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Document 62022CN0692

    Causa C-692/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 9 novembre 2022 — RTL Belgium SA e RTL BELUX SA & Cie SECS / Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

    GU C 83 del 6.3.2023, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 83/9


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 9 novembre 2022 — RTL Belgium SA e RTL BELUX SA & Cie SECS / Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

    (Causa C-692/22)

    (2023/C 83/11)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d’État

    Parti

    Ricorrenti: RTL Belgium SA e RTL BELUX SA & Cie SECS

    Resistente: Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettere da c) a f), e gli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, letti alla luce dell’obiettivo volto a evitare una situazione di doppia giurisdizione espresso nei considerando 34 e 35 della medesima direttiva, nonché gli articoli 4, paragrafo 3, TUE e 49 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un’autorità di regolamentazione, la quale ritiene che lo Stato membro cui essa appartiene sia lo Stato in cui è stabilita la persona che dovrebbe essere considerata quale fornitore di servizi di media, infligga una sanzione a tale persona qualora un primo Stato membro si sia ritenuto competente nei confronti di tale servizio di media audiovisivi per il quale ha rilasciato una concessione.

    2)

    Se il principio di leale cooperazione, garantito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE (ex articolo 10 TCE), debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro che intenda esercitare la giurisdizione su tale servizio, qualora un primo Stato membro la eserciti già, di chiedere al primo Stato membro di revocare la concessione relativa a tale servizio di media audiovisivi da esso rilasciata e, in caso di rifiuto da parte dello stesso, di sottoporre la causa alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo alla Commissione europea di presentare un ricorso per inadempimento contro il primo Stato membro (articolo 258 TFUE) o di presentare esso stesso un ricorso per inadempimento (articolo 259 TFUE), e di astenersi da qualsiasi atto materiale o giuridico che sia espressione della sua potestà giurisdizionale nei confronti di tale servizio, salvo che e fintantoché la Corte di giustizia dell’Unione europea non si pronunci a suo favore.

    3)

    Se il medesimo principio implichi necessariamente che lo Stato membro che intenda esercitare la giurisdizione su un servizio di media audiovisivi, qualora un primo Stato membro la eserciti già, debba, prima di porre in essere qualsiasi atto materiale o giuridico che sia espressione della sua potestà giurisdizionale nei confronti di tale servizio e, indipendentemente dall’avvio delle procedure di cui alla questione sub 2),

    a)

    consultare il primo Stato membro al fine di giungere, se possibile, ad una soluzione comune; e/o

    b)

    chiedere che la questione sia sottoposta al comitato di contatto istituito dall’articolo 29 della citata direttiva 2010/13/UE; e/o

    c)

    chiedere il parere della Commissione europea; e/o

    d)

    invitare il primo Stato membro, che ha rilasciato una concessione relativa a tale servizio di media audiovisivi, a ritirarla e, in caso di rifiuto, utilizzare i procedimenti giurisdizionali disponibili ed effettivi all’interno di tale primo Stato membro per contestare il rifiuto di revoca della concessione in parola.

    4)

    Se la soluzione della seconda e della terza questione sia influenzata dal fatto che l’autorità preposta alla regolamentazione audiovisiva abbia personalità giuridica distinta e mezzi d’azione distinti dallo Stato membro cui appartiene.

    5)

    Nel caso in cui un servizio di media audiovisivi sia oggetto di una concessione rilasciata da un primo Stato membro, se l’articolo 344 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con la citata direttiva 2010/13/UE, vieti a un giudice nazionale di un secondo Stato membro di dichiarare che l’autorità di regolamentazione di tale secondo Stato membro si è giustamente ritenuta competente a controllare il servizio in parola, dato che, così facendo, detto giudice dichiarerebbe implicitamente che il primo Stato membro ha erroneamente interpretato la propria competenza e renderebbe indirettamente una decisione su una controversia tra due Stati membri relativa all’interpretazione e/o all’applicazione del diritto europeo. Se, in una siffatta situazione, il giudice nazionale del secondo Stato membro debba limitarsi ad annullare la decisione di tale autorità di regolamentazione, in quanto il servizio di media audiovisivi di cui trattasi è già stato oggetto di una concessione rilasciata da un primo Stato membro.


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