marchio e dei brevetti, l'assenza di solvibilità economica di tali importatori (spesso si tratta di società di comodo con un ufficio con pochi arredi, fax e telefono che, nel giro di poche ore, possono essere smantellati e trasferiti in altro luogo con altro nome).

    Inoltre questi produttori violano sistematicamente tutte le rigorose norme in tema di sicurezza imposte ai concorrenti europei mettendo a repentaglio la salute dei cittadini, in particolare quella dei bambini che spesso sono i consumatori finali di tali prodotti.

    Se tale situazione di illegalità e di concorrenza sleale perdurerà nel tempo le industrie europee particolarmente italiane del settore saranno costrette a chiudere con gravissimi danni per l'occupazione e per il mercato che resterà completamente invaso da prodotti pericolosi e di scarsa qualità, a discapito totale dei consumatori.

    Può dire innanzitutto la Commissione quali strumenti idonei ed efficaci per una rapida repressione del fenomeno si intendano adottare per riportare la situazione alla legalità?

    Può inoltre attivarsi per limitare l'importazione di prodotti del settore da paesi che, operando in condizioni economiche particolarmente favorevoli a causa di fattori locali (costi della manodopera irrisori rispetto ai livelli europei, standard di sicurezza sui luoghi di lavoro irrilevanti quando non addirittura inesistenti, assenza di norme a tutela della qualità e della sicurezza dei prodotti), rendono improponibile una corretta e leale concorrenza con le aziende europee?

    Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

    (28 gennaio 2000)

    L'onorevole parlamentare solleva una serie di importanti questioni in merito alle misure prese dalla Comunità per far fronte alle difficoltà create dalla produzione e dall'immissione sul mercato di merci contraffatte da parte di aziende di paesi terzi. È chiaro che la commercializzazione di merci contraffatte e usurpative danneggia proprietari di marchi, fabbricanti e commercianti rispettosi della legge, e fuorvia i consumatori. Come sottolinea giustamente l'onorevole parlamentare, le merci contraffatte possono inoltre mettere a repentaglio la salute dei cittadini.

    Per evitare l'immissione e la vendita sul mercato comunitario di merci contraffatte, la Comunità ha adottato norme e regolamenti volti a tutelare efficacemente i diritti di proprietà intellettuale sul suo territorio. In particolare, il regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 241/1999 del Consiglio del 25 gennaio 1999, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative(1), consente alle autorità doganali della Comunità di sospendere lo svincolo di merci sospettate di essere contraffatte o usurpative, quando il titolare del diritto abbia avviato una procedura di infrazione presso le autorità nazionali. Nell'ambito del programma Dogana 2002, inoltre, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, si adopera per favorire un migliore scambio di informazioni tra autorità doganali e operatori economici e migliorare il servizio offerto dalle dogane ai titolari dei diritti, sottolineando l'importanza della formazione dei funzionari doganali che si occupano di diritti di proprietà intellettuale.

    Nell'ottobre del 1998 la Commissione ha inoltre adottato il libro verde La lotta contro la contraffazione e l'usurpazione del mercato interno(2), che rappresenta il punto di partenza di un ampio processo di consultazione volto a potenziare la lotta contro la pirateria nella Comunità.

    Come rileva giustamente l'onorevole parlamentare, un elemento chiave di una strategia globale per combattere la contraffazione consiste nell'eliminare il problema alla fonte, ossia nei paesi in cui i prodotti in questione vengono fabbricati. Un importante passo avanti verso una migliore tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mondo è stato compiuto il 1o gennaio 2000, data in cui i paesi in via di sviluppo (esclusi i meno sviluppati) erano chiamati a dare piena attuazione alle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (il ben noto accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio TRIPS). Applicando le norme dell'OMC in materia di proprietà intellettuale, tali paesi sono obbligati a prevedere procedure e sanzioni penali in qualsiasi caso di contraffazione deliberata di un marchio su scala commerciale.

    Quanto alle osservazioni dell'onorevole parlamentare in merito alle condizioni economiche prevalenti nei paesi in via di sviluppo, la Commissione fa notare che i bassi costi della manodopera costituiscono un elemento essenziale del vantaggio comparato di questi e un presupposto necessario per la loro completa integrazione nell'economia mondiale e il perseguimento dello sviluppo economico. La Commissione ritiene che, con l'innalzamento del livello di sussistenza, essi stessi avranno interesse a migliorare le condizioni di lavoro, tenendo conto anche della sicurezza, della salute e di altri aspetti.

    (1) GU L 27 del 2.2.1999.

    (2) COM(98) 569 def.

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