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Document 91998E001428

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1428/98 dell'on. John IVERSEN al Consiglio. Partita internazionale di calcio tra Germania e Nigeria

    GU C 323 del 21.10.1998, p. 130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E1428

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1428/98 dell'on. John IVERSEN al Consiglio. Partita internazionale di calcio tra Germania e Nigeria

    Gazzetta ufficiale n. C 323 del 21/10/1998 pag. 0130


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1428/98 di John Iversen (PSE) al Consiglio (11 maggio 1998)

    Oggetto: Partita internazionale di calcio tra Germania e Nigeria

    Può la Presidenza britannica fa sapere se la partita internazionale di calcio, disputata tra Germania e Nigeria il 22 aprile 1998, viola l'embargo che gli Stati membri dell'UE hanno adottato nei confronti della Nigeria? Gli Stati membri hanno deciso di applicare sanzioni su larga scala, che comprendono anche un boicottaggio delle manifestazioni sportive con la Nigeria.

    Una partita amichevole tra Germania e Nigeria non è paragonabile alle partite dei campionati mondiali, relativamente alle quali la Nigeria gode di una dispensa dall'embargo. Per tale motivo, la concessione di un visto d'entrata nell'UE ai giocatori nigeriani, per giocare una partita di calcio su territorio tedesco, deve considerarsi contraria alle sanzioni adottate dall'Unione europea.

    Risposta comune alle interrogazioni scritte P-1386/98 e E-1428/98 (6 luglio 1998)

    L'Unione europea ha ripetutamente espresso grave preoccupazione riguardo alla situazione in Nigeria; ne è conseguita l'adozione da parte del Consiglio, il 28 novembre 1997, della decisione di prorogare la posizione comune dell'UE relativa alla Nigeria, del 4 dicembre 1995 (95/544/PESC), sino al 1o novembre 1998. Il Consiglio ribadisce il suo fermo impegno a indurre la Nigeria a operare un cambiamento e ritiene che le misure adottate nei confronti della Nigeria nella posizione comune 95/544/PESC, inclusa la sospensione dei contatti sportivi UE-Nigeria, rappresentino un utile contributo.

    L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 97/820/PESC concernente l'attuazione della posizione comune 95/544/PESC, consente agli Stati membri di decidere di non applicare le restrizioni sui contatti sportivi, al fine di adempiere agli impegni precedentemente assunti per quanto riguarda le manifestazioni sportive organizzate sotto la responsabilità di federazioni sportive internazionali, cioè le finali della Coppa del mondo 1998 e le relative partite preparatorie già organizzate, nonché il Campionato mondiale di pallacanestro del 1998. La partita tra Germania e Nigeria del 22 aprile 1998 era una partita preparatoria per la Coppa del mondo già organizzata prima dell'adozione della decisione del Consiglio 97/820/PESC. Il Consiglio ne era consapevole al momento dell'adozione di tale decisione e aveva autorizzato la Germania a rilasciare visti ai membri della squadra nigeriana. Pertanto la Germania, nel rilasciarli, non ha contravvenuto alla posizione comune 95/544/PESC.

    Il Consiglio è in grado di affermare che gli Stati membri rispettano appieno la posizione comune 95/544/PESC e la decisione del Consiglio 97/820/PESC concernente la sua attuazione. Quest'ultima non comporta alcun cambiamento nella politica dell'UE nei confronti della Nigeria né un allentamento delle misure adottate dall'UE a carico di tale paese. Le conclusioni del Consiglio del 28 novembre 1997 che corredano la decisione di prorogare la posizione comune 95/544/PESC precisano che qualora le elezioni che si volgeranno quest'anno in Nigeria non consentano il ripristino della democrazia e dello Stato di diritto anteriormente al 1o ottobre 1998, l'UE adotterà misure aggiuntive rispetto a quelle stabilite nella posizione comune 95/544/PESC.

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