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Document 62023CN0166

Causa C-166/23, Nouryon Functional Chemicals: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen) (Svezia) il 17 marzo 2023 — Naturvårdsverket / Nouryon Functional Chemicals AB

GU C 189 del 30.5.2023, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen) (Svezia) il 17 marzo 2023 — Naturvårdsverket / Nouryon Functional Chemicals AB

(Causa C-166/23, Nouryon Functional Chemicals)

(2023/C 189/30)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea Hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen)

Parti nella causa dinanzi al giudice nazionale

Ricorrente: Naturvårdsverket

Resistente: Nouryon Functional Chemicals AB

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’esenzione per le unità di incenerimento di rifiuti pericolosi di cui alla clausola 5 dell’allegato I della direttiva sullo scambio di quote di emissioni (1) — secondo cui tutte le unità in cui vengono bruciati combustibili devono essere incluse nell’autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra, ad eccezione delle unità di incenerimento di rifiuti pericolosi — sia applicabile a tutte le unità che inceneriscono rifiuti pericolosi, o se debba sussistere un fattore qualificante affinché tale esenzione sia applicata. Qualora un fattore siffatto sia necessario, se la finalità dell’unità sia quindi determinante per l’applicazione dell’esenzione o se possano essere rilevanti anche altri fattori.

2)

Qualora la finalità dell’unità sia determinante per la valutazione, se l’esenzione debba essere applicata anche a un’unità che incenerisce rifiuti pericolosi ma che ha una finalità principale diversa dall’incenerimento.

3)

Qualora l’esenzione si applichi solo a un’unità che ha come scopo principale l’incenerimento di rifiuti pericolosi, quali criteri debbano essere utilizzati nella valutazione di tale scopo.

4)

Qualora, in una valutazione, sia decisivo che l’unità debba essere considerata parte integrante di un’attività in un impianto per il quale è richiesta un’autorizzazione ai sensi della direttiva — ad esempio, come indicato nella sezione 3.3.3 della Guida della Commissione — quali requisiti debbano essere fissati affinché l’unità sia considerata parte integrante dello stesso. Se sia possibile esigere, ad esempio, che la produzione sia impossibile o non consentita senza l’unità (v. Guida della Commissione, pag. 14, nota 14), oppure sia sufficiente che l’unità sia tecnicamente collegata all’impianto e che accetti rifiuti pericolosi solo da tale impianto.


(1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).


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