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Document 91998E000762

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 762/98 dell'on. Georg JARZEMBOWSKI alla Commissione. Non applicazione di fatto delle norme doganali semplificate in Grecia

    GU C 323 del 21.10.1998, p. 68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    91998E0762

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 762/98 dell'on. Georg JARZEMBOWSKI alla Commissione. Non applicazione di fatto delle norme doganali semplificate in Grecia

    Gazzetta ufficiale n. C 323 del 21/10/1998 pag. 0068


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0762/98 di Georg Jarzembowski (PPE) alla Commissione (18 marzo 1998)

    Oggetto: Non applicazione di fatto delle norme doganali semplificate in Grecia

    Le autorità doganali greche negano alle compagnie di navigazione, senza un motivo pertinente, la possibilità di spedire le merci da sbarcare nei porti del Pireo, di Salonicco e di Heraklion in base alla cosiddetta «procedura di spedizione comunitaria semplificata» a norma dell'articolo 448 del regolamento (CEE) n. 2454/93 ((GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. )).

    Le autorità hanno dichiarato tutti e tre i porti di cui sopra «zone franche». Ciò significa che i caricatori che utilizzano questi porti sono obbligati a rispettare le formalità connesse a queste «zone franche» e questo sia che le merci vengano trasportate in containers o meno. Tali formalità comprendono fino a 15 punti di procedura e costano una notevole quantità di tempo e di denaro. Dato quanto precede, chiedo alla Commissione:

    1. La Commissione come giudica la prassi delle autorità greche?

    2. La Commissione quali iniziative intende prendere per consentire alle compagnie di navigazione l'accesso alla procedura doganale semplificata anche in questi porti?

    Risposta data dal signor Monti in nome della Commissione (4 giugno 1998)

    La Commissione ha ricevuto numerose denunce relative all'organizzazione dei porti greci in zone franche, che fa sì che tutte le merci introdotte in Grecia per via marittima debbano passare per una zona franca. Questa situazione porta le autorità greche, secondo quanto riferito alla Commissione, ad esigere sistematicamente la prova della posizione comunitaria delle merci trasportate per via marittima, il che è contrario all'articolo 313 del regolamento (CEE).

    Il passaggio attraverso una zona franca, che è, in quanto destinazione doganale all'importazione, concepita innanzitutto per merci non comunitarie, conformemente all'articolo 166, lettera a) del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, dell'11 ottobre 1992 ((GU L 302 del 19.10.1992. )), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 ((GU L 17 del 21.1.1997. ))), deve restare una scelta degli operatori e non divenire un obbligo ineludibile che li priva dei benefici derivanti dal mercato unico.

    L'articolo 180 del codice doganale comunitario dispone che, in caso d'introduzione in altre parti del territorio doganale della Comunità di merci provenienti da zone franche, quando non risulti da un'attestazione o in altro modo che le merci hanno la posizione di merci comunitarie o non comunitarie, esse sono considerate normalmente come merci non comunitarie.

    L'articolo 37, paragrafo 2 del codice doganale prevede che le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità siano sottoposte a vigilanza doganale per tutto il tempo eventualmente necessario a determinarne la posizione doganale.

    Una volta stabilita la posizione doganale, conformemente all'articolo 313 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, non è possibile nessun altro intervento doganale per le merci comunitarie per quanto riguarda l'imposizione indiretta. Tali beni sono infatti soggetti alle norme delle forniture intracomunitarie, sia in virtù della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ((GU L 145 del 13.6.1977. )) - che in virtù della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ((GU L 76 del 23.2.1992. )) (direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE del Consiglio del 30 dicembre 1996 ((GU L 8 dell'11.1.1997. ))).

    Con lettera del 3 dicembre 1997 la Commissione, conformemente all'articolo 169, primo comma del trattato CE, ha posto la Grecia in condizioni di presentare le sue osservazioni in merito al mancato rispetto delle disposizioni succitate. Il 17 febbraio 1998 la Grecia ha risposto alla messa in mora. La risposta è attualmente all'esame dei servizi della Commissione.

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