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Document 62023TN0284

Causa T-284/23: Ricorso proposto il 24 maggio 2023 — Rotenberg /Consiglio

GU C 252 del 17.7.2023, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/68


Ricorso proposto il 24 maggio 2023 — Rotenberg /Consiglio

(Causa T-284/23)

(2023/C 252/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Igor Rotenberg (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto e V. Villante, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; (1)

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; (2)

annullare la decisione di mantenere il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive ai sensi della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, (3) come modificata dalla decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, (4) come attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/571, adottato dal Consiglio dell’Unione europea con una lettera del 14 marzo 2023 indirizzata al ricorrente.,

condannare il Consiglio dell’Unione europea a farsi carico delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, sul mancato soddisfacimento dell’onere della prova, sulla violazione dei criteri di inserimento nell’elenco previsti all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) ed e), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e g) della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, e all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, sulla violazione dei diritti fondamentali di proprietà e di libertà d’impresa del ricorrente e sulla violazione degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali.


(1)  Decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2023 LI 75I, pag. 134).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023 L 75I, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014 L 78, pag. 16).

(4)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014 L 78, pag. 6).


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