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Document 62022TN0355

Causa T-355/22: Ricorso proposto il 13 giugno 2022 — Aitana / EUIPO

GU C 303 del 8.8.2022, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 303/52


Ricorso proposto il 13 giugno 2022 — Aitana / EUIPO

(Causa T-355/22)

(2022/C 303/67)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aitana Actividades de Construcción y Servicios, SL (Alicante, Spagna) (rappresentante: A. Martí Martín, abogado)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riconoscere l’applicazione della normativa che disciplina il contratto (Real Decreto Ley 3/2022 (1));

riconoscere il diritto della Aitana Actividades de Construcción y Servicios, SL (Aitana ACS, SL) alla revisione dei prezzi del contratto in applicazione della giurisprudenza sul rischio imprevedibile (Rebus Sic Stantibus);

riconoscere il diritto della Aitana ACS, SL alla revisione dei prezzi del contratto in applicazione del principio del legittimo affidamento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, fondato sull’applicazione in via suppletiva della legge spagnola, quale legge disciplinante il contratto.

A questo proposito, la ricorrente fa valere che la clausola I.10-1 del contratto dichiara applicabile, in via suppletiva, la normativa spagnola. Il Real Decreto-Ley 3/2022, del 1o marzo 2022, si applica in via suppletiva. Va riconosciuto il diritto alla revisione dei prezzi del contratto in virtù di quanto disposto dal Real Decreto-Ley 3/2022.

2.

Secondo motivo, relativo alla necessità di aggiornare i prezzi del contratto, in applicazione dei principi e delle norme dell’Unione europea.

A questo proposito, si sostiene che il rischio imprevedibile, il quale determini un’eccessiva onerosità per una parte, deve dar luogo alla rinegoziazione del contratto. La situazione della pandemia Sars-Cov-2 e il conflitto armato tra le nazioni ucraina e russa sono, con tutta evidenza, un rischio imprevedibile. Tali situazioni hanno prodotto un incremento straordinario dei prezzi dei materiali, che la Aitana ACS, SL non deve sopportare da sola.

3.

Terzo motivo, fondato sul fatto che il riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi non viola il contratto, e neppure il principio di trasparenza e di libera concorrenza.

A questo proposito, la ricorrente sostiene che la clausola che limita la revisione dei prezzi non include la forza maggiore o il rischio imprevedibile. L’estensione della responsabilità contrattuale alle ipotesi di caso fortuito esige un’accettazione espressa, che non si è verificata. I principi di trasparenza e di libera concorrenza non sono violati per effetto dell’aggiornamento del prezzo, nei termini stabiliti dall’articolo 172 del regolamento 2018/1046 (2).

4.

Quarto motivo, relativo alla necessità di riconoscere il diritto all’aggiornamento dei prezzi del contratto, in applicazione del principio del legittimo affidamento.

A questo proposito, la ricorrente segnala che l’Ufficio europeo dei brevetti e dei marchi ha riconosciuto la necessità della revisione dei prezzi del contratto. In virtù di tale riconoscimento, si è proseguito con l’esecuzione del contratto. Il principio del legittimo affidamento obbliga l’EUIPO a procedere al riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi.


(1)  Real Decreto ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras (BOE 2022, n. 52, pag. 24298).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).


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