This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 91999E001995
WRITTEN QUESTION E-1995/99 by Paul Rübig (PPE-DE) to the Commission. Guidelines on vertical restraints.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1995/99 di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione. Orientamenti per le restrizioni verticali.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1995/99 di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione. Orientamenti per le restrizioni verticali.
GU C 170E del 20.6.2000, p. 136–137
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1995/99 di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione. Orientamenti per le restrizioni verticali.
Gazzetta ufficiale n. 170 E del 20/06/2000 pag. 0136 - 0137
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1995/99 di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione (9 novembre 1999) Oggetto: Orientamenti per le restrizioni verticali Nel quadro dell'audizione della commissione per i problemi economici e monetari del PE, il neoeletto Commissario responsabile per la concorrenza ha sottolineato quanto siano importanti la trasparenza e la chiarezza perché i cittadini accettino le norme UE. Il progetto concernente gli orientamenti per le restrizioni verticali comprende 225 singoli punti e pone l'accento su esempi che non possono essere generalizzati. D'altro canto, per un'analisi concreta del relativo mercato, manca tuttora un chiarimento che impedisca la discriminazione dei produttori negli Stati più piccoli. Come intende la Commissione conseguire la massima trasparenza possibile in questa materia ed individuare soluzioni equilibrate che impediscano l'insorgere di queste temute discriminazioni? Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione (29 novembre 1999) L'onorevole parlamentare fa riferimento al progetto di linee direttrici sulle restrizioni verticali che la Commissione ha pubblicato congiuntamente ad un progetto di regolamento di esenzione per categoria, il 24 settembre 1999(1). La Commissione ritiene che la nuova politica proposta semplificherà considerevolmente le norme applicabili alle restrizioni verticali e ridurrà gli oneri amministrativi, poiché permetterà alle imprese che non dispongono di un potere di mercato (e questo avviene per la maggior parte delle imprese) di beneficiare di una zona di sicurezza all'interno della quale non dovranno intraprendere una valutazione della validità dei propri accordi alla luce delle regole di concorrenza comunitarie. Conformemente a questa nuova impostazione, il regolamento di esenzione per categoria proposto si applica, fino a un limite di quota di mercato fissato al 30 %, a tutte le restrizioni verticali riguardanti sia i beni che i servizi tanto intermedi che finali, eccezione fatta per un nucleo limitato di restrizioni e accordi. Tale normativa colma alcune grandi manchevolezze presenti nei tre regolamenti di esenzione per categoria attualmente in vigore, che riguardano gli accordi di distribuzione esclusiva, di acquisto esclusivo e di franchising, ampiamente criticati negli ultimi anni per avere un campo d'applicazione troppo ristretto e un'impostazione troppo formalista e accusati d'imporre all'industria una camicia di forza incompatibile con l'evoluzione dei metodi di produzione e distribuzione. La semplificazione introdotta dalla nuova politica proposta favorirà in particolar modo le piccole e medie imprese (PMI), beneficiarie in gran parte del nuovo regolamento. Le società aventi quote di mercato superiori alla soglia del 30 % non beneficeranno della zona di sicurezza; occorre però sottolineare che, con la nuova politica i loro accordi verticali non saranno considerati necessariamente illegittimi, ma potranno essere assoggettati ad una valutazione individuale ai sensi dell'articolo 81 (ex-articolo 85) CE. Le linee direttrici allegate al progetto di regolamento sono destinate ad aiutare le imprese ad eseguire tale valutazione e ad aumentare così l'efficacia delle regole di concorrenza. Nell'elaborazione di tali linee direttrici, la Commissione ha cercato di fornire una rassegna esauriente e dettagliata di una materia tecnicamente complessa. In particolare, il testo contiene un capitolo riguardante la problematica della definizione del mercato, basato sui criteri generali indicati nella comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante (1997) e destinato a fornire alle imprese indirizzi più specifici sui problemi che sorgono nell'ambito delle restrizioni verticali. Le linee direttrici sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale allo stato di progetto, affinché tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di presentare le loro osservazioni che permetteranno alla Commissione di introdurre, se del caso, eventuali miglioramenti e chiarimenti. Quanto alla definizione del mercato, occorre ricordare che il mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza non coincide necessariamente con il territorio di uno Stato membro e può essere valutato soltanto caso per caso. Gli eventuali effetti negativi e positivi degli accordi verticali devono essere valutati sul mercato rilevante in questione. Lungi dal comportare uno svantaggio per i produttori nei mercati più piccoli, la politica di concorrenza comunitaria mira a tutelare la concorrenza e gli interessi dei consumatori a prescindere dalle maggiori o minori dimensioni del mercato rilevante in termini geografici. (1) GU C 270 del 24.9.1999.