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Document 62022CN0706

    Causa C-706/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 17 novembre 2022 — Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG

    GU C 71 del 27.2.2023, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 71/16


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 17 novembre 2022 — Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG

    (Causa C-706/22)

    (2023/C 71/19)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesarbeitsgericht

    Parti

    Ricorrente: Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG

    Interveniente: Vorstand der O Holding SE

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2157/2001 (1), in combinato disposto con gli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86/CE (2), debbano essere interpretati nel senso che, nel caso della costituzione di una Holding-SE da parte di società partecipanti che non impiegano lavoratori e non hanno affiliate che impiegano lavoratori, nonché della loro iscrizione nel registro di uno Stato membro (cosiddetta «SE senza dipendenti») senza previo svolgimento di una procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori nella SE ai sensi di tale direttiva, tale procedura di negoziazione debba essere svolta ex post qualora la SE divenga la società controllante di affiliate che impiegano lavoratori in diversi Stati membri dell’Unione europea.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

    Se lo svolgimento ex post della procedura di negoziazione in un caso del genere sia possibile e si imponga senza limitazione temporale.

    3)

    In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

    Se l’articolo 6 della direttiva 2001/86/CE osti ad un’applicazione della legge dello Stato membro in cui la SE ha attualmente la propria sede, per uno svolgimento ex post della procedura di negoziazione, qualora la «SE senza dipendenti» sia stata iscritta nel registro in un altro Stato membro senza previo svolgimento di una siffatta procedura e ancor prima del trasferimento della sua sede sia divenuta la società controllante di affiliate che impiegano lavoratori in diversi Stati membri dell’Unione europea.

    4)

    In caso di risposta affermativa alla terza questione:

    Se ciò valga anche qualora lo Stato in cui tale «SE senza dipendenti» è stata iscritta per la prima volta sia receduto dall’Unione europea dopo il trasferimento della sede di tale società e il suo ordinamento non contenga più alcuna disposizione sullo svolgimento di una procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori nella SE.


    (1)  Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU. 2001, L 294, pag. 1).

    (2)  Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU. 2001, L 294, pag. 22).


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