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Document 62024CN0312

    Causa C-312/24, Darashev: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 29 aprile 2024 – CL / Prokuratura na Republika Balgaria

    GU C, C/2024/4715, 5.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4715/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4715/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/4715

    5.8.2024

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 29 aprile 2024 – CL / Prokuratura na Republika Balgaria

    (Causa C-312/24, Darashev  (1) )

    (C/2024/4715)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Sofiyski rayonen sad

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: CL

    Convenuta: Prokuratura na Republika Balgaria

    Questioni pregiudiziali

    Se l’articolo 2[, paragrafo 1,] RGPD debba essere interpretato nel senso che un trattamento dei dati comprende le attività di uno stesso servizio nel quale una parte delle direzioni svolge le funzioni di datore di lavoro, mentre una sola altra direzione opera in qualità di autorità inquirente in procedimenti penali nei confronti di dipendenti delle altre direzioni. In caso di risposta in senso affermativo:

    1)

    Se l’espressione «trattamento di dati personali», di cui all’articolo 4, punto 2, RGPD, debba essere interpretata nel senso che in essa rientra un’attività nell’ambito della quale nel fascicolo personale di un dipendente vengono inserite informazioni che il datore di lavoro, nella sua qualità di autorità inquirente, ha ottenuto tramite una delle sue direzioni con specifico riferimento a detto dipendente.

    2)

    Se il termine «archivio», di cui all’articolo 4, punto 6, RGPD, debba essere interpretato nel senso che esso comprende un fascicolo personale di un dipendente o di un lavoratore impiegato presso una direzione del datore di lavoro, qualora le informazioni siano state raccolte da un’altra direzione dello stesso datore di lavoro nella sua qualità di autorità inquirente.

    3)

    Se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), RGPD, debba essere interpretato nel senso che un servizio di un datore di lavoro può raccogliere e conservare i dati relativi allo status di indagato/accusato/imputato acquisito da un dipendente in un procedimento penale, qualora tali informazioni siano state ottenute da un altro servizio dello stesso datore di lavoro nella sua qualità di autorità inquirente.

    4)

    Se il «diritto all’oblio», di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), RGPD, debba essere interpretato nel senso che un datore di lavoro deve cancellare dal fascicolo personale del dipendente tutti i dati raccolti e conservati da un’altra delle sue direzioni, nella qualità di autorità inquirente nei confronti di un suo dipendente, riguardanti

    4.1.

    lo status di indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato perseguito in [un] procedimento penale pendente;

    4.2.

    lo status di indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato per il quale il procedimento penale è stato sospeso o interrotto.

    5)

    Se i dati personali «trattati illecitamente», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), RGPD, debbano essere interpretati come dati ottenuti, raccolti e conservati dal datore di lavoro tramite un altro dei suoi servizi che svolge funzioni inquirenti in procedimenti penali avviati nei confronti di dipendenti di altri servizi dello stesso datore di lavoro, qualora tali dati siano conservati nel fascicolo personale e riguardino la circostanza che il dipendente abbia acquisito lo status di indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato, e precisamente:

    5.1.

    sia indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato perseguito in [un] procedimento penale pendente;

    5.2.

    sia indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato per il quale il procedimento penale è stato sospeso o interrotto.

    6)

    Se la nozione di «dati personali», di cui all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/680 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che essa riguarda i dati ottenuti, raccolti e conservati dal datore di lavoro tramite uno dei suoi servizi nella qualità di autorità inquirente in un procedimento penale avviato nei confronti di un dipendente che esercita le sue funzioni presso un altro servizio dello stesso datore di lavoro.

    7)

    Se la nozione di «trattamento», di cui all’articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che essa include un’attività di conservazione dei dati nel fascicolo personale del dipendente da parte del datore di lavoro, dati che quest’ultimo ha ottenuto, raccolto e conservato tramite uno dei suoi servizi nella qualità di autorità inquirente in un procedimento penale avviato nei confronti di un dipendente che esercita le sue funzioni presso un altro servizio dello stesso datore di lavoro.

    8)

    Se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso consente al datore di lavoro di raccogliere e conservare informazioni riguardanti un dipendente indagato/accusato/imputato, laddove il datore di lavoro abbia ottenuto tali informazioni tramite un altro dei suoi servizi nella qualità di autorità inquirente in un procedimento penale avviato nei confronti di detto dipendente.

    9)

    Se l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il datore di lavoro è tenuto a cancellare dal fascicolo personale del dipendente i dati ottenuti e conservati tramite un altro dei suoi servizi nella qualità di autorità inquirente in un procedimento penale avviato nei confronti di detto dipendente e che riguardano il fatto che il dipendente:

    9.1.

    sia indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato perseguito in [un] procedimento penale pendente;

    9.2.

    sia indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato per il quale il procedimento penale è stato sospeso o interrotto.

    10)

    Se l’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE (3) del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che esso non consente ad un datore di lavoro, un servizio del quale compia attività d’indagine nei confronti di un dipendente di un altro servizio, di negare l’avanzamento in carriera unicamente sulla base del fatto che detto dipendente:

    10.1.

    sia indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato perseguito in [un] procedimento penale pendente;

    10.2.

    sia indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato per il quale il procedimento penale è stato sospeso o interrotto.


    (1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

    (2)   GU L 119, 2016, pag. 89.

    (3)   GU L 303, 2000, pag. 16.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4715/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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