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Document 62024CJ0202

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2024.
    MA.
    Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra – Consegna di una persona al Regno Unito ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Competenza dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Rischio di violazione di un diritto fondamentale – Articolo 49, paragrafo 1, e articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Modifica, sfavorevole per tale persona, del regime di liberazione condizionale.
    Causa C-202/24.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:649

    Edizione provvisoria

    SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

    29 luglio 2024(*)

    « Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra – Consegna di una persona al Regno Unito ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Competenza dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Rischio di violazione di un diritto fondamentale – Articolo 49, paragrafo 1, e articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Modifica, sfavorevole per tale persona, del regime di liberazione condizionale »

    Nella causa C‑202/24 [Alchaster] (i),

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), con decisione del 7 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2024, nel procedimento relativo all’esecuzione di mandati d’arresto emessi nei confronti di

    MA,

    con l’intervento di:

    Minister for Justice and Equality,

    LA CORTE (Grande Sezione),

    composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, T. von Danwitz, F. Biltgen e Z. Csehi, presidenti di sezione, S. Rodin, A. Kumin, N. Jääskinen, M.L. Arastey Sahún e M. Gavalec, giudici,

    avvocato generale: M. Szpunar

    cancelliere: A. Lamote, amministratrice

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 giugno 2024,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per il Minister for Justice and Equality e l’Irlanda, da M. Browne, Chief State Solicitor, D. Curley, S. Finnegan e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da J. Fitzgerald, SC, e A. Hanrahan, BL;

    –        per MA, da S. Brittain, BL, M. Lynam, SC, C. Mulholland, solicitor, e R. Munro, SC;

    –        per il governo ungherese, da Z. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;

    –        per il governo del Regno Unito, da S. Fuller, in qualità di agente, assistito da V. Ailes, J. Pobjoy, barristers, e J. Eadie, KC;

    –        per la Commissione europea, da H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek e J. Vondung, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 giugno 2024,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU 2021, L 149, pag. 10; in prosieguo: l’«ASCC»), in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 1, e con l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di quattro mandati d’arresto europei emessi dalle autorità giudiziarie del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord nei confronti di MA ai fini dell’esercizio di un’azione penale.

     Contesto normativo

     Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali

    3        L’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), prevede quanto segue:

    «Nessuno può essere condannato per un’azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».

     Diritto dellUnione

     Decisione quadro 2002/584/GAI

    4        Il considerando 6 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), così dispone:

    «Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria».

    5        L’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro così recita:

    «Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà».

     Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

    6        L’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7) così dispone:

    «È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020».

     ASCC

    7        Il considerando 23 dell’ASCC è così formulato:

    «CONSIDERANDO che la cooperazione tra il Regno Unito e l’Unione [europea] in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, permetterà di rafforzare la sicurezza del Regno Unito e dell’Unione».

    8        L’articolo 1 dell’ASCC così prevede:

    «Il presente accordo stabilisce le basi di ampie relazioni tra le parti, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell’autonomia e della sovranità delle parti».

    9        L’articolo 3, paragrafo 1, dell’ASCC è così formulato:

    «Le parti, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dal presente accordo eventuale accordo integrativo».

    10      L’articolo 522, paragrafo 1, dell’ASCC dispone quanto segue:

    «La presente parte disciplina la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie tra gli Stati membri e le istituzioni, organi e organismi dell’Unione, da un lato, e il Regno Unito, dall’altro, in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati e di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo».

    11      L’articolo 524 dell’ASCC precisa quanto segue:

    «1.      La cooperazione di cui alla presente parte si basa sul rispetto che le parti e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo[, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,] e nella [CEDU], e sull’importanza che attribuiscono all’attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previst[i] da detta convenzione.

    2.      Nulla della presente parte modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella [CEDU] e, per l’Unione e i suoi Stati membri, nella [Carta]».

    12      L’articolo 596 dell’ASCC stabilisce quanto segue:

    «L’obiettivo del presente titolo è garantire che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall’altro, sia basato su un meccanismo di consegna in forza di un mandato d’arresto conformemente ai termini del presente titolo».

    13      L’articolo 599, paragrafo 3, dell’ASCC è così formulato:

    «Fatti salvi l’articolo 600, l’articolo 601, paragrafo 1, lettere da b) a h), e gli articoli 602, 603 e 604, uno Stato non può rifiutarsi di eseguire un mandato d’arresto emesso per il seguente comportamento laddove tale comportamento sia punibile con la privazione della libertà o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi:

    a)      il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che agiscono con uno scopo comune, di uno o più reati in materia di terrorismo, di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (...); o

    b)      terrorismo quale definito nell’allegato 45».

    14      Gli articoli 600 e 601 dell’ASCC elencano rispettivamente i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto e gli altri motivi di non esecuzione del mandato d’arresto.

    15      L’articolo 602, paragrafi 1 e 2, dell’ASCC dispone quanto segue:

    «1.      L’esecuzione di un mandato d’arresto non può essere rifiutata in base al fatto che il reato può essere considerato dallo Stato di esecuzione come un reato politico o fatto connesso con un reato politico o ancora un reato determinato da motivi politici.

    2.      Tuttavia il Regno Unito e l’Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che il paragrafo 1 si applicherà solo in relazione:

    a)      ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo;

    b)      ai reati di cospirazione o associazione per delinquere per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, se tali reati di cospirazione o associazione per delinquere corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all’articolo 599, paragrafo 3, del presente accordo; e

    c)      terrorismo quale definito nell’allegato 45 del presente accordo».

    16      L’articolo 603, paragrafi 1 e 2, dell’ASCC così prevede:

    «1.      L’esecuzione di un mandato d’arresto non può essere rifiutata in base al fatto che la persona ricercata è cittadino dello Stato di esecuzione.

    2.      Il Regno Unito e l’Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che i loro cittadini non saranno consegnati o che la consegna dei loro cittadini sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche. La notifica si basa su motivi connessi ai principi fondamentali o alle prassi dell’ordinamento giuridico interno del Regno Unito o dello Stato a nome del quale è stata effettuata la notifica. In tal caso l’Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, o il Regno Unito, a seconda del caso, può notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, entro un termine ragionevole dalla ricezione della notifica dell’altra parte, che le autorità giudiziarie dell’esecuzione dello Stato membro o del Regno Unito, a seconda del caso, possono rifiutare di consegnare i propri cittadini a tale Stato o che tale consegna è autorizzata solo a determinate condizioni specifiche».

    17      L’articolo 604, lettera c), dell’ASCC stabilisce quanto segue:

    «L’esecuzione del mandato d’arresto da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata a una delle seguenti garanzie:

    (...)

    c)      se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto».

    18      L’articolo 613, paragrafo 2, dell’ASCC precisa quanto segue:

    «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione all’articolo 597, agli articoli da 600 a 602, e agli articoli 604 e 606 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse (...)».

     Procedimento principale e questione pregiudiziale

    19      Il District Judge (giudice distrettuale) dei Magistrates’ Courts of Northern Ireland (Tribunale dell’Irlanda del Nord, Regno Unito) ha emesso quattro mandati di arresto nei confronti di MA in relazione a reati di terrorismo che sarebbero stati commessi fra il 18 e il 20 luglio 2020 e alcuni dei quali possono giustificare la pronuncia di una pena detentiva a vita.

    20      Con sentenza del 24 ottobre 2022 nonché ordinanze in pari data e del 7 novembre 2022, la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha disposto la consegna di MA al Regno Unito e gli ha negato l’autorizzazione all’impugnazione dinanzi alla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda).

    21      Con decisione del 17 gennaio 2023, la Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), giudice del rinvio, ha concesso a MA l’autorizzazione a impugnare tale sentenza e tali ordinanze della High Court (Alta Corte).

    22      MA afferma, dinanzi al giudice del rinvio, che la sua consegna al Regno Unito sarebbe incompatibile con il principio di legalità dei reati e delle pene.

    23      A tal riguardo, detto giudice rileva che l’ASCC prevede un meccanismo di consegna applicabile tra il Regno Unito e gli Stati membri. Alla luce dell’identità tra tale meccanismo e quello istituito dalla decisione quadro 2002/584 nonché della normativa irlandese che traspone detta decisione quadro e l’ASCC, il giudice in parola ritiene che, in applicazione di tale normativa irlandese e della summenzionata decisione quadro, il Regno Unito debba essere trattato alla stregua di uno Stato membro.

    24      Detto giudice precisa che, in caso di consegna di MA al Regno Unito e di condanna di quest’ultimo a una pena detentiva, l’eventuale liberazione condizionale di MA sarebbe disciplinata da una normativa del Regno Unito adottata successivamente alla presunta commissione dei reati rispetto ai quali egli è sottoposto a procedimento penale.

    25      Il regime che consente la liberazione condizionale in Irlanda del Nord (Regno Unito), infatti, è stato, modificato con effetto dal 30 aprile 2021. Prima di tale modifica, una persona condannata per taluni reati di terrorismo poteva beneficiare di una liberazione condizionale automatica dopo aver scontato la metà della pena. In applicazione del regime in vigore a partire dalla data summenzionata, la liberazione condizionale di una tale persona deve essere approvata da un’autorità specializzata e può avvenire soltanto dopo che la persona in parola abbia scontato due terzi della pena.

    26      Al riguardo, il giudice del rinvio espone che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto l’argomento secondo cui le modifiche retroattive apportate a sistemi di condono della pena o di liberazione anticipata costituivano una violazione dell’articolo 7 della CEDU. Tuttavia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato, nella sentenza del 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna (CE:ECHR:2013:1021JUD004275009), che misure adottate nel corso dell’esecuzione di una pena possono incidere sul suo ambito di applicazione. Sarebbe quindi essenziale, al fine di dirimere il procedimento principale, stabilire se tale sentenza costituisca una modifica della precedente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

    27      Con sentenza del 19 aprile 2023, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema, Regno Unito) ha giudicato che l’applicazione del nuovo regime di liberazione condizionale, a decorrere dal 30 aprile 2021, a reati commessi prima della sua entrata in vigore non è incompatibile con l’articolo 7 della CEDU, in quanto tale regime modifica unicamente le modalità di esecuzione delle pene privative della libertà delle persone interessate senza aumentare la durata di dette pene.

    28      In tale contesto, alla luce, in particolare, delle garanzie offerte dal sistema giudiziario del Regno Unito quanto all’applicazione della CEDU, della mancata dimostrazione dell’esistenza di una carenza sistemica che lascerebbe supporre una violazione probabile e flagrante dei diritti garantiti dalla CEDU in caso di consegna di MA nonché della possibilità di cui disporrà MA di presentare un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, il giudice del rinvio ha respinto l’argomento di MA vertente sul rischio di violazione dell’articolo 7 della CEDU.

    29      Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se sia possibile giungere ad una conclusione simile per quanto riguarda un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

    30      Detto giudice osserva in proposito che, poiché l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta corrisponde all’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU, alle due disposizioni deve essere attribuita, in linea di principio, la stessa portata, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta. Si potrebbe quindi ipotizzare di fondarsi sulla motivazione assunta in relazione all’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU, senza procedere a verifiche supplementari.

    31      Tuttavia, la Corte non si sarebbe ancora pronunciata sulle implicazioni dell’articolo 49 della Carta per quanto riguarda una modifica delle disposizioni nazionali relative alla liberazione condizionale.

    32      Inoltre, dato che lo Stato di esecuzione è tenuto a consegnare la persona ricercata, occorrerebbe valutare se tale Stato sia competente a pronunciarsi su un argomento vertente sull’incompatibilità con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta di disposizioni in materia di pene che possono essere applicate nello Stato emittente, laddove quest’ultimo non è tenuto a rispettare la Carta e la Corte ha posto requisiti elevati per quanto riguarda la presa in considerazione di un rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro emittente.

    33      Il giudice del rinvio ritiene pertanto di dover sottoporre interrogativi alla Corte sui criteri che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve applicare per valutare l’eventuale sussistenza di un rischio di violazione del principio di legalità delle pene in circostanze nelle quali la consegna non è esclusa né dalla Costituzione nazionale né dalla CEDU.

    34      In tale contesto, la Supreme Court (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Ove, ai sensi [dell’ASCC], sia richiesta la consegna ai fini di un’azione penale per reati di terrorismo e la persona cerchi di opporsi a tale consegna sostenendo che essa costituirebbe una violazione dell’articolo 7 della [CEDU] e dell’articolo 49, paragrafo [1], della [Carta], in quanto è stata introdotta una misura legislativa che modifica la parte di pena che deve essere scontata in carcere e le modalità di liberazione condizionale, misura che è stata adottata posteriormente alla data del presunto reato per il quale è richiesta la consegna e ove si applichino le seguenti considerazioni:

    i)      lo Stato richiedente (nel caso di specie, il Regno Unito) è parte contraente della CEDU e dà attuazione alla [CEDU] nel suo diritto interno (...);

    ii)      l’applicazione delle misure in questione ai detenuti che stanno già scontando una pena irrogata da un giudice è stata giudicata compatibile con la [CEDU] dagli organi giurisdizionali del Regno Unito (…);

    iii)      chiunque, compresa la persona, se è stata consegnata, può presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo;

    iv)      non vi è motivo di ritenere che una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo non sia attuata dallo Stato richiedente;

    v)      di conseguenza, la Supreme Court (Corte suprema) ritiene che non sia dimostrato che la consegna comporti un rischio concreto di violazione dell’articolo 7 della CEDU o della [Costituzione nazionale];

    vi)      non risulta che la consegna sia esclusa dall’articolo 19 della Carta;

    vii)      l’articolo 49 della Carta non si applica al procedimento di giudizio o di condanna;

    viii)      non si è addotto che vi siano motivi per ritenere che vi sia una differenza significativa nell’applicazione dell’articolo 7 della CEDU e dell’articolo 49 della Carta;

    se un organo giurisdizionale avverso la cui decisione non vi sia diritto di appello ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, e in considerazione dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e dell’obbligo di fiducia tra gli Stati membri e i soggetti tenuti a procedere alla consegna in base alle disposizioni della decisione quadro 2002/584 e [dell’ASCC], abbia diritto di ritenere che la persona ricercata non abbia dimostrato l’esistenza di un rischio reale che la sua consegna costituisca una violazione dell’articolo 49, paragrafo [1], della Carta o se siffatto organo giurisdizionale sia tenuto a procedere ad un complemento d’istruttoria e, in caso affermativo, quale sia la natura e la portata di quest’ultimo».

     Procedimento dinanzi alla Corte

    35      Con ordinanza del 22 aprile 2024, Alchaster (C‑202/24, EU:C:2024:343), il presidente della Corte ha deciso di avviare il procedimento pregiudiziale accelerato previsto all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

     Sulla questione pregiudiziale

    36      In via preliminare, poiché il giudice del rinvio fa riferimento, nella motivazione della decisione di rinvio nonché nel testo della sua questione, alla decisione quadro 2002/584, occorre ricordare che, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro risulta che l’ambito di applicazione di quest’ultima si limita all’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi dagli Stati membri. Ne consegue che detta decisione quadro non disciplina l’esecuzione di mandati d’arresto, come quelli in discussione nel procedimento principale, emessi dal Regno Unito dopo il decorso del periodo di transizione avvenuto, conformemente all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, il 31 dicembre 2020.

    37      Pertanto, occorre ritenere che, con la questione sollevata, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’ASCC, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta, quando una persona oggetto di un mandato d’arresto emesso sulla base dell’accordo in parola invochi un rischio di violazione di detto articolo 49, paragrafo 1, in caso di consegna al Regno Unito, a causa di una modifica, sfavorevole a tale persona, delle condizioni di liberazione condizionale, intervenuta successivamente alla presunta commissione del reato per il quale detta persona è perseguita, a valutare la sussistenza di siffatto rischio prima di pronunciarsi sull’esecuzione di tale mandato d’arresto, in una situazione in cui l’autorità giudiziaria in parola ha già escluso il rischio di violazione dell’articolo 7 della CEDU basandosi sulle garanzie offerte, in via generale, dal Regno Unito per quanto riguarda il rispetto della CEDU e sulla possibilità per la stessa persona di proporre un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

    38      A tale riguardo, anche se, sul piano formale, il giudice del rinvio non ha, nella propria questione, preso in considerazione una disposizione specifica dell’ASCC, siffatta circostanza non impedisce tuttavia che la Corte gli fornisca tutti gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che possono essere utili per la decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia o meno fatto riferimento nella formulazione della sua questione [v., per analogia, sentenza del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia), C‑699/21, EU:C:2023:295, punto 29].

    39      L’articolo 1 dell’ASCC dispone che detto accordo stabilisce le basi di ampie relazioni tra l’Unione e il Regno Unito, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell’autonomia e della sovranità delle parti.

    40      A tal fine, l’ASCC è inteso segnatamente, come si evince dal suo considerando 23, a rafforzare la sicurezza del Regno Unito e dell’Unione, consentendo la cooperazione in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

    41      Detto obiettivo specifico, che si integra nell’obiettivo generale dell’ASCC enunciato all’articolo 1 del medesimo (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2021, Governor of Cloverhill Prison e a., C‑479/21 PPU, EU:C:2021:929, punto 67), è attuato alla terza parte di tale accordo, come indicato dall’articolo 522, paragrafo 1, dell’accordo in parola.

    42      Per quanto riguarda le condizioni generali di applicazione di suddetta terza parte, l’articolo 524, paragrafo 1, dell’ASCC prevede che la cooperazione di cui alla terza parte in parola si basa sul rispetto che l’Unione, il Regno Unito e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella CEDU, nonché sull’importanza che attribuiscono all’attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previsti dalla CEDU.

    43      Nel quadro di tale cooperazione, il titolo VII della stessa terza parte ha l’obiettivo, ai sensi dell’articolo 596 dell’ASCC, di garantire che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall’altro, sia basato su un meccanismo di consegna in forza di un mandato d’arresto conformemente ai termini del titolo di cui si tratta.

    44      Gli articoli 600 e 601 dell’ASCC prevedono i casi in cui l’esecuzione di un mandato d’arresto emesso sulla base di tale accordo deve o può essere rifiutata.

    45      Inoltre, gli articoli 602 e 603 dell’ASCC prevedono le norme relative, rispettivamente, all’eccezione relativa ai reati politici e all’eccezione relativa alla cittadinanza, mentre l’articolo 604 di tale accordo definisce le garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi più particolari.

    46      Anche se nessuna disposizione dell’ASCC prevede espressamente che gli Stati membri siano tenuti a dar seguito ad un mandato d’arresto emesso dal Regno Unito sulla base di tale accordo, dalla struttura del titolo VII della terza parte di detto accordo, e in particolare dalle funzioni rispettive degli articoli da 600 a 604 del medesimo accordo, risulta che, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, uno Stato membro può rifiutare l’esecuzione di un siffatto mandato d’arresto solo per motivi derivanti dall’ASCC [v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi), C‑71/21, EU:C:2023:668, punto 48].

    47      Per quanto riguarda più specificamente una situazione come quella di cui si tratta nel procedimento principale, l’articolo 599, paragrafo 3, dell’ASCC prevede peraltro, in modo specifico, che, fatti salvi l’articolo 600, l’articolo 601, paragrafo 1, lettere da b) a h), e gli articoli da 602 a 604 di tale accordo, uno Stato non può rifiutarsi di eseguire un mandato d’arresto emesso, in particolare, per terrorismo, laddove i reati in parola siano punibili con la privazione della libertà o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi.

    48      Sebbene da quanto precede risulti che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è in linea di principio tenuta a dare seguito a un mandato d’arresto come quello di cui si tratta nel procedimento principale, resta nondimeno il fatto che l’articolo 524, paragrafo 2, dell’ASCC precisa che nessuna disposizione della terza parte di tale accordo modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella CEDU e, per l’Unione e i suoi Stati membri, nella Carta.

    49      L’obbligo di rispettare la Carta, ricordato al suddetto articolo 524, paragrafo 2, si impone agli Stati membri quando si pronunciano sulla consegna di una persona al Regno Unito, dato che una decisione su una siffatta consegna costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Le autorità giudiziarie dell’esecuzione degli Stati membri sono quindi tenute a garantire, al momento dell’adozione di tale decisione, il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta alla persona oggetto di un mandato d’arresto emesso sul fondamento dell’ASCC, senza che la circostanza che la Carta non sia applicabile al Regno Unito presenti rilevanza al riguardo (v., per analogia, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punti 52 e 53).

    50      Fra tali diritti figurano, in particolare, quelli risultanti dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, il quale enuncia, in particolare, che non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

    51      Di conseguenza, l’esistenza di un rischio di violazione dei summenzionati diritti può consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di astenersi, successivamente a un adeguato esame, dal dare seguito a un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASCC [v., per analogia, sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 59; del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 72, nonché del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 43].

    52      Per quanto riguarda le modalità di un esame siffatto, dalla giurisprudenza della Corte relativa alla decisione quadro 2002/584 risulta che la valutazione, nel corso di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dell’effettività del rischio di una violazione dei diritti fondamentali garantiti agli articoli 4, 7, 24 e 47 della Carta deve, in linea di principio, essere svolta attraverso un esame in due fasi distinte che non possono essere confuse, in quanto comportano un’analisi fondata su criteri diversi, e che quindi devono essere svolte in successione [v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti da 89 a 94; del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti 60, 61 e 68; del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia), C‑699/21, EU:C:2023:295, punto 55, nonché del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].

    53      A tal fine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, nell’ambito di una prima fase, determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, di uno di tali diritti fondamentali a causa, vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone [v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 89; del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 102, nonché del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 47].

    54      Nell’ambito di una seconda fase l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze identificate durante la prima fase dell’esame illustrato al punto precedente della presente sentenza possano incidere sulla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo e se, tenuto conto della sua situazione personale, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che tale persona corra un rischio reale di violazione di detti diritti fondamentali in caso di consegna allo Stato membro emittente [v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 94; del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 106, nonché del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 48].

    55      Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 76 delle sue conclusioni, l’esigenza di procedere a un siffatto esame in due fasi non può essere trasposta alla valutazione, nel corso del procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASCC, del rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

    56      Infatti, il sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate instaurato dalla decisione quadro 2002/584 si basa sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri e sul principio di riconoscimento reciproco, che costituisce, secondo il considerando 6 della stessa decisione, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale [v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti 40 e 41, nonché del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punti 35 e 36].

    57      Il principio di fiducia reciproca impone a ciascuno Stato membro, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere che, salvo circostanze eccezionali, tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 191, nonché sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 93].

    58      Quindi, allorché gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione, questi possono essere tenuti, in forza di tale diritto, a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, sicché risulta ad essi preclusa non soltanto la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione, ma anche, salvo casi eccezionali, quella di verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 192, e sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 94].

    59      In tale contesto, l’obbligo di constatare l’esistenza di carenze come quelle di cui al punto 53 della presente sentenza prima di poter verificare, in modo concreto e preciso, se la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo corra un rischio reale di violazione di un diritto fondamentale mira precisamente ad evitare che una siffatta verifica possa essere effettuata al di fuori di casi eccezionali e costituisce quindi la conseguenza della presunzione di rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato membro emittente che deriva dal principio della fiducia reciproca (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punti da 114 a 116).

    60      Il rispetto di tale obbligo consente segnatamente di garantire la ripartizione delle responsabilità fra lo Stato membro emittente e lo Stato membro dell’esecuzione quanto alla salvaguardia dei requisiti inerenti ai diritti fondamentali che deriva dalla piena applicazione dei principi della fiducia e del riconoscimento reciproci che sono alla base del funzionamento del meccanismo del mandato d’arresto europeo [v., in tal senso, sentenze del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 46; del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punti 72 e 96, nonché del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 43].

    61      Orbene, il principio della fiducia reciproca caratterizza in modo specifico i rapporti tra gli Stati membri.

    62      Tale principio è infatti basato sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, così come precisato all’articolo 2 TUE [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 168].

    63      Suddetto principio riveste, inoltre, un’importanza fondamentale per l’Unione e per i suoi Stati membri, in quanto consente la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 191].

    64      La Corte, si aggiunga, ha precisato che la limitazione a casi eccezionali della possibilità di verificare se un altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali sanciti dalla Carta è legata alla natura intrinseca dell’Unione e contribuisce all’equilibrio sul quale quest’ultima è fondata [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punti 193 e 194].

    65      Certamente, non è escluso che un accordo internazionale possa istituire un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri e taluni paesi terzi.

    66      La Corte ha affermato che così avveniva con riguardo alle relazioni fra gli Stati membri e il Regno di Norvegia [v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi), C‑71/21, EU:C:2023:668, punti 32 e 39].

    67      Detto paese terzo si trova tuttavia in una situazione particolare, intrattenendo relazioni privilegiate con l’Unione che vanno oltre l’ambito di una cooperazione economica e commerciale, in quanto esso è parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, partecipa al sistema europeo comune di asilo, attua e applica l’acquis di Schengen e ha concluso con l’Unione l’accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione e l’Islanda e la Norvegia, entrato in vigore il 1° novembre 2019 [v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2021, JR (Mandato di arresto – Condanna in uno Stato terzo, membro del SEE), C‑488/19, EU:C:2021:206, punto 60].

    68      La Corte, inoltre, ha sottolineato, da un lato, che, nel preambolo di quest’ultimo accordo, le parti contraenti hanno espresso reciproca fiducia nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici e nella capacità di tutte le parti contraenti di garantire un processo equo e, dall’altro, che le disposizioni di detto ultimo accordo sono molto simili alle corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2002/584 (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, punti 73 e 74).

    69      La considerazione menzionata al punto 66 della presente sentenza, che si fonda sulle relazioni specifiche tra l’Unione e taluni Stati membri del SEE, non può tuttavia essere estesa al complesso dei paesi terzi.

    70      Per quanto riguarda più specificamente il regime istituito dall’ASCC, occorre anzitutto constatare che tale accordo non stabilisce, tra l’Unione e il Regno Unito, relazioni tanto privilegiate quanto quelle descritte nella giurisprudenza citata ai punti 67 e 68 della presente sentenza. In particolare, il Regno Unito non fa parte dello spazio europeo senza frontiere interne, la cui costruzione è resa possibile, segnatamente, dal principio della fiducia reciproca.

    71      Inoltre, sebbene dai termini dell’articolo 524, paragrafo 1, dell’ASCC, richiamati al punto 42 della presente sentenza, risulti che la cooperazione tra il Regno Unito e gli Stati membri si basa sul rispetto nutrito da lunga data per la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali, tale cooperazione non è presentata come basata sulla salvaguardia della fiducia reciproca tra gli Stati interessati che esisteva prima dell’uscita dall’Unione del Regno Unito il 31 gennaio 2020.

    72      Infine, vi sono differenze sostanziali tra le disposizioni dell’ASCC relative al meccanismo di consegna istituito da tale accordo e le corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2002/584.

    73      Al riguardo occorre, in particolare, sottolineare che suddetta decisione quadro non comporta eccezioni relative alla natura politica dei reati o alla cittadinanza della persona ricercata che consentano di derogare all’esecuzione dei mandati d’arresto europei in situazioni analoghe a quelle di cui all’articolo 602, paragrafo 2, e all’articolo 603, paragrafo 2, dell’ASCC. Orbene, eccezioni del genere riflettono i limiti della fiducia instaurata tra le parti di tale accordo.

    74      Del pari, la suddetta decisione quadro non comprende disposizioni analoghe all’articolo 604, lettera c), dell’ASCC, il quale prevede esplicitamente che, se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione di uno o più dei diritti fondamentali della persona ricercata, qualsiasi essi siano, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto.

    75      Tale articolo 604, lettera c), consente quindi di chiedere garanzie supplementari per cercare di dissipare dubbi, relativi al rispetto dei diritti fondamentali nello Stato emittente, che non possono essere esclusi basandosi sulla fiducia esistente tra il Regno Unito e gli Stati membri, senza che l’attuazione del meccanismo in parola sia subordinata alla previa constatazione dell’esistenza vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone.

    76      È vero che l’articolo 604, lettera c), dell’ASCC non prevede esplicitamente che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa non dare seguito al mandato d’arresto nell’ipotesi in cui non avesse ricevuto garanzie supplementari o in cui le garanzie supplementari ricevute fossero insufficienti per escludere i motivi che l’avevano inizialmente indotta a ritenere che esistesse un rischio reale per la tutela dei diritti fondamentali della persona ricercata.

    77      Nondimeno, un’altra interpretazione di tale disposizione priverebbe il meccanismo previsto da quest’ultima di qualsiasi effetto utile.

    78      Ne consegue che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a pronunciarsi su un mandato d’arresto emesso sul fondamento dell’ASCC non può ordinare la consegna della persona ricercata qualora reputi, a seguito dell’esame concreto e preciso della situazione di tale persona, che vi siano valide ragioni per ritenere che detta persona corra un rischio reale per la tutela dei suoi diritti fondamentali in caso di consegna al Regno Unito.

    79      Pertanto, quando la persona oggetto di un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASCC invochi dinanzi a tale autorità giudiziaria dell’esecuzione l’esistenza di un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta in caso di consegna di detta persona al Regno Unito, tale autorità giudiziaria dell’esecuzione non può, senza violare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali sancito dall’articolo 524, paragrafo 2, dell’accordo in parola, ordinare la consegna senza aver concretamente determinato, al termine di un esame adeguato, ai sensi del punto 51 della presente sentenza, se vi siano valide ragioni per ritenere che la persona di cui si tratta sia esposta a un rischio reale di una siffatta violazione.

    80      Ai fini di tale determinazione è necessario, in primo luogo, sottolineare che, se l’esistenza di dichiarazioni e l’accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non sono sufficienti, da sole, ad assicurare una protezione adeguata contro il rischio di violazione delle libertà e dei diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 57), l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, tuttavia, tenere conto del rispetto, nutrito da lunga data dal Regno Unito, della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, segnatamente quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella CEDU, esplicitamente richiamato all’articolo 524, paragrafo 1, dell’ASCC, nonché delle disposizioni previste e attuate nel diritto del Regno Unito per garantire il rispetto dei diritti fondamentali enunciati nella CEDU (v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2018, RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, punto 52).

    81      Tuttavia, la circostanza che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia già escluso il rischio di violazione dell’articolo 7 della CEDU, basandosi sulle garanzie offerte, in via generale, dal Regno Unito per quanto riguarda il rispetto della CEDU e sulla possibilità per la persona ricercata di proporre un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, non può essere, di per sé sola, decisiva.

    82      Dal punto 78 della presente sentenza, infatti, risulta che l’articolo 524, paragrafo 2, e l’articolo 604, lettera c), dell’ASCC, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, impongono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di esaminare il complesso degli elementi pertinenti per valutare la situazione prevedibile della persona ricercata in caso di consegna di quest’ultima al Regno Unito, il che presuppone, a differenza dell’esame in due fasi di cui ai punti da 52 a 54 della presente sentenza, di tener conto simultaneamente tanto delle norme e delle prassi vigenti in via generale in tale paese quanto, in assenza di applicazione dei principi di fiducia e di riconoscimento reciproci, delle specificità della situazione individuale della persona di cui si tratta.

    83      Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 78 e 79 delle sue conclusioni, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve procedere a una valutazione autonoma, alla luce delle disposizioni della Carta, senza potersi limitare a prendere in considerazione la giurisprudenza della Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema, Regno Unito), richiamata al punto 27 della presente sentenza, o le garanzie generali offerte dal sistema giudiziario dello Stato in parola, di cui al punto 28 della presente sentenza.

    84      In tale contesto, l’eventuale constatazione dell’esistenza di un rischio reale, in caso di consegna della persona interessata al Regno Unito, di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta deve fondarsi su elementi fattuali sufficienti [v., per analogia, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punti 60 e 61].

    85      Di conseguenza, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrà rifiutare di dare seguito ad un mandato d’arresto, sulla base dell’articolo 524, paragrafo 2, e dell’articolo 604, lettera c), dell’ASCC, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, solamente se essa dispone, alla luce della situazione individuale della persona ricercata, di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati che dimostrano ragioni valide per ritenere che vi sia un rischio reale di violazione di detto articolo 49, paragrafo 1 (v., per analogia, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 59 e del 19 settembre 2018, RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, punto 61).

    86      In secondo luogo, conformemente all’obbligo di reciproca assistenza in totale buona fede enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, dell’ASCC, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quando esamina l’eventuale esistenza di un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, deve fare pieno uso degli strumenti previsti in tale accordo al fine di favorire la cooperazione tra essa e l’autorità giudiziaria emittente.

    87      Al riguardo, da un lato, l’articolo 613, paragrafo 2, dell’ASCC prevede che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione all’articolo 604 dell’ASCC.

    88      Tale autorità giudiziaria è quindi tenuta a chiedere con urgenza ogni informazione complementare che ritenga necessaria per adottare una decisione sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto emesso sul fondamento dell’ASCC.

    89      Quindi, poiché la constatazione di un serio rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta si basa necessariamente su un’analisi del diritto dello Stato emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può, salvo violare l’obbligo di reciproca assistenza in totale buona fede enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, dell’ASCC, procedere a detta constatazione senza aver previamente chiesto all’autorità giudiziaria emittente informazioni riguardanti le norme di tale diritto e il modo in cui queste ultime possono essere applicate alla situazione individuale della persona ricercata.

    90      D’altro lato, conformemente all’articolo 604, lettera c), dell’ASCC, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiedere la concessione di garanzie supplementari, qualora reputi che sussistano fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio concreto di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

    91      Pertanto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrà rifiutare di dare seguito ad un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASCC, con la motivazione che sussiste un rischio siffatto, unicamente nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia richiesto garanzie supplementari e la medesima non abbia ottenuto garanzie sufficienti per evitare il rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta da essa inizialmente individuato.

    92      In terzo luogo, per quanto attiene più specificamente alla portata dell’articolo 49, paragrafo 1, dalla Carta, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’articolo 49 della Carta comporta, quantomeno, le stesse garanzie previste all’articolo 7 della CEDU di cui occorre tenere conto, in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, in quanto soglia di protezione minima (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 164; del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 54; del 2 febbraio 2021, Consob, C‑481/19, EU:C:2021:84, punto 37, nonché del 10 novembre 2022, DELTA STROY 2003, C‑203/21, EU:C:2022:865, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

    93      A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che, in forza di una normativa del Regno Unito adottata successivamente alla presunta commissione dei reati di cui si tratta nel procedimento principale, gli autori di taluni reati di terrorismo, come quelli di cui MA è sospettato, possono beneficiare di una liberazione condizionale solo se approvata da un’autorità specializzata e dopo aver scontato due terzi della loro pena, mentre il precedente regime prevedeva una liberazione condizionale automatica dopo che la persona condannata avesse scontato metà della pena.

    94      Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 della CEDU, occorre distinguere una misura che costituisce in sostanza una «pena» e una misura relativa all’«esecuzione» o all’«applicazione» della pena. Pertanto, quando la natura e lo scopo di una misura riguardano il condono di una pena o una modifica del sistema di liberazione condizionale, tale misura non costituisce parte integrante della «pena», ai sensi di tale articolo 7 (Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 83).

    95      Poiché la distinzione tra una misura che costituisce una «pena» e una misura relativa all’«esecuzione» di una pena non è sempre netta nella pratica, occorre, per pronunciarsi sulla questione se una misura adottata durante l’esecuzione di una pena verta unicamente sulle modalità di esecuzione di quest’ultima o incida al contrario sulla portata, verificare caso per caso ciò che la «pena» inflitta implicava realmente nel diritto interno all’epoca considerata o, in altri termini, quale ne fosse la natura intrinseca (Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § § 85 e 90).

    96      A tal riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha recentemente confermato che la circostanza che il prolungamento della soglia di ammissibilità alla liberazione condizionale intervenuto dopo una condanna abbia potuto comportare un inasprimento della situazione di detenzione riguardava l’esecuzione della pena e non la pena stessa e che, pertanto, da una circostanza siffatta non si poteva dedurre che la pena inflitta fosse più severa di quella inflitta dal giudice di merito (Corte EDU, 31 agosto 2021, Devriendt c. Belgio, CE:ECHR:2021:0831DEC003556719, § 29).

    97      Pertanto, una misura relativa all’esecuzione di una pena sarà incompatibile con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta soltanto se comporta una modifica retroattiva della portata stessa della pena comminata il giorno della commissione del reato di cui si tratta, comportando così l’irrogazione di una pena più grave di quella inizialmente comminata. Se tale ipotesi, in ogni caso, non ricorre quando detta misura si limita a prolungare la soglia di ammissibilità della liberazione condizionale, la situazione può essere diversa, in particolare, se la misura in parola abroga nella sua sostanza la possibilità di una liberazione condizionale o se si colloca in un insieme di misure che portano ad aggravare la natura intrinseca della pena inizialmente comminata.

    98      Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 524, paragrafo 2 e l’articolo 604, lettera c), dell’ASCC, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, devono essere interpretati nel senso che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta, quando una persona oggetto di un mandato d’arresto emesso sulla base dell’accordo in parola invochi un rischio di violazione del menzionato articolo 49, paragrafo 1, in caso di consegna al Regno Unito, a causa di una modifica, sfavorevole a detta persona, delle condizioni di liberazione condizionale, intervenuta successivamente alla presunta commissione del reato per il quale detta persona è perseguita, a procedere a un esame autonomo quanto alla sussistenza di siffatto rischio prima di pronunciarsi sull’esecuzione di tale mandato d’arresto, in una situazione in cui l’autorità giudiziaria in parola ha già escluso il rischio di violazione dell’articolo 7 della CEDU basandosi sulle garanzie offerte, in via generale, dal Regno Unito per quanto riguarda il rispetto della CEDU e sulla possibilità per la stessa persona di proporre un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Al termine dell’esame summenzionato, tale autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrà rifiutare l’esecuzione di detto mandato d’arresto soltanto se, dopo aver richiesto all’autorità giudiziaria emittente informazioni e garanzie supplementari, disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati che dimostrino l’esistenza di un rischio reale di modifica della portata stessa della pena comminata il giorno della commissione del reato di cui si tratta, la quale implichi l’irrogazione di una pena più grave di quella inizialmente comminata.

     Sulle spese

    99      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

    L’articolo 524, paragrafo 2, e l’articolo 604, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, letti in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

    devono essere interpretati nel senso che:

    un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta, quando una persona oggetto di un mandato d’arresto emesso sulla base dell’accordo in parola invochi un rischio di violazione del menzionato articolo 49, paragrafo 1, in caso di consegna al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a causa di una modifica, sfavorevole a detta persona, delle condizioni di liberazione condizionale, intervenuta successivamente alla presunta commissione del reato per il quale detta persona è perseguita, a procedere a un esame autonomo quanto alla sussistenza di siffatto rischio prima di pronunciarsi sull’esecuzione di tale mandato d’arresto, in una situazione in cui l’autorità giudiziaria in parola ha già escluso il rischio di violazione dell’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, basandosi sulle garanzie offerte, in via generale, dal Regno Unito per quanto riguarda il rispetto di detta convenzione e sulla possibilità per la stessa persona di proporre un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Al termine dell’esame summenzionato, tale autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrà rifiutare l’esecuzione di detto mandato d’arresto soltanto se, dopo aver richiesto all’autorità giudiziaria emittente informazioni e garanzie supplementari, disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati che dimostrino l’esistenza di un rischio reale di modifica della portata stessa della pena comminata il giorno della commissione del reato di cui si tratta, la quale implichi l’irrogazione di una pena più grave di quella inizialmente comminata.

    Firme


    *      Lingua processuale: l’inglese.


    i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

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