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Document 62022CN0551

Causa C-551/22 P: Impugnazione proposta il 17 agosto 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 1° giugno 2022, causa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL / CRU

GU C 389 del 10.10.2022, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/9


Impugnazione proposta il 17 agosto 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 1o giugno 2022, causa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL / CRU

(Causa C-551/22 P)

(2022/C 389/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, P. Němečková e A. Steiblytė, agenti)

Altre parti nel procedimento: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, Stiftung für Forschung und Lehre (SFL), Comitato di risoluzione unico (CRU), Regno di Spagna, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Banco Santander, S.A.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

anullare la sentenza del Tribunale del 1o giugno 2022, nella causa Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL — Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) / Comitato di risoluzione unico (T-481/17, EU:T:2022:311), nella misura in cui il Tribunale, con tale sentenza, ha dichiarato la ricevibilità del ricorso di annullamento in primo grado;

2)

dichiarare l’irricevibilità del ricorso di annullamento proposto nella causa T-481/17 in primo grado e, di conseguenza, respingerlo nella sua totalità; e

3)

condannare la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL, la Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) (ricorrenti in primo grado) al pagamento delle spese sostenute dalla Commissione tanto nel procedimento dinanzi al Tribunale quanto nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce tre motivi di impugnazione e afferma che il Tribunale ha commesso i seguenti errori di diritto:

errore nell’interpretazione dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE e dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento SRM (1), per quanto riguarda la qualificazione del programma di risoluzione come atto impugnabile (primo motivo di impugnazione),

errore nell’interpretazione dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE e violazione dei diritti di difesa della Commissione, in quanto il ricorso di annullamento non è stato proposto contro l’autore dell’atto finale giuridicamente vincolante (secondo motivo di impugnazione), e,

una motivazione contraddittoria della sentenza impugnata, risultante dalla decisione del Tribunale secondo cui il ricorso di annullamento contro il programma di risoluzione impugnato è ricevibile, mentre il Tribunale conclude che tale programma di risoluzione entra in vigore e produce effetti giuridici vincolanti solo mediante la decisione della Commissione (terzo motivo di impugnazione).


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


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