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Document 91997E003416

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3416/97 dell'on. Hiltrud BREYER alla Commissione. Commercio mondiale e protezione degli animali

    GU C 174 del 8.6.1998, p. 55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E3416

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3416/97 dell'on. Hiltrud BREYER alla Commissione. Commercio mondiale e protezione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. C 174 del 08/06/1998 pag. 0055


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3416/97 di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione (28 ottobre 1997)

    Oggetto: Commercio mondiale e protezione degli animali

    Secondo l'interpretazione attuale, una restrizione commerciale è autorizzata soltanto nella misura in cui essa è assolutamente indispensabile al conseguimento di taluni obiettivi riguardanti la protezione.

    1. Come applicare questi criteri? Chi stabilisce fino a che punto le misure sono necessarie?

    2. In che misura si può fare in particolare una distinzione tra praticabilità, necessità e discriminazione? In base al regolamento (CEE) n. 3254/91 ((GU L 307 del 8.11.1991, pag. 1. )) per esempio tutte le pellicce provenienti da un determinato paese sono sottoposte al divieto d'importazione, e non soltanto quelle degli animali catturali con tagliole. In tal caso, i motivi legati alla praticabilità sono evidenti, ma si tratta anche della sanzione commerciale «meno necessaria»?

    Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione (13 gennaio 1998)

    Gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno la facoltà, nel rispetto di condizioni specifiche, di adottare misure commerciali per perseguire alcuni obiettivi politici.

    Ai sensi dell'articolo XX, lettere b) e g) dell'Accordo generale sulle tariffe doganali sul commercio (GATT), le misure commerciali che altrimenti sarebbero incompatibili con i principi di base del GATT, sono permesse nei casi in cui esse siano necessarie per la tutela della salute o della vita degli animali oppure siano connesse con la tutela delle risorse naturali non rinnovabili; queste misure tuttavia non possono essere applicate in modo da costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i paesi in cui si riscontrano le stesse condizioni o costituiscano una restrizione dissimulata del commercio internazionale. Il significato ed il campo d'applicazione relativi all'utilizzo delle eccezioni di cui all'articolo XX sono progressivamente definiti attraverso le procedure per la composizione delle controversie GATT-OMC.

    È compito della Comunità e degli Stati membri garantire che la normativa in materia di tutela degli animali rispetti i vari accordi commerciali stipulati e, se del caso, i requisiti stabiliti dall'articolo XX del GATT. Per quanto riguarda i concetti e i criteri specifici cui fa riferimento l'onorevole membro, è opportuno notare che:

    - la nozione di «praticabilità» non appare, in quanto tale, né all'articolo XX del GATT né nella giurisprudenza GATT/OMC pertinente;

    - alcune misure commerciali restrittive destinate alla tutela degli animali possono essere giustificate in casi specifici facendo riferimento all'articolo XX, lettera g) del GATT. A differenza della lettera b) dell'articolo XX, la lettera g) dello stesso articolo non prevede la nozione di «necessità» sebbene la giurisprudenza GATT suggerisca che qualsiasi misura di questo tipo debba essere essenzialmente destinata alla tutela di risorse naturali non rinnovabili considerate come connesse con la protezione ai sensi del comma citato;

    - come indicato nei paragrafi precedenti, la nota introduttiva dell'articolo XX del GATT non vieta le forme di discriminazione ma soltanto le misure applicate in maniera tale da costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i paesi in cui si riscontrano le stesse condizioni.

    Per quanto riguarda segnatamente il regolamento (CEE) n. 3254/91, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, è opportuno inoltre notare che alla fine del 1995, la Commissione ha adottato una proposta di modifica ((GU C 58 del 28.2.1996 )) di detto regolamento destinata ad introdurre misure volte ad agevolarne l'attuazione e renderlo più efficace rispetto agli obiettivi perseguiti. La proposta non è stata ancora adottata dal Consiglio.

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