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Document 91999E000512
WRITTEN QUESTION No. 512/99 by Eolo PARODI , Guido VICECONTE Flights to the islands of Pantelleria and Lampedusa
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 512/99 degli onn. Eolo PARODI , Guido VICECONTE Collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 512/99 degli onn. Eolo PARODI , Guido VICECONTE Collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa
GU C 370 del 21.12.1999, p. 48
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 512/99 degli onn. Eolo PARODI , Guido VICECONTE Collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa
Gazzetta ufficiale n. C 370 del 21/12/1999 pag. 0048
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0512/99 di Eolo Parodi (PPE) e Guido Viceconte (PPE) alla Commissione (8 marzo 1999) Oggetto: Collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa Dal 25 ottobre 1998 l'Alitalia non assicura più i collegamenti aerei dalla Sicilia con Pantelleria e Lampedusa, due isole più vicine all'Africa che alla Sicilia, che di fatto vengono ulteriormente emarginate dall'Italia e dall'Europa. Dopo l'abbandono dei due scali da parte di Alitalia, il collegamento con queste isole è assicurato dall'Air Sicilia che, in regime di monopolio, vende biglietti di andata/ritorno dalla Sicilia al costo unitario di 300.000 lire, benché studi di mercato stimino il costo reale di andata/ritorno da Pantelleria alla Sicilia, considerato un riempimento dell'aereo del 70 %, in 100.000 lire a posto. Il costo sproporzionato del volo, il calo dell'offerta e la limitata rete di vendita di Air Sicilia (attualmente è infatti impossibile effettuare prenotazioni con i sistemi tradizionali IATA) hanno determinato una contrazione di oltre 2.500 presenze dal 25 ottobre 1998 ad oggi, mentre per l'anno in corso si prevede un crollo della domanda pari a 30.000 passeggeri su un totale di 200.000 passeggeri trasportati all'anno. 1. Può la Commissione dire se ritiene che i prezzi praticati dall'attuale vettore aereo (Air Sicilia) siano giustificati o possano invece comportare gravi ripercussioni sull'economia delle due isole a livello occupazionale compromettendone lo sviluppo turistico; 2. considerata la posizione periferica delle due isole e la natura sociale di tali collegamenti, se non si debbano garantire voli da e per la Sicilia a costi contenuti; 3. per quali motivi, una volta convinte le autorità pantesche a costituire una società per la gestione dell'aeroporto di Pantelleria, Alitalia - come del resto la stessa Air Sicilia - non si è mai avvalsa dei suoi servizi, il che avrebbe permesso di abbattere notevolmente i costi dei voli; 4. cosa intende fare l'Europa per gli abitanti di queste due isole, di cui l'Italia sembra aver dimenticato l'esistenza? Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione (23 aprile 1999) Il regolamento (CEE) 2408/92 del 23 luglio 1992(1) sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie consente di imporre oneri di servizio pubblico su determinate rotte che servono gli aeroporti regionali. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, spetta agli Stati membri e non alla Commissione decidere se imporre oneri di servizio pubblico sulle rotte considerate vitali per lo sviluppo economico di una regione. Queste condizioni sono necessarie per garantire un'adeguata fornitura di servizi aerei conformemente a determinati standard che le compagnie aeree non garantirebbero se considerassero esclusivamente il loro interesse commerciale. Se le autorità lo ritengono opportuno, questo sistema può contemplare l'imposizione di limiti di prezzo per garantire che i prezzi siano alla portata di tutti i passeggeri, in particolare per favorire il turismo e lo sviluppo economico della regione periferica. Alla Commissione risulta che le autorità italiane stiano valutando una serie di misure per agevolare il trasporto aereo nelle regioni periferiche, comprese le piccole isole della Sicilia. Le opzioni disponibili nell'ambito della legislazione comunitaria sono l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte in questione da parte delle autorità italiane, come menzionato in precedenza, o l'adozione di una forma non discriminatoria di aiuto sociale a beneficio dei residenti di tali isole. (1) GU L 240 del 24.8.1992.