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Document 62022TN0522
Case T-522/22: Action brought on 29 August 2022 — QU v Council
Causa T-522/22: Ricorso proposto il 29 agosto 2022 — QU / Consiglio
Causa T-522/22: Ricorso proposto il 29 agosto 2022 — QU / Consiglio
GU C 389 del 10.10.2022, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 389/20 |
Ricorso proposto il 29 agosto 2022 — QU / Consiglio
(Causa T-522/22)
(2022/C 389/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: QU (Tel Aviv, Israele) (rappresentanti: R. Martens e V. Ostrovskis, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, in primo luogo, la decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1) (in prosieguo: la «decisione modificata»), nella parte in cui riguarda il ricorrente, e, in secondo luogo, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (2) (in prosieguo: il «regolamento modificato»), nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio a sopportare tutte le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 2 della decisione modificata e dell’articolo 3 del regolamento modificato, a motivo del fatto che il Consiglio è incorso in errore applicando in modo non corretto al ricorrente il criterio g) di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione modificata e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento modificato, omettendo di esaminare approfonditamente i fatti e di fornire una motivazione sufficiente ai fini dell’adozione di misure restrittive nei confronti di una persona. |
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 296 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: «TFUE»), dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e degli articoli 2 e 4 della decisione modificata, in ragione del fatto che il Consiglio non ha addotto ragioni sufficientemente specifiche e concrete per giustificare la decisione di adottare misure restrittive nei confronti del ricorrente, conformemente all’articolo 4 della decisione e all’articolo 3 del regolamento; esso è incorso in errori manifesti nello svolgimento del suo esame e nell’omettere di determinare il motivo per cui il ricorrente rientrerebbe in uno dei criteri previsti nella decisione modificata, senza esaminare approfonditamente i fatti e fornire una motivazione sufficiente per l’adozione di misure restrittive nei confronti di una persona. |
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione degli articoli 41 e 48 della Carta, in ragione del fatto che: il Consiglio non ha fornito al ricorrente il dossier delle prove in tempo utile ai fini della difesa dei suoi diritti; il Consiglio ha imposto un termine di 14 giorni per la presentazione di osservazioni e ha presentato il dossier delle prove soltanto un giorno prima della scadenza del termine; il ricorrente non ha avuto tempo per esaminare il fascicolo di prove e presentare le sue osservazioni, mentre il Consiglio avrebbe dovuto concedere al ricorrente il tempo sufficiente per esaminare il fascicolo di prove e presentare le sue osservazioni, nonché garantire il rispetto di tutti i diritti della difesa. |
4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e degli articoli 16 e 45 della Carta, in ragione del fatto che il Consiglio ha adottato misure restrittive non proporzionate nei confronti del ricorrente sulla base di elementi di fatto non dimostrati e che, in ogni caso, non possono più ritenersi giustificate. |