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Document 91997E003619
WRITTEN QUESTION No. 3619/97 by Riccardo GAROSCI to the Commission. Situation of fuel retailers
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3619/97 dell'on. Riccardo GAROSCI alla Commissione. Situazione dei distributori di carburante al dettaglio
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3619/97 dell'on. Riccardo GAROSCI alla Commissione. Situazione dei distributori di carburante al dettaglio
GU C 174 del 8.6.1998, p. 88
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3619/97 dell'on. Riccardo GAROSCI alla Commissione. Situazione dei distributori di carburante al dettaglio
Gazzetta ufficiale n. C 174 del 08/06/1998 pag. 0088
INTERROGAZIONE SCRITTA P-3619/97 di Riccardo Garosci (UPE) alla Commissione (10 novembre 1997) Oggetto: Situazione dei distributori di carburante al dettaglio A livello europeo la scarsa tutela di tutta la categoria dei distributori di carburante al dettaglio ha già gravemente indebolito il loro potere contrattuale nei confronti delle industrie petrolifere. Questo fenomeno sta causando disoccupazione e disagi sociali di notevole rilievo. Quali sono gli orientamenti operativi della Commissione a tale proposito? Si chiede inoltre alla Commissione se sia al corrente che il Governo italiano sta realizzando un decreto legislativo «per la razionalizzazione del comparto distributivo dei carburanti» che in pratica impedirebbe ai distributori di benzina (art. 7) di esporre il marchio della compagnia petrolifera fornitrice. Tale obiettivo sarebbe palesemente in contrasto con gli interessi dei gestori e delle compagnie petrolifere stesse e lederebbe al diritto del consumatore all'informazione, di cui l'UE è sempre stata garante (art. 129 del trattato di Maastricht, modificato e rafforzato dal punto 27 del trattato di Amsterdam). Risposta data dal Sig. Van Miert a nome della Commissione (11 dicembre 1997) Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, nella maggior parte degli Stati membri sembra essere in corso un adeguamento strutturale che fa registrare una diminuzione del numero delle stazioni di servizio ed una differenziazione delle loro attività. D'altra parte, nel quadro dell'attuazione delle norme di concorrenza del trattato CE esiste un regolamento di esenzione per categoria (regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione del 22 giugno 1983 riguardante l'applicazione dell'articolo 85 paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva ((GU L 173 del 30.6.1983; rettifica GU L 281 del 13.10.1983. ))), che disciplina tra l'altro gli accordi di distribuzione di prodotti petroliferi contenenti una clausola di acquisto esclusivo: tali accordi, che possono ricadere nel divieto delle intese sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE, ne sono esentati a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti nel regolamento stesso. In forza di detto regolamento le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità giudiziarie nazionali dispongono della competenza ad applicare l'insieme delle norme europee di concorrenza che disciplinano tali accordi. È questo anzi, precisamente, uno degli obiettivi del regolamento: permettere alle autorità nazionali, che sono generalmente più vicine ai mercati di distribuzione dei combustibili, essenzialmente di dimensione nazionale, di garantire il rispetto del diritto comunitario della concorrenza. D'altra parte la Commissione ha pubblicato un Libro verde riguardante l'applicazione delle norme di concorrenza alle restrizioni verticali ((COM(96)721 def. )), ed in particolare agli accordi di distribuzione. L'obiettivo del Libro verde consisteva nell'esaminare, nel quadro di un'ampia riflessione sulla politica di concorrenza da perseguire in futuro, diverse opzioni su questo tipo di accordi. Il Libro verde ha dato vita ad un ampio dibattito con gli ambienti interessati. Le conclusioni che saranno tratte dovranno ispirare le proposte che la Commissione dovrà presentare per dare seguito, tra l'altro, alla scadenza del succitato regolamento di esenzione per categoria, che avverrà il 31 dicembre 1999 ((Validità prolungata dal regolamento (CE) n. 1582/97 della Commissione del 30 luglio 1997 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 riguardanti l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie rispettivamente di accordi di distribuzione esclusiva e di accordi di acquisto esclusivo, GU L 214 del 6.8.1997. )). La Commissione non ritiene che il fatto che le stazioni di servizio distribuiscano il carburante sotto un marchio proprio leda il diritto del consumatore all'informazione o sia in contrasto con gli interessi delle compagnie petrolifere.