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Document 91997E002140

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2140/97 dell'on. Hiltrud BREYER al Consiglio. Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari - requisisti in materia di etichettatura

GU C 82 del 17.3.1998, p. 34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E2140

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2140/97 dell'on. Hiltrud BREYER al Consiglio. Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari - requisisti in materia di etichettatura

Gazzetta ufficiale n. C 082 del 17/03/1998 pag. 0034


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2140/97 di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio (24 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari - requisisti in materia di etichettatura

Può il Consiglio far sapere se, ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 ((GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. )) sui nuovi prodotti alimentari, l'etichettatura di un prodotto alimentare geneticamente modificato risulta obbligatoria solo quando il prodotto differisca, in una delle sue caratteristiche nutrizionali, da un prodotto esente da operazioni di ingegneria genetica e sia inoltre possibile rilevare una modificazione dovuta all'ingegneria genetica?

Risposta (20 ottobre 1997)

Fatti salvi gli altri requisiti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari previsti dalla legislazione comunitaria, per informare il consumatore finale, l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 258/95 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ((GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.)) prevede alcuni requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura.

È quindi previsto che l'etichetta indichi, per informazione del consumatore, a seconda dei casi:

- qualsiasi caratteristica o proprietà alimentare che rendano il nuovo prodotto o ingrediente alimentare non più equivalente a un prodotto o ingrediente alimentare esistente.

Un nuovo alimento o ingrediente alimentare non è più considerato equivalente qualora una valutazione scientifica basata su un'analisi appropriata dei dati esistenti possa dimostrare che le caratteristiche valutate sono diverse rispetto ad un alimento o ingrediente alimentare convenzionale, tenuto conto dei limiti accettati di variazione naturale di tali caratteristiche:

- la presenza del nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti in un alimento equivalente esistente e che possono avere ripercussioni sulla salute di taluni gruppi di popolazione o che danno luogo a preoccupazioni di ordine etico;

- la presenza di un organismo geneticamente modificato con tecniche di modificazione genetica, il cui elenco figura all'allegato I A, parte 1 della direttiva 90/220/CEE.

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