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Document 62022CN0759

Causa C-759/22, Sächsische Ärzteversorgung: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 dicembre 2022 — Sächsische Ärzteversorgung / Deutsche Bundesbank

GU C 112 del 27.3.2023, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 dicembre 2022 — Sächsische Ärzteversorgung / Deutsche Bundesbank

(Causa C-759/22, Sächsische Ärzteversorgung)

(2023/C 112/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente in primo grado e in cassazione: Sächsische Ärzteversorgung

Resistente: Deutsche Bundesbank

Questioni pregiudiziali

Questioni relative all’interpretazione dei regolamenti (UE) N. 2018/231 e (UE) N. 549/2013: (1)

1.

a)

Se il paragrafo 3.19, primo comma, lettera b), dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 richieda che tutti i consumatori dei prodotti che i produttori siano disposti a fornire siano liberi di acquistare o non acquistare tali prodotti e di operare la loro scelta sulla base dei prezzi praticati.

Qualora la risposta alla precedente questione sia negativa:

b)

Se le condizioni poste dalla disposizione citata siano soddisfatte nei casi in cui la grande maggioranza di detti consumatori, senza disporre di una simile libertà di scelta, riceva dal produttore, in virtù di un obbligo legale di iscrizione allo stesso, prodotti in quantità superiore alla metà della produzione di quest’ultimo e debba versare contributi obbligatori in un ammontare fissato dallo stesso produttore, qualora una minoranza di detti consumatori abbia avuto la facoltà di aderire volontariamente al produttore e abbia fatto uso di tale facoltà per ottenere i prodotti pagando gli stessi contributi corrisposti dagli iscritti a titolo obbligatorio.

2.

Se una produzione di beni e servizi destinabili alla vendita a prezzi economicamente significativi ai sensi dei paragrafi da 3.17 a 3.19 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 sussista ogni qualvolta sia soddisfatto il «criterio del 50 %», definito al paragrafo 3.19, terzo comma, terza e quarta frase, del medesimo allegato, relativo alla copertura di almeno la metà dei costi attraverso le vendite su un periodo di vari anni, o se tale criterio debba essere inteso come una condizione (di per sé) non sufficiente ma necessaria, che si aggiunge alle due condizioni previste dal paragrafo 3.19, primo comma, seconda frase, lettere a) e b), di detto allegato.

3.

Se, per stabilire se le unità istituzionali siano produttori di beni o servizi destinabili alla vendita ai sensi del paragrafo 3.24 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013, si debba tenere conto, oltre che dei paragrafi 3.17, 3.19 e 3.26 di tale allegato, anche dei requisiti supplementari di cui al paragrafo 1.37, secondo comma, di quest’ultimo.

4.

a)

Se, affinché un’unità istituzionale sia classificata nel sottosettore S. 129, il paragrafo 2.107 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 esiga obbligatoriamente che tutte le prestazioni di detta unità siano fornite a ciascun partecipante sulla base di un accordo contrattuale.

Ove questo sia il caso:

b)

Se il requisito di una base contrattuale per le prestazioni in questo senso sia già soddisfatto qualora l’iscrizione a titolo obbligatorio, i contributi obbligatori e le prestazioni obbligatorie dell’unità istituzionale siano disciplinati dalla pubblica autorità mediante statuto, ma anche gli iscritti a titolo obbligatorio possano acquisire diritti a prestazioni aggiuntive versando contributi supplementari volontari.

5.

Se l’articolo 1, paragrafo 1, terza frase, lettera f), del regolamento 2018/231 debba essere interpretato nel senso che esso esclude dalla nozione di fondi pensione di cui alla prima frase di detta disposizione solo le unità istituzionali che rispondono a entrambi i criteri di cui al paragrafo 2.117 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 oppure se tale esclusione riguardi anche altre unità istituzionali che devono essere considerate sistemi pensionistici di sicurezza sociale ai sensi del paragrafo 17.43 di tale allegato, senza soddisfare tutti i requisiti di cui al suddetto paragrafo 2.117.

6.

a)

Se la nozione di «amministrazioni pubbliche» di cui ai paragrafi 2.117, lettera b), e 17.43 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 designi unicamente l’unità primaria interessata o se includa anche i fondi pensione costituiti su un fondamento legale, giuridicamente autonomi, a partecipazione obbligatoria, finanziati da contributi e che hanno il diritto di gestirsi autonomamente e una contabilità propria.

In quest’ultima ipotesi:

b)

Se la fissazione dei contributi e delle prestazioni di cui al paragrafo 2.117, lettera b), dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 si riferisca alla fissazione di un ammontare o se sia sufficiente che una legge preveda i rischi minimi da garantire e il livello minimo della garanzia e disciplini i principi e i limiti applicabili alla riscossione dei contributi, lasciando al fondo pensione la determinazione in tale ambito dei contributi e delle prestazioni.

c)

Se la nozione di «unità delle amministrazioni pubbliche» ai sensi del paragrafo 20.39 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 comprenda soltanto le unità istituzionali che soddisfano tutte le condizioni di cui ai paragrafi 20.10 e 20.12 del medesimo allegato.


(1)  Regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione, BCE/2018/2 (GU 2018 L 45, pag. 3), in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU 2013, L 174, pag. 1, in prosieguo: l««ESVG»).


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