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Document 62023CJ0229

    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 giugno 2024.
    Procedimento penale a carico di HYA e a.
    Rinvio pregiudiziale – Settore delle telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Restrizione alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Decisione giudiziaria che autorizza l’ascolto, la captazione e la memorizzazione delle conversazioni telefoniche di persone sospettate di aver commesso un reato doloso grave – Normativa nazionale che richiede che una siffatta decisione comporti essa stessa una motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata delle autorità penali – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obbligo di motivazione.
    Causa C-229/23.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:505

     SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

    13 giugno 2024 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Settore delle telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Restrizione alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Decisione giudiziaria che autorizza l’ascolto, la captazione e la memorizzazione delle conversazioni telefoniche di persone sospettate di aver commesso un reato doloso grave – Normativa nazionale che richiede che una siffatta decisione comporti essa stessa una motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata delle autorità penali – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obbligo di motivazione»

    Nella causa C‑229/23,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 12 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 12 aprile 2023, nel procedimento penale a carico di

    HYA,

    IP,

    DD,

    ZI,

    SS,

    con l’intervento di:

    Sofyiska gradska prokuratura,

    LA CORTE (Decima Sezione),

    composta da Z. Csehi, presidente di sezione, E. Regan (relatore), presidente della quinta sezione, e I. Jarukaitis, giudice,

    avvocato generale: J. Kokott

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per l’Irlanda, da M. Browne, Chief State Solicitor, A. Burke e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da A. Thuillier, BL,

    per la Commissione europea, da C. Georgieva, H. Kranenborg, P.-J. Loewenthal e F. Wilman, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), (GU 2002, L 201, pag. 37), nonché dell’articolo 47, secondo comma, dell’articolo 52, paragrafo 1, e dell’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di HYA, IP, DD, ZI e SS per partecipazione a un’organizzazione criminale.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    Il considerando 11 della direttiva 2002/58 enuncia quanto segue:

    «La presente direttiva, analogamente alla direttiva 95/46/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31)], non affronta le questioni relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario. Lascia pertanto inalterato l’equilibrio esistente tra il diritto dei cittadini alla vita privata e la possibilità per gli Stati membri di prendere i provvedimenti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva, necessari per tutelare la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l’applicazione della legge penale. Di conseguenza la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di prendere altre misure, se necessario, per ciascuno di tali scopi e conformemente alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDH»)], come interpretata dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tali misure devono essere appropriate, strettamente proporzionate allo scopo perseguito, necessarie in una società democratica ed essere soggette ad idonee garanzie conformemente alla [CEDU].»

    4

    L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 così dispone:

    «Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza.»

    5

    L’articolo 15, paragrafo 1, della medesima direttiva è così formulato:

    «Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [95/46], una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, [TUE].»

    Diritto bulgaro

    6

    L’articolo 121, paragrafo 4, della Costituzione bulgara dispone che «gli atti giudiziari sono motivati».

    7

    L’articolo 34 del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«NPK»), stabilisce che «tutti gli atti giudiziari devono contenere (...) una motivazione (...)».

    8

    Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, dell’NPK, «[n]on sono ammissibili mezzi di prova materiali che non sono stati raccolti o formati in conformità alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente codice».

    9

    L’articolo 173, paragrafo 1, dell’NPK prevede quanto segue:

    «L’impiego di tecniche investigative speciali durante la fase predibattimentale è subordinato al deposito in tribunale di una richiesta scritta motivata del pubblico ministero incaricato della direzione delle indagini. (...)»

    10

    L’articolo 174, paragrafi 3 e 4, dell’NPK, nella versione applicabile al procedimento principale, stabilisce:

    «(3)   L’autorizzazione al ricorso a tecniche investigative speciali nell’ambito di un procedimento di competenza dello Spetsializiran nakazatelen sad [Tribunale penale specializzato, Bulgaria] è previamente concessa dal suo presidente.(...)

    (4)   L’autorità di cui ai paragrafi da 1 e 3 statuisce con ordinanza motivata(...)».

    11

    L’articolo 14, paragrafo 1, dello zakon za spetsialnite razuznavatelni sredstva (legge in materia di tecniche investigative speciali) (DV n. 95, del 21 ottobre 1997, pag. 2), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZSRS»), dispone quanto segue:

    «Ai fini del ricorso a tecniche investigative speciali è necessaria una richiesta scritta motivata (...)»

    12

    L’articolo 15, paragrafo 1, dello ZSRS, nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:

    «(...) [i] presidenti (...) dello Spetsializiran nakazatelen sad [Tribunale penale specializzato] (...) autorizzano per iscritto il ricorso a tecniche investigative speciali, motivando la decisione.»

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    13

    Tra il 10 aprile e il 23 maggio 2017, lo Spetsializirana prokuratura (pubblico ministero specializzato, Bulgaria) ha presentato dinanzi al presidente dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) sette richieste di autorizzazione per l’impiego di tecniche investigative speciali al fine di intercettare e captare, o anche sorvegliare e tracciare, le conversazioni telefoniche di IP, di DD, di ZI e di SS, quattro persone sospettate di aver commesso reati gravi.

    14

    Ciascuna di tali richieste di intercettazioni telefoniche descriveva in maniera circostanziata, dettagliata e motivata l’oggetto della richiesta, il nome e il numero di telefono della persona interessata, il collegamento esistente tra tale numero e detta persona, gli elementi di prova raccolti fino a quel momento e il presunto ruolo svolto dalla persona interessata negli atti criminosi. La necessità di procedere alle intercettazioni telefoniche richieste per raccogliere elementi di prova relativi all’attività criminale oggetto dell’indagine nonché le ragioni e le condizioni che giustificavano l’impossibilità di raccogliere tali informazioni con altri mezzi erano anch’esse motivate in modo specifico.

    15

    Il presidente dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) ha accolto ciascuna di tali richieste il giorno stesso della loro presentazione e ha quindi emesso sette decisioni di autorizzazione di intercettazioni telefoniche. Secondo tale giudice, dette autorizzazioni corrispondono a un modello prestabilito destinato a coprire tutti i possibili casi di autorizzazione, senza alcun riferimento alle circostanze di fatto e di diritto, ad eccezione del periodo per il quale viene autorizzato l’uso delle tecniche investigative speciali. Sul fondamento di dette autorizzazioni, alcune delle conversazioni condotte da IP, DD, ZI e SS sono state registrate e memorizzate.

    16

    Il 19 giugno 2020, il pubblico ministero specializzato ha accusato queste quattro persone e una quinta, HYA, di partecipare a un’organizzazione criminale costituita, a fini di lucro, per far passare clandestinamente cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere bulgare, aiutarli a entrare illegalmente nel territorio bulgaro nonché a ricevere o a versare tangenti in relazione a tali attività.

    17

    Il giudice inizialmente investito del merito della causa, vale a dire lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), considerando che il contenuto delle conversazioni registrate riveste un’importanza diretta per accertare la fondatezza degli atti di imputazione di IP, di DD, di ZI e di SS, ha ritenuto di dover preliminarmente controllare la validità del procedimento che ha condotto alle autorizzazioni delle intercettazioni telefoniche.

    18

    In tale contesto, tale giudice ha deciso, con decisione del 3 giugno 2021, di adire la Corte in via pregiudiziale al fine di chiedere a quest’ultima, cosa che è stata oggetto della sua prima questione, se una prassi nazionale, secondo cui l’obbligo di motivare la decisione giudiziaria che autorizza l’utilizzo di tecniche investigative speciali a seguito di una richiesta motivata delle autorità penali è soddisfatto qualora tale decisione, redatta secondo un modello prestabilito e privo di motivazione specifica, si limiti ad affermare il rispetto dei requisiti ivi menzionati, previsti da tale normativa – sia conforme all’articolo 15, paragrafo 1, ultima frase, della direttiva 2002/58, letto alla luce del suo considerando 11.

    19

    Con sentenza del 16 febbraio 2023, HYA e a. (Motivazione delle autorizzazioni delle intercettazioni telefoniche) (C‑349/21; in prosieguo: la «sentenza HYA e a. I, EU:C:2023:102), la Corte ha dichiarato che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una tale prassi nazionale, a condizione che le ragioni precise per le quali il giudice competente ha ritenuto che i requisiti di legge fossero rispettati alla luce degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano il caso oggetto di esame possano essere inferite agevolmente e senza ambiguità da una lettura incrociata della decisione e della richiesta di autorizzazione, che deve essere resa accessibile, posteriormente all’autorizzazione concessa, alla persona contro cui è stato autorizzato l’utilizzo delle tecniche investigative speciali.

    20

    In tali circostanze, la Corte ha dichiarato, al punto 66 di detta sentenza, che non occorreva rispondere alla seconda questione sollevata, con la quale si chiedeva se, in caso di risposta negativa alla prima questione, integrasse una violazione del diritto dell’Unione un’interpretazione della legge nazionale nel senso che le informazioni ottenute a seguito di una siffatta autorizzazione vengano utilizzate quale prova del reato contestato.

    21

    A seguito di una modifica legislativa entrata in vigore il 27 luglio 2022, alcuni procedimenti penali pendenti dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), che è stato sciolto, sono stati trasferiti al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio nella presente causa. Quest’ultimo giudice afferma, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, di incontrare talune difficoltà nell’applicare la sentenza HYA e a. I.

    22

    Esso ricorda che, ai punti da 56 a 61 di tale sentenza, la Corte ha imposto al giudice del rinvio di verificare se la motivazione dell’autorizzazione all’utilizzo di tecniche investigative speciali sia accessibile e comprensibile, procedendo, a tal scopo, ad una lettura incrociata della richiesta e dell’autorizzazione giudiziaria.

    23

    È vero che, secondo il giudice del rinvio, in questo caso l’intera domanda è stata allegata al fascicolo ed è accessibile alla difesa. Inoltre, tale domanda avrebbe il contenuto richiesto dalla normativa nazionale. Di conseguenza, in caso di lettura incrociata della motivazione figurante nella richiesta e nell’autorizzazione giudiziaria, sarebbe possibile comprendere, in modo agevole e univoco, i motivi della decisione giudiziaria che autorizza l’ascolto, la captazione e la memorizzazione di comunicazioni senza il consenso degli utenti.

    24

    Tuttavia, detto giudice ritiene che il modello di motivazione che sarebbe stato elaborato dalla Corte nella sentenza HYA e a. I, consistente, in sostanza, qualora l’autorizzazione sia redatta secondo un modello prestabilito senza una motivazione specifica, nel procedere ad una lettura incrociata dell’autorizzazione e della richiesta al fine di dedurne la motivazione specifica per la quale l’autorizzazione è stata rilasciata, sia inapplicabile nel diritto nazionale alla luce dei requisiti sanciti da quest’ultimo per quanto riguarda la procedura di rilascio delle decisioni giudiziarie che autorizzano l’ascolto, la captazione e la memorizzazione di comunicazioni senza il consenso degli utenti. Infatti, l’articolo 14, paragrafo 1, dello ZSRS e l’articolo 173, paragrafo 1, dell’NPK prevederebbero che la richiesta presentata dalle autorità penali a tal fine debba essere scritta e motivata. Allo stesso modo, l’articolo 15, paragrafo 1, dello ZSRS e l’articolo 174, paragrafo 4, dell’NPK richiederebbero che l’autorizzazione giudiziaria concessa a seguito di una siffatta richiesta sia essa stessa scritta e motivata.

    25

    Di conseguenza, il giudice del rinvio ritiene che sussista una contraddizione tra il diritto nazionale e il diritto dell’Unione per quanto riguarda la qualità della motivazione dell’autorizzazione giudiziaria. Infatti, il diritto nazionale richiederebbe che l’autorizzazione giudiziaria contenga essa stessa la motivazione esplicita per iscritto, mentre il diritto dell’Unione si accontenterebbe di un’autorizzazione giudiziaria standard, a condizione che questa sia adottata sulla base di una richiesta motivata in maniera circostanziata, accessibile al giudice e alla difesa, in modo tale che una lettura incrociata dell’autorizzazione giudiziaria e della richiesta consenta di comprendere la motivazione della decisione adottata.

    26

    In assenza di qualsiasi possibilità di interpretazione conforme del diritto nazionale, tale giudice si chiede se, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, occorra disapplicare il diritto nazionale, al fine di applicare il modello di motivazione che sarebbe stato stabilito dalla Corte nella sentenza HYA e a. I, sebbene tale sentenza sembri contraria non solo alla precedente giurisprudenza della Corte, quale risulta, in particolare, dalla sentenza del 2 marzo 2021, Prokuratuur (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche) (C‑746/18, EU:C:2021:152), ma anche a quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, come risulta dalla sentenza dell’11 gennaio 2022, Ekimdzhiev e a. c. Bulgaria (CE:ECHR:2022:0111JUD007007812).

    27

    A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che il modello di motivazione stabilito dalla Corte nella sentenza HYA e a. I deriva da un’interpretazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta.

    28

    Tuttavia, sarebbe dubbio che tale modello di motivazione sia conforme ai requisiti derivanti, in primo luogo, dal considerando 11 della direttiva 2002/58, secondo cui l’applicazione delle misure previste all’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva deve essere conforme alla CEDU nonché all’interpretazione che ne dà la Corte europea dei diritti dell’uomo, in secondo luogo, dall’articolo 52 della Carta, secondo il quale eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti riconosciuti da quest’ultima devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti, restando al contempo conformi al principio di proporzionalità, in terzo luogo, dall’articolo 53 della Carta, che prevede che nessuna delle sue disposizioni debba essere interpretata nel senso che limita un determinato diritto riconosciuto dalla CEDU o dalla Costituzione di uno Stato membro e, in quarto luogo, dal principio di equivalenza, secondo cui una situazione giuridica che riguarda il diritto dell’Unione non dovrebbe essere disciplinata meno favorevolmente dalla legge e dalla giurisprudenza nazionali rispetto ad una situazione giuridica analoga che riguardi esclusivamente una situazione giuridica interna.

    29

    Si porrebbe quindi la questione se tali disposizioni e principi del diritto dell’Unione ostino a che sia disapplicata una normativa nazionale che esige esplicitamente la motivazione delle decisioni giudiziarie e non autorizza il modello di motivazione stabilito dalla Corte nella sentenza HYA e a. I.

    30

    Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se, in caso di risposta affermativa a tale prima questione, il diritto dell’Unione osti altresì a una norma di diritto nazionale, come quella prevista all’articolo 105, paragrafo 2, dell’NPK, la quale impone che le comunicazioni registrate siano escluse dagli elementi di prova a causa dell’assenza di motivazione delle autorizzazioni giudiziarie, qualora, conformemente al diritto dell’Unione, tali autorizzazioni giudiziarie non richiedano una loro propria motivazione, purché le richieste siano sufficientemente motivate. In tal caso, non vi sarebbe alcun ostacolo, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, a utilizzare le conversazioni telefoniche come elementi di prova. In caso contrario, occorrerebbe, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, dell’NPK, stralciare le conversazioni telefoniche come elementi di prova, in assenza di una motivazione propria delle autorizzazioni in violazione del diritto nazionale, a meno che, se del caso, la Corte ritenga che il diritto dell’Unione non osti a che tale disposizione sia interpretata nel senso che consente l’utilizzo di elementi di prova raccolti sulla base di un’autorizzazione giudiziaria non motivata qualora la legittimità di tale autorizzazione sia successivamente accertata da un giudice nel rispetto dei diritti della difesa dell’imputato.

    31

    Alla luce di tali circostanze, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 [...], in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma(...), della Carta(...), come interpretato dalla Corte nella sentenza [HYA e a. I], e alla luce del considerando 11 della direttiva [2002/58], dell’articolo 52, paragrafo 1, e dell’articolo 53 della Carta, nonché del principio di equivalenza, debba essere interpretato nel senso che esso obbliga un giudice nazionale:

    a disapplicare disposizioni nazionali (articolo 121, paragrafo 4, della Costituzione, articolo 174, paragrafo 4 dell’[NPK] e articolo 15, paragrafo 2, del [...] ZSRS) nonché l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della [CEDU] fornita [nella sentenza della Corte EDU dell’11 gennaio 2022, Ekimdzhiev e a. c. Bulgarie (CE:ECHR:2022:0111JUD007007812)]), secondo cui è necessaria l’indicazione espressa di motivi scritti nell’autorizzazione giudiziaria (all’ascolto, alla captazione e alla memorizzazione di telecomunicazioni senza il consenso degli utenti), e ciò indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata sulla cui base l’autorizzazione è stata concessa, laddove il motivo per la disapplicazione risiede nel fatto che una lettura incrociata della richiesta e dell’autorizzazione consente di individuare, 1) i motivi precisi che hanno indotto il giudice, alla luce degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano il caso oggetto di esame, a ritenere che i requisiti di legge fossero rispettati, e 2) la persona e il mezzo di comunicazione in relazione ai quali l’autorizzazione giudiziaria è stata concessa;

    nell’ambito dell’esame se le telecomunicazioni oggetto del procedimento debbano essere escluse come prova, a disapplicare una disposizione nazionale (articolo 105, paragrafo 2, dell’NPK) o ad interpretarla in maniera conforme al diritto dell’Unione nella parte che esige il rispetto delle disposizioni procedurali nazionali (nella specie, articolo 174, paragrafo 4, dell’NPK e articolo 15, paragrafo 2, dello ZSRS), e ad applicare invece il principio sancito dalla Corte nella sentenza [HYA e a. I ]»

    Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale e sulla competenza della Corte

    32

    La Commissione sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile. Infatti, tale domanda mirerebbe a che la Corte si pronunci sulla conformità, rispetto al diritto bulgaro, della prassi giudiziaria nazionale oggetto della sentenza HYA e a. I, secondo la quale le decisioni giudiziarie che autorizzano l’utilizzo di tecniche investigative speciali, quali le intercettazioni telefoniche, in seguito a una richiesta motivata e circostanziata delle autorità penali, sono redatte mediante un testo prestabilito e privo di motivazione individualizzata, che si limita ad indicare, oltre alla durata di validità dell’autorizzazione, che sono stati rispettati i requisiti ivi menzionati previsti da tale normativa. Orbene, una siffatta questione, che verte sull’interpretazione del diritto nazionale, esulerebbe dalla competenza della Corte.

    33

    A tal riguardo, occorre osservare che, certamente, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, che si presenta nel contesto dello stesso procedimento principale all’origine della sentenza HYA e a. I, risulta che, secondo il giudice del rinvio, al quale è stata trasferita tale causa, detta prassi giudiziaria nazionale è contraria a diverse disposizioni di diritto nazionale, in particolare all’articolo 121, paragrafo 4, della Costituzione bulgara, le quali richiederebbero che qualsiasi decisione giudiziaria che autorizzi il ricorso, senza il consenso degli utenti, all’ascolto, alla captazione e alla memorizzazione di comunicazioni comporti essa stessa una motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata delle autorità penali.

    34

    Risulta quindi che tale giudice raccomanda un’interpretazione del diritto nazionale che, come risulta dai punti da 47 a 52 della sentenza HYA e a. I, diverga da quella accolta dal giudice nazionale inizialmente incaricato di detta causa e la cui decisione di rinvio ha dato luogo a quest’ultima sentenza.

    35

    Orbene, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte non è competente ad interpretare il diritto interno di uno Stato membro (sentenza del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk,C‑422/19 e C‑423/19, EU:C:2021:63, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

    36

    Ciò premesso, occorre constatare che, con tale nuova domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non mira a determinare la conformità di detta prassi giudiziaria nazionale con le disposizioni del diritto nazionale, bensì a stabilire se il diritto dell’Unione osti a disposizioni di diritto nazionale che vietano una siffatta prassi, esigendo che qualsiasi decisione giudiziaria che autorizzi il ricorso, senza il consenso degli utenti, all’ascolto, alla captazione e alla memorizzazione di comunicazioni comporti essa stessa una motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata delle autorità penali. Orbene, una siffatta questione, che verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione, rientra nella competenza della Corte.

    37

    Di conseguenza, occorre rispondere alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

    Sulla questione pregiudiziale

    38

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni di diritto nazionale le quali impongono che una decisione giudiziaria che autorizzi, senza il consenso degli utenti interessati, l’ascolto, la captazione e la memorizzazione di comunicazioni comporti essa stessa una motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata delle autorità penali. In caso affermativo, esso chiede se la medesima disposizione della direttiva 2002/58 osti a una norma di diritto nazionale la quale impone che le conversazioni registrate siano escluse dai mezzi di prova a causa della mancanza di motivazione dell’autorizzazione giudiziaria, anche qualora una lettura incrociata dell’autorizzazione giudiziaria e della richiesta consentirebbe di comprendere, in modo agevole e univoco, i motivi di tale autorizzazione.

    39

    In via preliminare, si deve constatare che il giudice del rinvio ha verificato che le misure di cui trattasi nel procedimento principale rientrassero nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/58. Infatti, a seguito dell’invito della Corte, formulato al punto 38 della sentenza HYA e a. I, a verificare se le tecniche investigative speciali utilizzate nel procedimento principale avessero avuto l’effetto di imporre obblighi di trattamento ai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche interessati, il giudice del rinvio ha dichiarato, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, che così era effettivamente nel caso di specie, poiché i fornitori interessati erano legalmente incaricati di procedere all’intercettazione dei dati e alla loro trasmissione alle autorità di polizia.

    40

    Per quanto riguarda la questione sollevata, occorre anzitutto rilevare che questa si fonda, come risulta dai punti da 24 a 29 della presente sentenza, sulla premessa secondo la quale dalla sentenza HYA e a. I risulterebbe che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, esige che i giudici bulgari adottino la prassi giudiziaria nazionale esaminata in tale sentenza, in modo che detti giudici dovrebbero disapplicare in quanto incompatibili con il diritto dell’Unione le disposizioni del diritto nazionale che, in violazione del modello di motivazione che sarebbe stato stabilito dalla Corte in tale sentenza, impongono che qualsiasi decisione giudiziaria che autorizzi, senza il consenso degli utenti interessati, l’ascolto, la captazione e la memorizzazione di comunicazioni comporti essa stessa una motivazione esplicita per iscritto.

    41

    Tuttavia, tale premessa è errata.

    42

    Infatti, occorre ricordare che, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, spetta alla Corte prendere in considerazione il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal provvedimento di rinvio, in modo che l’esame di un rinvio pregiudiziale deve essere effettuato alla luce dell’interpretazione del diritto nazionale fornita dal giudice del rinvio (v., in particolare, sentenza dell’8 giugno 2023, Prestige and Limousine,C‑50/21, EU:C:2023:448, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

    43

    In linea con tale giurisprudenza, la Corte si è pronunciata, nella sentenza HYA e a. I, sulla conformità al diritto dell’Unione della prassi giudiziaria nazionale che era stata descritta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Come già rilevato al punto 19 della presente sentenza, la Corte ha così dichiarato, nella sentenza HYA e a. I, che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una tale prassi giudiziaria nazionale, a condizione che le ragioni precise per le quali il giudice competente ha ritenuto che i requisiti di legge fossero rispettati alla luce degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano il caso oggetto di esame possano essere inferiti agevolmente e senza ambiguità da una lettura incrociata della decisione e della richiesta di autorizzazione, che deve essere resa accessibile, posteriormente all’autorizzazione concessa, alla persona contro cui è stato autorizzato l’utilizzo delle tecniche investigative speciali.

    44

    Per contro, detta sentenza non può assolutamente essere interpretata nel senso che essa ha stabilito un modello di motivazione che imponga alle autorità bulgare di adottare una siffatta prassi obbligandole a disapplicare, sulla base del fatto che sarebbero incompatibili con il diritto dell’Unione, le disposizioni di diritto nazionale che imponessero che una decisione giudiziaria che autorizza il ricorso a tecniche investigative speciali, quali l’ascolto, la captazione e la memorizzazione di comunicazioni, comporti essa stessa una motivazione esplicita per iscritto.

    45

    Al contrario, dalla motivazione della sentenza HYA e a. I risulta che il diritto dell’Unione non osta affatto a dette disposizioni di diritto nazionale.

    46

    A tale proposito occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 sancisce il principio della riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché della riservatezza dei relativi dati sul traffico. Tale principio si traduce nel vietare l’ascolto, la captazione, nonché la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, senza il consenso degli utenti interessati, salvo nelle ipotesi previste all’articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva (sentenza HYA e a. I, punto 40).

    47

    Quest’ultima disposizione prevede infatti che gli Stati membri possano adottare disposizioni legislative volte a limitare la portata dei diritti e degli obblighi di cui all’articolo 5 della medesima direttiva, in particolare, qualora una tale restrizione costituisca una misura necessaria, opportuna e proporzionata, all’interno di una società democratica, per garantire la prevenzione, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento dei reati. Essa precisa inoltre che tutte dette misure legislative devono essere adottate nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, compresi i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta (sentenza HYA e a. I, punto 41).

    48

    Al riguardo, le misure legislative che disciplinano l’accesso delle autorità competenti ai dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 non possono limitarsi a esigere che tale accesso risponda alla finalità perseguita dalle medesime misure legislative, ma esse devono altresì prevedere le condizioni sostanziali e procedurali che disciplinano tale trattamento (sentenza HYA e a. I, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

    49

    Misure e condizioni del genere devono essere adottate nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione – tra i quali figura il principio di proporzionalità – e dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, come risulta dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, il quale fa riferimento all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, TUE (sentenza HYA e a. I, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

    50

    In particolare, le condizioni procedurali di cui al punto 48 della presente sentenza devono essere adottate nel rispetto del diritto a un equo processo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che corrisponde, come emerge dalle spiegazioni relative a tale articolo, all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Tale diritto richiede che le decisioni giudiziarie siano motivate (sentenza HYA e a. I, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

    51

    Pertanto, qualora una misura legislativa adottata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 preveda che possano essere adottate restrizioni al principio di riservatezza delle comunicazioni elettroniche, sancito all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, mediante decisioni giudiziarie, tale articolo 15, paragrafo 1 – letto in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta – impone agli Stati membri di prevedere che siffatte decisioni debbano essere motivate (sentenza HYA e a. I, punto 45).

    52

    Infatti, il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta, presuppone che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura della decisione stessa, vuoi a seguito di comunicazione della motivazione, al fine di consentire all’interessato di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se adire o meno, ai fini di un controllo giurisdizionale, il giudice competente a esercitare il controllo di legittimità di tale decisione (sentenza HYA e a. I, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

    53

    Ne consegue che una normativa nazionale che impone che qualsiasi decisione giudiziaria che autorizzi, senza il consenso degli utenti interessati, l’ascolto, la captazione e la memorizzazione di comunicazioni comporti essa stessa una motivazione esplicita per iscritto, rispetta necessariamente i requisiti di motivazione derivanti dal diritto dell’Unione. I giudici nazionali non sono quindi affatto obbligati a disapplicare una siffatta normativa.

    54

    Di conseguenza, occorre rispondere alla prima parte della questione sollevata dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni di diritto nazionale ai sensi delle quali una decisione giudiziaria che autorizzi, senza il consenso degli utenti interessati, l’ascolto, la captazione e la memorizzazione di comunicazioni deve essa stessa comportare una motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata delle autorità penali.

    55

    In considerazione della risposta data alla prima parte della questione, non occorre rispondere alla seconda parte di quest’ultima.

    Sulle spese

    56

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

     

    deve essere interpretato nel senso che:

     

    esso non osta a disposizioni di diritto nazionale ai sensi delle quali una decisione giudiziaria che autorizzi, senza il consenso degli utenti interessati, l’ascolto, la captazione e la memorizzazione di comunicazioni deve essa stessa comportare una motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata delle autorità penali.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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