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Document 62022TN0779
Case T-779/22: Action brought on 13 December 2022 — Transport Werk v EUIPO — Haus & Grund Deutschland (Haus & Grund)
Causa T-779/22: Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — Transport Werk/EUIPO — Haus & Grund Deutschland (Haus & Grund)
Causa T-779/22: Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — Transport Werk/EUIPO — Haus & Grund Deutschland (Haus & Grund)
GU C 45 del 6.2.2023, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/26 |
Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — Transport Werk/EUIPO — Haus & Grund Deutschland (Haus & Grund)
(Causa T-779/22)
(2023/C 45/35)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Transport Werk GmbH (Offenbach am Main, Germania) (rappresentante: D. Donath, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Haus & Grund Deutschland Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. (Berlino, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Haus & Grund» — Marchio dell’Unione europea n. 7 161 052
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 ottobre 2022 nel procedimento R 84/2022-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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ingiungere all’EUIPO di cancellare dal registro dei marchi dell’Unione europea il marchio dell’Unione europea denominativo n. 7 161 052 «Haus & Grund» per l’insieme dei prodotti e dei servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 42, 45, vale a dire: |
classe 9: supporti di dati; Software per computer per acquisizione, cessione, amministrazione, noleggio, costruzione e gestione di edifici, impianti e arredamento;
classe 16: stampati;
classe 35: Pubblicità; servizi relativi alla gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di consulenza e di assistenza aziendale; lavori di ufficio; ricerca, raccolta, compilazione sistematica di notizie, compresi giudizi e verdetti nonché ogni genere di disposizioni;
classe 36: Affari immobiliari; opinioni da parte di periti in assicurazioni, affari finanziari, affari immobiliari e per affari monetari;
classe 38: Trasmissione di notizie, compresi giudizi e verdetti nonché ogni genere di disposizioni;
classe 42: opinioni tecniche da parte di periti; consulenza tecnica; creazione di software per computer per acquisizione, cessione, amministrazione, noleggio, costruzione e gestione di edifici, impianti e dispositivi; creazione di software per computer per ottimizzare imprese, redditività, utilizzo commercializzazione e mantenimento del valore di beni immobili e dispositivi;
classe 45: servizi giuridici;
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |