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Document 62023TN0201

    Causa T-201/23: Ricorso proposto il 17 aprile 2023 — CRA / Consiglio

    GU C 189 del 30.5.2023, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 189/41


    Ricorso proposto il 17 aprile 2023 — CRA / Consiglio

    (Causa T-201/23)

    (2023/C 189/55)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Autorità di regolamentazione delle comunicazioni (Communications Regulatory Authority, CRA) (Teheran, Iran) (rappresentanti: T. Clay, T. Zahedi Vafa e K. Mehtiyeva, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/152 (1), del 23 gennaio 2023, in quanto contrario al diritto dell’Unione europea, nella parte in cui dispone l’inserimento della ricorrente nell’allegato I al regolamento (UE) n. 359/2011.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su un eccesso di potere da parte del Consiglio dell’Unione europea. La ricorrente sostiene che, decidendo di inserirla nell’elenco delle persone soggette alle misure restrittive, il Consiglio avrebbe ecceduto i propri poteri, in quanto tale decisione sarebbe stata adottata unicamente in ragione del legame statutario esistente tra la ricorrente e il governo della Repubblica islamica dell’Iran.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione dell’atto impugnato. Secondo la ricorrente, la motivazione a fondamento della decisione del Consiglio si baserebbe su mere presunzioni di fatto, la cui erroneità inficerebbe la validità di detta motivazione. Questa motivazione puramente formale della decisione implicherebbe un’inversione dell’onere della prova, che obbligherebbe la ricorrente a dimostrare un fatto negativo per contestare il suo inserimento nell’elenco delle persone soggette alle misure restrittive

    3.

    Terzo motivo, vertente su un’erronea valutazione dei fatti. La ricorrente sostiene che il Consiglio, da un lato, avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e, dall’altro, che avrebbe erratamente motivato la sua decisione di inserirla nell’elenco dei soggetti colpiti dalle misure restrittive.

    4.

    Quarto motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. La ricorrente sostiene che le sanzioni imposte all’Iran avrebbero comportato il blocco di strumenti particolarmente utili per quest’ultima, uno dei quali viene utilizzato per impedire la sovrapposizione delle frequenze iraniane con quelle degli Stati confinanti e l’altro, il Location Based System, per la localizzazione precisa dei dispositivi collegati. Inoltre, il carattere sproporzionato della decisione del Consiglio risulterebbe evidente dalla portata delle conseguenze delle misure adottate nei confronti della ricorrente, in quanto la capacità di quest’ultima di svolgere i suoi compiti di pubblico interesse sarebbe seriamente compromessa.


    (1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/152 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU 2023, L 20 I, pag. 1).


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