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Document 62022TB0237

    Causa T-237/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 27 giugno 2022 — Usmanov / Consiglio («Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – Congelamento dei fondi – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi»)

    GU C 318 del 22.8.2022, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 318/37


    Ordinanza del presidente del Tribunale 27 giugno 2022 — Usmanov / Consiglio

    (Causa T-237/22 R)

    («Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina - Congelamento dei fondi - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza - Bilanciamento degli interessi»)

    (2022/C 318/51)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Usmanov (Tachkent, Uzbekistan) (rappresentante: J. Grand d’Esnon, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e B. Driessen, agenti)

    Oggetto

    Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, il ricorrente chiede, in sostanza, la sospensione dell’esecuzione, da un lato, di due atti mediante i quali i criteri di inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive in ragione del loro coinvolgimento in azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina sono stati modificati e, dall’altro, di due atti con cui il suo nome è stato aggiunto a detto elenco. In particolare, il ricorrente chiede, in primo luogo, in via principale la sospensione dell’esecuzione della decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 59, pag. 1), in quanto tale atto lo riguarda, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 58, pag. 1), in quanto tale atto lo riguarda, della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1), e del regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1); in secondo luogo, in subordine, la sospensione dell’esecuzione della decisione 2022/337 in quanto tale atto lo riguarda, del regolamento di esecuzione 2022/336, in quanto tale atto lo riguarda, dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere f) e g), della decisione 2022/329 e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento 2022/330 e, in terzo luogo, che il Consiglio dell’Unione europea sia condannato a versargli l’importo di EUR 20 000 a titolo delle spese che ha dovuto sostenere per la difesa dei propri interessi.

    Dispositivo

    1)

    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

    2)

    Le spese sono riservate.


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