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Document 62022CN0131

Causa C-131/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 25 febbraio 2022 — flightright GmbH / Swiss International Air Lines AG

GU C 191 del 10.5.2022, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 191 del 10.5.2022, p. 16–16 (GA)

10.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 25 febbraio 2022 — flightright GmbH / Swiss International Air Lines AG

(Causa C-131/22)

(2022/C 191/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: flightright GmbH

Convenuta: Swiss International Air Lines AG

Questioni pregiudiziali

1.

Se sussista una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 (1) qualora sopravvengano condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione di un volo, indipendentemente dalla loro forma concreta.

2.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il carattere eccezionale delle condizioni meteorologiche possa essere determinato sulla base della loro frequenza regionale e stagionale nel luogo e al momento della loro sopravvenienza.

3.

Se sussista una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 nel caso in cui una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in una data specifica provochi un ritardo prolungato, un ritardo fino al giorno successivo o la cancellazione di uno o più voli di detto aeromobile, indipendentemente dal motivo di tale decisione.

4.

In caso di risposta negativa alla terza questione, se la motivazione della decisione debba a sua volta essere eccezionale, per cui il suo verificarsi non è prevedibile.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


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