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Document 62024CN0310

    Causa C-310/24, Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 29 aprile 2024 – YL / Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad EAD

    GU C, C/2024/4714, 5.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4714/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4714/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/4714

    5.8.2024

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 29 aprile 2024 – YL / «Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad» EAD

    (Causa C-310/24, Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad)

    (C/2024/4714)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Sofiyski rayonen sad (Bulgaria)

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: YL

    Resistente: «Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad» EAD

    Questioni pregiudiziali

    1.

    Se [l’espressione] «corrispettivi ... compres[a] l’energia per compensare le perdite» di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/944 e all’articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943 (1), debba essere interpretata nel senso che comprende l’energia elettrica consumata ma non rilevata dal dispositivo di misurazione, qualora la mancata o erronea rilevazione dell’energia elettrica presso il consumatore

    a)

    dipenda da un intervento esterno

    b)

    non dipenda da un intervento esterno

    e la causa non sia stata prontamente eliminata dal gestore del sistema o dal fornitore di energia elettrica, cosicché la contabilizzazione si basa su una quantità «stimata» di energia elettrica per un periodo di tempo stabilito ex lege che termina al momento dell’accertamento, da parte del fornitore, dell’errore tecnico.

    2.

    Se l’obbligo dell’autorità di regolazione di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944 (2) debba essere interpretato nel senso che il principio della fissazione di criteri trasparenti per le tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo è rispettato qualora la tariffa copra i costi del gestore in caso di malfunzionamento del dispositivo di misurazione (che non rileva i valori o è tecnicamente difettoso) per un importo pari alle perdite stimate per un periodo di tempo presunto, qualora la causa del malfunzionamento

    a)

    dipenda da un intervento esterno

    b)

    non dipenda da un intervento esterno

    e non sia stata prontamente eliminata dal gestore del sistema o dal fornitore di energia elettrica, proprietario di detto dispositivo.

    3.

    Se l’articolo 18, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) 2019/943 debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in base alla quale i costi dell’energia elettrica a carico di un consumatore sono determinati sulla base di una stima del suo consumo di energia elettrica per un periodo di tempo presunto, senza verificare la quantità di energia elettrica da lui effettivamente consumata, in caso di malfunzionamento del dispositivo di misurazione che

    a)

    dipende da un intervento esterno

    b)

    non dipende da un intervento esterno.

    4.

    Se l’articolo 27 della direttiva 2011/83/UE debba essere interpretato nel senso che il consumatore deve pagare il prezzo di una quantità stimata di energia elettrica per un periodo di tempo presunto, qualora il dispositivo di misurazione non rilevi il consumo effettivo di energia elettrica, sia ubicato al di fuori dell’immobile del consumatore e il suo malfunzionamento

    a)

    dipenda da un intervento esterno

    b)

    non dipenda da un intervento esterno.

    5.

    Se l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/944 debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente al fornitore di energia elettrica/gestore del sistema di ricalcolare la quantità di energia elettrica utilizzando in suo luogo un valore di stima del suo consumo in un periodo di tempo presunto, nel caso in cui il dispositivo di misurazione non effettui misurazioni accurate, sia fuori dalla portata del consumatore e il suo malfunzionamento

    a)

    dipenda da un intervento esterno

    b)

    non dipenda da un intervento esterno.


    (1)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125).

    (2)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4714/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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