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Document 62022CN0131
Case C-131/22: Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Frankfurt am Main (Germany) lodged on 25 February 2022 — flightright GmbH v Swiss International Air Lines AG
Causa C-131/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 25 febbraio 2022 — flightright GmbH / Swiss International Air Lines AG
Causa C-131/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 25 febbraio 2022 — flightright GmbH / Swiss International Air Lines AG
GU C 191 del 10.5.2022, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 191 del 10.5.2022, p. 16–16
(GA)
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 25 febbraio 2022 — flightright GmbH / Swiss International Air Lines AG
(Causa C-131/22)
(2022/C 191/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrente: flightright GmbH
Convenuta: Swiss International Air Lines AG
Questioni pregiudiziali
1. |
Se sussista una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 (1) qualora sopravvengano condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione di un volo, indipendentemente dalla loro forma concreta. |
2. |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se il carattere eccezionale delle condizioni meteorologiche possa essere determinato sulla base della loro frequenza regionale e stagionale nel luogo e al momento della loro sopravvenienza. |
3. |
Se sussista una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 nel caso in cui una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in una data specifica provochi un ritardo prolungato, un ritardo fino al giorno successivo o la cancellazione di uno o più voli di detto aeromobile, indipendentemente dal motivo di tale decisione. |
4. |
In caso di risposta negativa alla terza questione, se la motivazione della decisione debba a sua volta essere eccezionale, per cui il suo verificarsi non è prevedibile. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).