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Document 62022TJ0142

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 17 luglio 2024 (Estratti).
Landesbank Baden-Württemberg contro Comitato di risoluzione unico.
Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Obbligo di motivazione – Tutela giurisdizionale effettiva – Parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della Commissione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo.
Causa T-142/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2024:487

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

17 luglio 2024 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Obbligo di motivazione – Tutela giurisdizionale effettiva – Parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della Commissione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»

Nella causa T‑142/22,

Landesbank Baden-Württemberg, con sede in Stoccarda (Germania), rappresentata da H. Berger, M. Weber e D. Schoo, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato da J. Kerlin, T. Wittenberg e D. Ceran, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann e P. Gey, avvocati,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov, presidente, G. De Baere, D. Petrlík (relatore), K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 7 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Landesbank Baden-Württemberg, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2021/82 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 15 dicembre 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico concernente la Landesbank Baden-Württemberg (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

[omissis]

[omissis]

III. Conclusioni delle parti

20      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, compresi i suoi allegati;

–        in subordine, dichiarare che la decisione impugnata è giuridicamente inesistente, nella parte che la riguarda;

–        condannare il SRB alle spese.

21      Il SRB chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese;

–        in subordine, in caso di annullamento della decisione impugnata, mantenere gli effetti di detta decisione fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi dalla data in cui la sentenza sarà definitiva.

IV.    In diritto

[omissis]

B.      Sui motivi di ricorso vertenti sulla legittimità della decisione impugnata

[omissis]

2.      Sul secondo motivo di ricorso, vertente su difetti di motivazione

[omissis]

d)      Sulla settima parte, vertente sulla conservazione dei dati degli altri enti

239    La ricorrente sostiene, per la prima volta nella sua replica, che i requisiti stabiliti dalla Corte nella sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), relativi alla ponderazione dell’obbligo di motivazione gravante sul SRB con l’obbligo di quest’ultimo di rispettare il segreto commerciale degli enti interessati non sono applicabili nella presente causa. Infatti, conformemente alla sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister (C‑15/16, EU:C:2018:464, punti 54 e 56), i dati degli altri enti sui quali si fonda la decisione impugnata non sarebbero più coperti dal segreto commerciale, poiché, essendo la data di riferimento per il periodo di contribuzione 2017 il 31 dicembre 2015, tali dati risalirebbero a più di cinque anni.

240    Il SRB contesta tale argomento, senza tuttavia mettere in discussione la ricevibilità di tale parte.

241    Occorre ricordare che il principio stesso del metodo di calcolo dei contributi ex ante, quale risulta dalla direttiva 2014/59 e dal regolamento n. 806/2014, implica l’impiego, da parte del SRB, di dati coperti dal segreto commerciale che non possono essere riportati nella motivazione della decisione di fissazione dei contributi ex ante (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 114).

242    A tale riguardo, nella decisione impugnata, il SRB ha fornito le ragioni per le quali i dati degli enti che erano stati presi in considerazione ai fini del calcolo dei contributi ex ante per il 2017 erano coperti dal segreto commerciale.

243    In particolare, al considerando 100 della decisione impugnata, il SRB ha osservato che i segreti commerciali degli enti – vale a dire, tutte le informazioni sull’attività professionale degli enti che, in caso di divulgazione a un concorrente e/o a un pubblico più ampio, potrebbero pregiudicare in modo significativo gli interessi degli enti – erano considerati informazioni riservate. Nel contesto del calcolo dei contributi ex ante, le informazioni trasmesse dagli enti attraverso i moduli di dichiarazione dei dati, su cui il SRB si basa per calcolare il loro contributo ex ante, erano considerate segreti commerciali.

244    Inoltre, ai considerando da 102 a 105 della decisione impugnata, il SRB ha rilevato che gli era vietato divulgare i dati individuali degli enti che erano alla base dei calcoli in detta decisione, mentre era autorizzato a divulgare solo i dati aggregati e comuni, dal momento che questi dati erano in forma collettiva. Ciò premesso, gli enti beneficiavano, secondo detta decisione, di una trasparenza totale sul calcolo del loro contributo annuale di base del loro fattore di correzione per le fasi di calcolo di tale contributo, come definite nell’allegato I del regolamento delegato 2015/63, che vertevano sul «calcolo degli indicatori grezzi» (fase 1), sul «riscalaggio degli indicatori» (fase 3) e sul «calcolo dell’indicatore composito» (fase 5). Inoltre, gli enti erano in grado di ottenere i dati comuni utilizzati indifferentemente dal SRB per tutti gli enti soggetti alla correzione in funzione del loro profilo di rischio per le fasi di calcolo relative alla «discretizzazione degli indicatori» (fase 2), all’«inclusione del segno attribuito» (fase 4) e al «calcolo dei contributi annuali» (fase 6).

245    Orbene, la ricorrente contesta l’adeguatezza di tali spiegazioni, per il motivo che, alla data in cui la decisione impugnata è stata adottata, i dati degli altri enti risalivano a sei anni addietro e, pertanto, non sarebbero più stati coperti dal segreto commerciale e per il motivo che, nonostante ciò, il SRB non ha fornito le ragioni per le quali tali dati non sono stati divulgati.

246    Per valutare tale argomento, occorre ricordare che, qualora le informazioni che possono aver costituito segreti commerciali in un determinato momento risalgano a cinque anni addietro o più, esse sono considerate, in linea di principio, a causa del decorso del tempo, storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro carattere segreto, salvo che, in via eccezionale, la parte che invoca tale carattere non dimostri che, sebbene siano risalenti, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della propria posizione commerciale o di quella di terzi interessati (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

247    A questo proposito, è pacifico che i dati individuali degli enti sui quali è fondata la decisione impugnata per il calcolo del contributo ex ante della ricorrente risalivano, al momento dell’adozione di tale decisione, a più di cinque anni.

248    Tuttavia, come spiegato dal SRB nella sua controreplica e in udienza, senza essere contraddetto dalla ricorrente, la posizione relativa di un ente rispetto a quella dei suoi concorrenti può, nella realtà economica del settore bancario, rimanere identica o simile per un periodo prolungato, che va oltre i cinque anni. Infatti, taluni elementi, quali il modello commerciale o le attività di un siffatto ente, restano stabili a breve e a medio termine, cosicché un ente che presenta in precedenza un profilo di rischio elevato, alla luce dei dati che risalgono ad oltre cinque anni prima, può continuare a presentare un profilo siffatto alla fine del periodo iniziale. Pertanto, nonostante siano datate, dette informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della posizione commerciale degli enti creditizi. In tali circostanze, se siffatti dati essenziali fossero divulgati attraverso la motivazione della decisione impugnata, gli operatori economici attivi nel settore bancario potrebbero basarsi su di essi al fine di dedurne l’attuale posizione commerciale di un ente.

249    La ricorrente non può quindi sostenere che il SRB avrebbe dovuto divulgare nella motivazione della decisione impugnata i dati individuali degli altri enti che consentivano di verificare il calcolo del suo contributo ex ante, poiché, sebbene questi ultimi risalgano a sei anni prima, essi costituiscono ancora elementi essenziali della posizione commerciale di tali enti.

250    Tale conclusione non è confutata dall’argomento della ricorrente secondo cui il SRB, per adempiere il suo obbligo di motivazione, deve fornirle, in forma anonima, un elenco di tutti i dati degli enti che si trovano nel suo stesso intervallo.

251    Da un lato, imporre al SRB un siffatto obbligo oltrepasserebbe i requisiti fissati dalla giurisprudenza e ricordati nei punti precedenti 217, 220 e 221.

252    Dall’altro lato, il SRB ha sostenuto, senza essere seriamente contraddetto su questo punto, che anche un elenco contenente dati anonimi per un determinato intervallo rischiava di consentire agli operatori economici attivi nel settore bancario, quali operatori accorti, di venire a conoscenza dei segreti commerciali di taluni enti. A tal proposito, la ricorrente non ha contestato, in particolare, il fatto che tali operatori fossero a conoscenza di quali enti tendevano ad avere valori elevati per determinati indicatori di rischio. Orbene, se, ogni anno, tali operatori ricevessero elenchi contenenti i suddetti dati, essi potrebbero seguire l’evoluzione degli indicatori di rischio degli enti di cui trattasi, benché composti da dati commercialmente sensibili. Un siffatto rischio sussiste, in particolare, per gli enti di grandi dimensioni e per quelli stabiliti in Stati membri con un numero limitato di enti tenuti a versare il contributo ex ante. Infatti, non è escluso che, in tali casi, un operatore accorto sia in grado di risalire all’identità degli enti benché i dati di cui trattasi siano stati resi anonimi. Non si può, pertanto, addebitare al SRB di non aver predisposto un elenco di tutti i dati anonimi degli enti rientranti in uno stesso intervallo.

253    Alla luce di quanto precede, la settima parte del secondo motivo di ricorso deve essere respinta.

e)      Sulla terza parte, vertente sulla motivazione del livello-obiettivo annuale

254    La ricorrente sostiene che è impossibile comprendere, sulla base della decisione impugnata, le ragioni per le quali il livello-obiettivo annuo è stato fissato a 1/8 dell’1,05% dell’importo totale dei depositi protetti. Le spiegazioni supplementari fornite dal SRB ai punti 17 e seguenti dell’allegato III di tale decisione non sarebbero peraltro sufficienti a chiarire il modo in cui il livello-obiettivo annuale è stato effettivamente determinato. Inoltre, il SRB non avrebbe comunicato il livello-obiettivo finale previsto, né la sua interpretazione del massimale menzionato all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014. Orbene, come mostrerebbe la decisione che fissa i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022, il SRB si riterrebbe autorizzato ad aumentare liberamente il livello-obiettivo annuale applicando un coefficiente che non è previsto dalla normativa applicabile e ad imporre, in tal modo, agli enti un onere sproporzionato.

255    Il SRB replica che dai considerando da 50 a 63 della decisione impugnata e dai punti da 19 a 25 dell’allegato III di tale decisione risulta che esso ha fornito una motivazione sufficiente sotto il profilo della determinazione del livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2017.

256    In particolare, il SRB avrebbe determinato il livello-obiettivo annuale tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, nonché dei criteri enunciati all’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014. Peraltro, per quanto riguarda la crescita attesa dei depositi protetti, la decisione impugnata avrebbe spiegato, da un lato, che secondo i dati forniti dai sistemi di garanzia dei depositi, la somma dei depositi protetti sarebbe aumentata del 2,2% tra il 2015 e il 2016 e, dall’altro, che il tasso di crescita previsto di tali depositi sarebbe stato compreso tra l’1% e il 4%. Inoltre, il modo in cui sono stati presi in considerazione gli eventuali effetti prociclici sarebbe stato esposto al punto 61 della decisione impugnata e ai punti 23 e seguenti dell’allegato III di tale decisione.

257    Infine, sarebbe stato possibile per la ricorrente calcolare il livello-obiettivo finale stimato nel 2017 sulla base dei dati di cui era a conoscenza, mentre la mancata divulgazione dell’interpretazione del SRB relativa al massimale del 12,5% previsto all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014 non sarebbe tale da incidere sulla motivazione della decisione impugnata.

258    Occorre ricordare, in via preliminare, che, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, al termine del periodo iniziale, il SRF deve disporre di mezzi finanziari pari al livello-obiettivo finale, che corrisponde ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

259    Secondo l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, nel periodo iniziale, i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo finale indicato nel precedente punto 258, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti.

260    L’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 precisa che, ogni anno, i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti non superano il 12,5% del livello-obiettivo.

261    Per quanto concerne le modalità di calcolo dei contributi ex ante, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 prevede che il SRB ne determina l’importo in base al livello-obiettivo annuale, tenuto conto del livello-obiettivo finale, e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

262    Nel caso di specie, come emerge dal considerando 63 della decisione impugnata, il SRB ha fissato, per il periodo di contribuzione 2017, l’importo del livello-obiettivo annuale in EUR 7 161 808 441.

263    Ai considerando 51 e 52 della decisione impugnata, il SRB ha spiegato, in sostanza, che, al fine di determinare il livello-obiettivo annuale, esso aveva tenuto conto del livello-obiettivo finale stimato per il 2023, della necessità di ripartire i contributi ex ante nel modo più uniforme possibile durante il periodo iniziale, nonché della fase del ciclo economico e degli effetti che tali contributi avrebbero sulla situazione finanziaria degli enti. Il SRB ha poi ritenuto opportuno fissare un coefficiente basato su tali parametri e sui mezzi finanziari già disponibili nell’ambito del SRF (in prosieguo: il «coefficiente»). Il SRB ha applicato detto coefficiente a un ottavo dell’ammontare medio dei depositi protetti nel 2016, al fine di ottenere il livello-obiettivo annuale.

264    Ai considerando da 54 a 62 della decisione impugnata, il SRB ha esposto il metodo seguito per determinare il livello-obiettivo annuale.

265    Al considerando 54 della decisione impugnata, il SRB ha spiegato che un’attenzione particolare doveva essere rivolta all’evoluzione attesa dei depositi protetti durante il periodo iniziale, poiché, se tali depositi fossero aumentati nel tempo, fissare il livello-obiettivo annuale all’1% dell’importo di detti depositi non sarebbe stato sufficiente per raggiungere il livello-obiettivo finale.

266    A tale riguardo, il SRB ha osservato, al considerando 55 della decisione impugnata, che l’importo medio dei depositi protetti, calcolato trimestralmente, ammontava per il 2016 a EUR 5 546 miliardi.

267    Ai considerando 56 e 58 della decisione impugnata, il SRB ha illustrato la prevista evoluzione dei depositi protetti per i tre restanti anni del periodo iniziale, vale a dire dal 2018 al 2023. Ha stimato che i tassi di crescita annuali di tali depositi fino alla fine del periodo iniziale si sarebbero situati tra l’1% e il 4%.

268    Ai considerando da 59 a 61 della decisione impugnata, il SRB ha presentato una valutazione della fase del ciclo economico e del potenziale effetto prociclico che i contributi ex ante avrebbero potuto avere sulla situazione finanziaria degli enti. A tal fine, esso ha indicato di aver tenuto conto di molteplici elementi, quali, in particolare, la previsione di crescita del prodotto interno lordo per il 2017 della Commissione o ancora degli indicatori chiave per il settore bancario della zona euro, quali la solvibilità, la qualità delle attività e la redditività degli enti. A questo proposito, e al fine di non aggravare gli effetti prociclici dei contributi ex ante sulla solvibilità del settore bancario, il SRB ha ritenuto che fosse opportuno determinare il livello-obiettivo annuo alla luce di un tasso di evoluzione dei depositi coperti inferiore a quello raccomandato, in quanto più credibile.

269    Al considerando 62 della decisione impugnata, il SRB ha concluso che, a causa delle incertezze che circondavano la ripresa economica, del loro impatto negativo sulla crescita futura dei depositi protetti e sul ciclo economico e del numero limitato di dati che potevano indicare l’evoluzione futura di tali depositi, era opportuno adottare un approccio prudente riguardo ai tassi di crescita di detti depositi per gli anni successivi fino al 2023.

270    Alla luce di tali considerazioni, il SRB ha calcolato, al considerando 63 della decisione impugnata, l’importo del livello-obiettivo annuo moltiplicando l’importo medio dei depositi protetti nel 2016 per il coefficiente dell’1,05% e dividendo il risultato di tale calcolo per otto, conformemente alla seguente formula matematica, contenuta nel considerando 63 di detta decisione:

«Obiettivo0 [importo del livello-obiettivo annuale] = Totale depositi protetti2016 * 0,0105 * ⅛ = EUR 7 161 808 441».

271    Tuttavia, in udienza, il SRB ha indicato di aver determinato il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2017 con le seguenti modalità.

272    In primo luogo, fondandosi su un’analisi prospettica, il SRB ha fissato l’ammontare dei depositi protetti dell’insieme degli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, stimato per la fine del periodo iniziale. Per giungere a tale importo, il SRB ha tenuto conto dell’ammontare medio dei depositi protetti nel 2016, del tasso di crescita annuo di tali depositi nonché del numero di periodi di contribuzione restanti sino alla fine del periodo iniziale.

273    In secondo luogo, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il SRB ha calcolato l’1% dell’importo previsto dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale per ottenere l’importo stimato del livello-obiettivo finale che doveva essere raggiunto il 31 dicembre 2023.

274    In terzo luogo, il SRB ha dedotto da quest’ultimo importo le risorse finanziarie già disponibili nel SRF nel 2017, per ottenere l’importo che doveva essere ancora riscosso nei periodi di contribuzione restanti sino alla fine del periodo iniziale.

275    In quarto luogo, il SRB ha diviso quest’ultimo importo per il numero di periodi di contribuzione restanti, per ripartirlo uniformemente tra tali periodi. Il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2017 è stato così fissato all’importo menzionato nel precedente punto 262, vale a dire circa EUR 7,161 miliardi.

276    Per esaminare se il SRB abbia rispettato il suo obbligo di motivazione per quanto concerne la determinazione del livello-obiettivo annuale, si deve anzitutto ricordare che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, il Tribunale può, o meglio deve, prendere in considerazione anche altri difetti di motivazione, oltre a quelli invocati dalla ricorrente, e ciò, segnatamente, quando essi emergono nel corso del procedimento.

277    A tal fine, nella fase orale del procedimento, le parti sono state sentite su tutti gli eventuali difetti di motivazione da cui sarebbe viziata la decisione impugnata sotto il profilo della determinazione del livello-obiettivo annuale. In particolare, interrogato espressamente e ripetutamente al riguardo, il SRB ha descritto, fase per fase, il metodo che aveva realmente seguito per determinare il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2017, quale esposto nei precedenti punti da 274 a 277.

278    Per quanto concerne, poi, il contenuto dell’obbligo di motivazione, dalla giurisprudenza risulta che la motivazione di una decisione adottata da un’istituzione o da un organo dell’Unione deve essere, in particolare, priva di contraddizioni per consentire agli interessati di conoscere i motivi reali di tale decisione, allo scopo di difendere i loro diritti dinanzi al giudice competente, e a quest’ultimo di esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 169 e giurisprudenza ivi citata; del 22 settembre 2005, Suproco/Commissione, T‑101/03, EU:T:2005:336, punti 20 e da 45 a 47, e del 16 dicembre 2015, Grecia/Commissione, T‑241/13, EU:T:2015:982, punto 56).

279    Analogamente, qualora l’autore della decisione impugnata fornisca determinate spiegazioni in merito ai motivi di tale decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione, tali spiegazioni devono essere coerenti con le considerazioni esposte nella decisione medesima (v., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2005, Suproco/Commissione, T‑101/03, EU:T:2005:336, punti da 45 a 47, e del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punti 54 e 55).

280    Infatti, se le considerazioni illustrate nella decisione impugnata non sono coerenti con tali spiegazioni fornite nel corso del procedimento giurisdizionale, la motivazione della decisione interessata non soddisfa le funzioni ricordate nei precedenti punti 210 e 211. In particolare, una siffatta incoerenza impedisce, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni reali della decisione impugnata, prima della proposizione del ricorso, e di preparare la loro difesa al riguardo e, dall’altro, al giudice dell’Unione di individuare i motivi che hanno costituito il fondamento giuridico reale di tale decisione e di esaminarne la conformità alle norme applicabili.

281    Infine, occorre ricordare che il SRB, quando adotta una decisione che fissa i contributi ex ante, deve portare a conoscenza degli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 122).

282    Lo stesso deve valere per il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, poiché tale importo riveste un’importanza fondamentale nell’economia di tale decisione. Infatti, come risulta dal precedente punto 16, il metodo di calcolo dei contributi ex ante consiste nella ripartizione di tale importo tra tutti gli enti interessati, cosicché un suo aumento o una sua riduzione comporta un corrispondente aumento o riduzione del contributo ex ante di ciascuno di detti enti.

283    Dalle considerazioni che precedono emerge che, se il SRB è tenuto a fornire agli enti, attraverso la decisione impugnata, spiegazioni sul metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, tali spiegazioni devono essere coerenti con quelle da esso fornite nel corso del procedimento giurisdizionale e vertenti sul metodo effettivamente applicato.

284    Orbene, ciò non si verifica nella presente causa.

285    Infatti, va anzitutto osservato che, nel considerando 63 della decisione impugnata, è stata illustrata una formula matematica ivi presentata come fondamento della determinazione del livello-obiettivo annuale. Orbene, è emerso che detta formula non integra gli elementi del metodo realmente applicato dal SRB, come esposto in udienza. Infatti, come risulta dai precedenti punti da 272 a 275, il SRB ha ottenuto l’importo del livello-obiettivo annuale, nell’ambito di detto metodo, deducendo dal livello-obiettivo finale i mezzi finanziari disponibili nel SRF al fine di calcolare l’importo che doveva essere ancora riscosso entro il termine del periodo iniziale e dividendo detto importo per il numero di periodi di contribuzione restanti. Queste due fasi di calcolo non sono però espresse nella suddetta formula matematica.

286    Analoghe incoerenze si riscontrano anche per quanto concerne le modalità di fissazione del coefficiente dell’1,05%, che tuttavia svolge un ruolo fondamentale nella formula matematica menzionata nel precedente punto 285. Infatti, come risulta dai considerando 51 e 52 della decisione impugnata, tale coefficiente potrebbe essere inteso come basato su una stima del livello obiettivo finale per il 2023, sulla necessità di ripartire i contributi ex ante nel modo più uniforme possibile durante il periodo iniziale, nonché su un’analisi vertente sulla fase del ciclo economico e sugli effetti che tali contributi avrebbero sulla situazione finanziaria degli enti. Orbene, come riconosciuto dal SRB in udienza, detto coefficiente è stato fissato in modo tale da poter giustificare il risultato del calcolo dell’importo del livello-obiettivo annuale, ossia dopo che il SRB ha calcolato tale importo applicando le quattro fasi esposte nei precedenti punti da 272 a 275 e, in particolare, dividendo per il numero di periodi di contribuzione restanti l’importo risultante dalla detrazione dei mezzi finanziari disponibili nel SRF dal livello-obiettivo finale. Ora, tale modo di procedere non risulta in alcun modo dalla decisione impugnata.

287    Ne consegue che, per quanto attiene alla determinazione del livello-obiettivo annuale, il metodo effettivamente applicato dal SRB, come illustrato in udienza, non corrisponde a quello descritto nella decisione impugnata, cosicché le ragioni reali prese in considerazione ai fini della fissazione di detto livello-obiettivo non potevano essere individuate sulla base della decisione impugnata né dagli enti né dal Tribunale.

288    Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la decisione impugnata è inficiata da vizi di motivazione per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale.

289    Deve, pertanto, essere accolta la terza parte del secondo motivo di ricorso. Tenuto conto delle implicazioni giuridiche ed economiche della presente causa, è tuttavia nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia proseguire l’esame degli altri motivi di ricorso.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione SRB/ES/2021/82 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 15 dicembre 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico concernente la Landesbank Baden-Württemberg è annullata.

2)      Gli effetti della decisione SRB/ES/2021/82 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico della Landesbank Baden-Württemberg per il periodo di contribuzione 2017.

3)      Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Landesbank Baden-Württemberg.

Kornezov

De Baere

Petrlík

Kecsmár

 

      Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 luglio 2024.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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