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Document 62023TN0516

Causa T-516/23: Ricorso proposto il 21 agosto 2023 — Lucaccioni/Commissione

GU C, C/2023/662, 13.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/662/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/662/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2023/662

13.11.2023

Ricorso proposto il 21 agosto 2023 — Lucaccioni/Commissione

(Causa T-516/23)

(C/2023/662)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Arnaldo Lucaccioni (Londra, Regno Unito) (rappresentante: A. Silvestri, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione dell’AIPN del 7 settembre 2022, in rigetto del reclamo R/553/22 presentato dal ricorrente;

decida di proporre di esaminare la possibilità di giungere ad una composizione amichevole della controversia,

condannare la Commissione europea alle spese legali

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce dodici motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’irregolarità da parte dell’AIPN (autorità investita del potere di nomina) sulla convocazione della commissione medica del 14 febbraio 2020 senza la designazione del terzo medico.

2.

Secondo motivo, vertente sull’irregolarità da parte dell’AIPN sull’accettazione della non applicazione sistematica, da parte del secondo e terzo medico, del Mandato della Commissione medica: in particolare i primi tre punti del Mandato, nonché la risposta specifica ai punti 103 — 105 — 107 — 108 — 110 e 111 della sentenza del Tribunale di 25 ottobre 2017, nella causa T-551/16, Lucaccioni/Commissione.

3.

Terzo motivo, vertente sull’irregolarità da parte dell’AIPN sull’accettazione della non applicazione della Carta delle Commissioni mediche sui verbali di seduta della seconda e terza riunione della commissione medica.

4.

Quarto motivo, vertente sull’irregolarità da parte dell’AIPN di aver escluso il ricorrente, sua sponte e senza valido motivo, da due riunioni della commissione medica, allorché la sua presenza era prevista dal Mandato.

5.

Quinto motivo vertente sull’irregolarità da parte dell’AIPN sull’accettazione che nella relazione finale della commissione medica non figurassero contestate tre relazioni mediche di base, malgrado che il Mandato lo imponesse.

6.

Sesto motivo sull’ irregolarità da parte dell’AIPN sull’accettazione che nella relazione finale il secondo e terzo medico, senza alcuna specializzazione psichiatrica, ed anche in caso di apporto esterno, abbiano contestato la relazione medico-psichiatrica di un clinico insigne, scelto proprio dal terzo medico, in seguito a pesante visita personale.

7.

Settimo motivo, vertente sulla gravissima assimilazione, del secondo e terzo medico, della psicologia, indennizzata, per motivi validi fino al 1994, alla psichiatria per motivi seguenti al 1994, già contestata dal Tribunale nella sentenza del 25 ottobre 2017, nella causa T-551/16, Lucaccioni/Commissione.

8.

Ottavo motivo vertente sul solo voto emesso dal secondo e terzo medico nella riunione della commissione medica del 14 febbraio 2020, non incline né sussumibile nell’alveo dell’esercizio della scienza medica.

9.

Nono motivo vertente sulla giustificazione del 70 % della menomazione respiratoria mai dichiarata dal ricorrente, mai concessa prima del 1994 e stimata esatta dallo stesso terzo medico, risulta chiaro che è intervenuta dopo tale data e non dopo l’anno 2000, data della dichiarazione del ricorrente.

10.

Decimo motivo, vertente sulla giustificazione del 50 % per la depressione maggiore, mai dichiarata dal ricorrente e mai concessa prima del 1994, riconosciuta da clinico insigne, ma contestata esplicitamente dal terzo medico perché intervenuta dopo l’anno 1994 e prima dell’anno 2000, data della dichiarazione del primo aggravamento ai sensi dell’articolo 14 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, nella versione anteriore al 1o gennaio 2006.

11.

Undicesimo motivo vertente sulla contestazione del 10 % per il danno «danno funzionale del sonno da alterato decubito laterale SX», certificato da relazione medica ospedaliera e considerato come minima percentuale fra i «disturbi del sonno» previsti dal B.O.B.I. (Barème officiel belge des invalidités; Tabella ufficiale belga delle invalidità).

12.

Dodicesimo motivo, vertente sul secondo aggravamento dichiarato l’8 marzo 2021.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/662/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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