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Document 91997E002374

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2374/97 dell'on. Juan COLINO SALAMANCA alla Commissione. Denominazione d'origine protetta del formaggio di pecora RONCAL (Navarra)

    GU C 82 del 17.3.1998, p. 66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E2374

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2374/97 dell'on. Juan COLINO SALAMANCA alla Commissione. Denominazione d'origine protetta del formaggio di pecora RONCAL (Navarra)

    Gazzetta ufficiale n. C 082 del 17/03/1998 pag. 0066


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2374/97 di Juan Colino Salamanca (PSE) alla Commissione (10 luglio 1997)

    Oggetto: Denominazione d'origine protetta del formaggio di pecora RONCAL (Navarra)

    La DOP (denominazione di origine protetta), come è definita nel regolamento (CEE) n. 2081/92 ((GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. )), stabilisce uno stretto vincolo tra la qualità e la produzione delle materie prime e l'origine geografica.

    Sembra che siano state riscontrate delle irregolarità nella produzione del formaggio RONCAL, dovute all'utilizzo di latte di pecora che non proviene dalla regione.

    Può la Commissione far sapere se è a conoscenza o se è stata in qualche modo informata di tali irregolarità?

    Possono le imprese produttrici modificare, con questo tipo di prassi, l'attestazione di specificità di una DOP?

    Risposta data dal signor Fischler in nome della Commissione (4 settembre 1997)

    La Commissione aveva già ricevuto tale informazione con lettera del Coordinamento agricolo europeo del 14 maggio 1997.

    A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ((GU L 148 del 21.6.1996. )), l'utilizzo della denominazione «Roncal», protetta come denominazione d'origine sul territorio comunitario, è riservato ai produttori stabiliti in un'area geografica circoscritta della comunità autonoma di Navarra, che producono il formaggio di cui trattasi in conformità con un disciplinare vincolante.

    E' evidente che, in virtù della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2081/92, nel caso di una denominazione d'origine protetta (DOP), la materia prima, tra l'altro, deve provenire esclusivamente dall'area precisata dai produttori nel precitato disciplinare. Se la produzione della materia prima avviene al di fuori dell'area delimitata decade il diritto alla DOP.

    Data l'astrattezza delle rivendicazioni formulate dal Coordinamento agricolo europeo in relazione all'utilizzo, da parte di un'azienda di Navarra, di latte di pecora proveniente dall'Aveyron e dalle province basche francesi per la fabbricazione del formaggio «Roncal», la Commissione non ha per ora potuto intervenire al riguardo. L'organismo suddetto è stato invitato a comunicare concreti elementi di prova a sostegno della tesi formulata dall'Onorevole Parlamentare, affinché la Commissione possa prendere contatto con le autorità spagnole e avviare una discussione in materia

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