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Document 91998E002938

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2938/98 dell'on. Graham WATSON alla Commissione. Norme di sicurezza per le piscine in alberghi e centri di soggiorno

    GU C 96 del 8.4.1999, p. 153 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E2938

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2938/98 dell'on. Graham WATSON alla Commissione. Norme di sicurezza per le piscine in alberghi e centri di soggiorno

    Gazzetta ufficiale n. C 096 del 08/04/1999 pag. 0153


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2938/98

    di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

    (8 ottobre 1998)

    Oggetto: Norme di sicurezza per le piscine in alberghi e centri di soggiorno

    Attualmente non esiste una legislazione comunitaria che obblighi gli alberghi e i centri di soggiorno dotati di piscine a garantire la presenza in loco di un bagnino, a fornire informazioni muiltilingue sui loro impianti acquatici o mettere a disposizione attrezzature di salvataggio. Non pensa la Commissione che questo sia un settore da regolamentare a livello UE?

    Risposta data dalla sig.ra Bonino a nome della Commissione

    (21 ottobre 1998)

    La Commissione è sensibile ai pericoli che le piscine possono rappresentare. Per limitarci all'ultimo biennio, la Commissione ha supportato, mediante cofinanziamenti, la realizzazione di quattro progetti relativi alla sicurezza delle piscine pubbliche, alla prevenzione dell'annegamento dei bambini, alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza e alla qualità dei parchi acquatici.

    Numerosi aspetti determinano il livello di sicurezza delle piscine. A quelli menzionati dall'Onorevole interrogante si aggiungono, fra gli altri, quelli connessi alla costruzione stessa delle piscine, alla loro manutenzione, alla qualità dell'acqua, alle qualità igieniche dei servizi accessori e alla formazione del personale.

    Taluni di questi aspetti sono stati presi in considerazione da direttive comunitarie, come ad esempio la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti di costruzione(1), che potenzia la sicurezza intrinseca delle opere, la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le attrezzature di protezione individuale(2), che riguarda fra l'altro i giubbotti di salvataggio, la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti il materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro taluni limiti di tensione(3), che copre, fra l'altro, la sicurezza delle pompe elettriche, la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativa all'applicazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro(4) e le direttive particolari che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti alle piscine.

    Nell'ambito della normalizzazione europea sono stati presi in considerazione altri aspetti, come ad esempio numerose norme volontarie specifiche alle piscine, attualmente in fase di elaborazione presso il Comitato economico per la normalizzazione (CEN). Tali norme riguardano, ad esempio, i segnali di sicurezza, le delimitazioni galleggianti oppure le scale.

    Taluni altri aspetti, in particolare quelli riguardanti l'esercizio delle piscine, come la vigilanza e l'informazione dei bagnanti, nonché la messa a disposizione di materiale di salvataggio, sono di competenza nazionale e la Commissione non intende attualmente disciplinarli con una legislazione comunitaria.

    Una direttiva sulla responsabilità dei prestatori di servizio avrebbe potuto contribuire a una più sicura protezione in proposito, ma la Commissione, nel 1994, è stata indotta a ritirare una proposta in questo senso(5), in seguito alla presa in considerazione del parere del Parlamento (in particolare della commissione giuridica e dei diritti dei cittadini), di quella del Comitato economico e sociale, nonché delle considerazioni relative alla sussidiarietà (articolo 3B) espresse dal Consiglio europeo di Edimburgo.

    (1) GU L 40 dell'11.2.1989.

    (2) GU L 339 del 30.12.1989.

    (3) GU L 77 del 26.3.1973.

    (4) GU L 183 del 29.6.1989.

    (5) GU C 12 del 18.1.1991.

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