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Document 91997E003913

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3913/97 dell'on. Hiltrud BREYER alla Commissione. Direttiva Seveso

    GU C 304 del 2.10.1998, p. 4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E3913

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3913/97 dell'on. Hiltrud BREYER alla Commissione. Direttiva Seveso

    Gazzetta ufficiale n. C 304 del 02/10/1998 pag. 0004


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3913/97 di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione (11 dicembre 1997)

    Oggetto: Direttiva Seveso

    Per i requisiti di protezione ambientale e sicurezza delle imprese sono d'importanza fondamentale le direttive

    - sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati del 27 giugno 1985 (85/337/CE) ((GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40 ))

    - sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento del 24 settembre 1996 (96/61/CE) ((GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26 ))

    - sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose del 9 dicembre 1996 (96/82/CE) ((GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. )).

    Il recepimento delle due ultime direttive da parte degli Stati membri deve avvenire al più tardi nel 1999.

    Nell'ambito dei dibattiti ad esso relativi sono state illustrate alcune posizioni che inducono a porre alla Commissione le seguenti domande.

    A norma dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE gli Stati membri provvedono affinché «nessuna modifica sostanziale riguardante la gestione dell'impianto.... sia effettuata senza autorizzazione». Nell'ambito della procedura per la concessione dell'autorizzazione vanno applicati gli articoli 3 e 6-10 della direttiva.

    La normativa va recepita dagli Stati membri in modo che, ai sensi dell'articolo 3, lettera e) della direttiva 96/61/CE anche il rapporto di sicurezza modificato ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 96/82/CE, qualora si riferisca all'impianto ai sensi della direttiva 96/61/CE, debba venir presentato alle autorità competenti prima della concessione di un'autorizzazione?

    Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione (29 gennaio 1998)

    L'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva IPPC vieta che una modifica sostanziale riguardante l'adozione dell'impianto, progettata dal gestore, sia effettuata senza un'autorizzazione rilasciata conformemente alla direttiva medesima.

    Per gli impianti cui sono applicabili tanto le disposizioni della direttiva IPPC che quelle della direttiva Seveso II (direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9.12.1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), l'articolo 10 della direttiva Seveso II precisa in quali casi debba intervenire il gestore, cioè in caso di modifica di un impianto, di uno stabilimento, di un processo o della natura e del quantitativo di sostanze pericolose, che potrebbero avere gravi conseguenze quanto al pericolo di incidenti rilevanti ed indica i concreti doveri del gestore, cioè riesame/modifica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e trasmissione all'autorità competente di tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche.

    L'autorizzazione a norma della direttiva IPPC per cambiamenti rilevanti a impianti soggetti anche alla direttiva Seveso II,non può di conseguenza esser rilasciata se non sono soddisfatti gli obblighi imposti da tale direttiva.

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