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Document 62022TN0522

    Causa T-522/22: Ricorso proposto il 29 agosto 2022 — QU / Consiglio

    GU C 389 del 10.10.2022, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 389/20


    Ricorso proposto il 29 agosto 2022 — QU / Consiglio

    (Causa T-522/22)

    (2022/C 389/23)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: QU (Tel Aviv, Israele) (rappresentanti: R. Martens e V. Ostrovskis, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare, in primo luogo, la decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1) (in prosieguo: la «decisione modificata»), nella parte in cui riguarda il ricorrente, e, in secondo luogo, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (2) (in prosieguo: il «regolamento modificato»), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

    condannare il Consiglio a sopportare tutte le spese del presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 2 della decisione modificata e dell’articolo 3 del regolamento modificato, a motivo del fatto che il Consiglio è incorso in errore applicando in modo non corretto al ricorrente il criterio g) di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione modificata e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento modificato, omettendo di esaminare approfonditamente i fatti e di fornire una motivazione sufficiente ai fini dell’adozione di misure restrittive nei confronti di una persona.

    2.

    Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 296 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: «TFUE»), dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e degli articoli 2 e 4 della decisione modificata, in ragione del fatto che il Consiglio non ha addotto ragioni sufficientemente specifiche e concrete per giustificare la decisione di adottare misure restrittive nei confronti del ricorrente, conformemente all’articolo 4 della decisione e all’articolo 3 del regolamento; esso è incorso in errori manifesti nello svolgimento del suo esame e nell’omettere di determinare il motivo per cui il ricorrente rientrerebbe in uno dei criteri previsti nella decisione modificata, senza esaminare approfonditamente i fatti e fornire una motivazione sufficiente per l’adozione di misure restrittive nei confronti di una persona.

    3.

    Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione degli articoli 41 e 48 della Carta, in ragione del fatto che: il Consiglio non ha fornito al ricorrente il dossier delle prove in tempo utile ai fini della difesa dei suoi diritti; il Consiglio ha imposto un termine di 14 giorni per la presentazione di osservazioni e ha presentato il dossier delle prove soltanto un giorno prima della scadenza del termine; il ricorrente non ha avuto tempo per esaminare il fascicolo di prove e presentare le sue osservazioni, mentre il Consiglio avrebbe dovuto concedere al ricorrente il tempo sufficiente per esaminare il fascicolo di prove e presentare le sue osservazioni, nonché garantire il rispetto di tutti i diritti della difesa.

    4.

    Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e degli articoli 16 e 45 della Carta, in ragione del fatto che il Consiglio ha adottato misure restrittive non proporzionate nei confronti del ricorrente sulla base di elementi di fatto non dimostrati e che, in ogni caso, non possono più ritenersi giustificate.


    (1)  GU 2022, L 153, pag. 92.

    (2)  GU 2022, L 153, pag. 15.


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