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Document 91997E003944
WRITTEN QUESTION No. 3944/97 by Guido VICECONTE to the Commission. Imports of textile goods and failure to comply with Community labelling rules
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3944/97 dell'on. Guido VICECONTE alla Commissione. Importazioni di prodotti tessili e mancato rispetto delle normative comunitarie sull'etichettatura
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3944/97 dell'on. Guido VICECONTE alla Commissione. Importazioni di prodotti tessili e mancato rispetto delle normative comunitarie sull'etichettatura
GU C 174 del 8.6.1998, p. 155
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3944/97 dell'on. Guido VICECONTE alla Commissione. Importazioni di prodotti tessili e mancato rispetto delle normative comunitarie sull'etichettatura
Gazzetta ufficiale n. C 174 del 08/06/1998 pag. 0155
INTERROGAZIONE SCRITTA P-3944/97 di Guido Viceconte (UPE) alla Commissione (4 dicembre 1997) Oggetto: Importazioni di prodotti tessili e mancato rispetto delle normative comunitarie sull'etichettatura Da circa un anno, il mercato italiano è invaso da prodotti tessili extracomunitari importati attraverso una triangolazione di Stati (Bangladesh-Inghilterra-Italia) che, in qualche modo, permette di eludere le normative comunitarie e i vari contingenti. Più specificatamente, non essendo questi prodotti tessili importati conformi alle normative comunitarie sull'etichettatura, in quanto privi di qualsiasi riferimento quanto alla loro composizione e al paese di provenienza, essi arrecano un danno economico rilevante ai produttori comunitari e, in particolare, a quelle realtà locali quali il polo tessile di Barletta, costituito da piccole e medie imprese, che contribuisce in maniera decisiva al PIL e all'allocuzione del Meridione, che produce capi finiti in tessuto o in maglia nel pieno rispetto delle normative comunitarie sulla tutela del consumatore. Pertanto, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti: 1. E' essa al corrente di questa anomala e quanto mai spiacevole situazione che reca pregiudizio a più di 300 aziende pugliesi? 2. Come e quando intende intervenire per mettere un termine a queste violazioni di natura concorrenziale e affinché la salute dei consumatori europei venga tutelata e la corretta informazione garantita? 3. Quali misure intende adottare per rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione europea sull'importazione di prodotti tessili non conformi alle normative comunitarie? 4. Intende predisporre misure finanziare di carattere compensativo per risarcire le imprese sopracitate per la perdita economica subita? Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione (9 gennaio 1998) Dal 1o gennaio 1992 i contingenti relativi all'accordo multifibre sono stati integrati a livello comunitario. Con il Bangladesh non esistono limitazioni quantitative, ma solo disposizioni di cooperazione amministrativa che prevedono un doppio controllo basato sul rilascio delle licenze d'esportazione e d'importazione. La direttiva 96/74/CE modificata dalla direttiva 97/37/CE relativa alle denominazioni del settore tessile ((Direttiva 97/37/CE della Commissione, del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile. GU L 169 del 27.6.1997. )) stabilisce che i prodotti tessili possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano alle disposizioni delle direttive stesse. Quando i prodotti tessili sono offerti al consumatore finale devono essere obbligatoriamente muniti di un'etichetta indicante la composizione in fibre. L'etichettatura relativa al paese d'origine non è obbligatoria a livello comunitario, ma è richiesta da alcuni Stati membri. Qualora i prodotti tessili importati dal Bangladesh nella Comunità non soddisfino alle disposizioni della direttiva in materia d'etichettatura, la parti interessate potranno sporgere denuncia presso la Commissione.