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Document 62022CJ0760

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 luglio 2024.
Procedimento penale a carico di FP e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Possibilità per un imputato di partecipare alle udienze del proprio processo in videoconferenza.
Causa C-760/22.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:574

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 luglio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Possibilità per un imputato di partecipare alle udienze del proprio processo in videoconferenza»

Nella causa C‑760/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 28 novembre 2022, pervenuta in cancelleria il 15 dicembre 2022, nel procedimento penale a carico di

FP,

QV,

IN,

YL,

VD,

JF,

OL,

con l’intervento di:

Sofyiska gradska prokuratura,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, T. von Danwitz, P.G. Xuereb e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per FP, da H. Georgiev, advokat;

–        per il governo lettone, da K. Pommere, in qualità di agente;

–        per il governo ungherese, da Zs. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Baumgart, M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 18 aprile 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di FP, QV, IN, YL, VD, JF e OL per appartenenza ad un’organizzazione criminale avente ad oggetto l’arricchimento mediante la perpetrazione di reati tributari.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 9, 10, 33, 44 e 47 della direttiva 2016/343 sono del seguente tenore:

«(9)      La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.

(10)      Stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime comuni possono altresì rimuovere taluni ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri.

(...)

(33)      Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione [europea].

(...)

(44)      Conformemente al principio dell’efficacia del diritto dell’Unione, gli Stati membri devono istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione. Un mezzo di ricorso efficace che sia disponibile in caso di violazione dei diritti sanciti dalla presente direttiva dovrebbe avere, per quanto possibile, l’effetto di porre l’indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa.

(...)

(47)      La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in prosieguo: la “Carta”] e dalla [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la “CEDU”], compresi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all’integrità della persona, i diritti del minore, l’inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un equo processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. Si dovrebbe tenere conto in particolare dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea (TUE), che afferma l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, e che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».

4        L’articolo 1 della direttiva in parola, intitolato «Oggetto», così recita:

«La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:

a)      alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali;

b)      il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».

5        L’articolo 8, paragrafi 1 e 3, della direttiva suddetta, intitolato «Diritto di presenziare al processo», così dispone:

«1.      Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2.      Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a)      l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b)      l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato.

3.      Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato».

 Diritto bulgaro

6        L’articolo 6a, paragrafo 2, dello Zakon za merkite i deystviyata po vreme na izvanrednoto polozhenie, obyaveno s reshenie na Narodnoto sabranie ot 13.03.2020 g. i za preodolyavane na posleditsite (legge sui provvedimenti e sulle azioni durante lo stato di emergenza dichiarato con decisione dell’Assemblea nazionale del 13 marzo 2020 e sulla gestione dei suoi effetti), applicabile fino al 31 maggio 2022, prevedeva quanto segue:

«Durante lo stato di emergenza, o rispettivamente la situazione epidemica straordinaria, e sino a due mesi successivi alla sua revoca, le udienze pubbliche, comprese le riunioni della commissione per la tutela della concorrenza e della commissione per la protezione dalle discriminazioni, possono essere svolte a distanza se è garantita la partecipazione diretta e virtuale delle parti al processo o al procedimento. Delle udienze svolte viene redatto un verbale, che deve essere pubblicato senza indugio, e la registrazione dell’udienza viene conservata fino alla scadenza del termine per la rettifica e l’integrazione del verbale, salvo che il regolamento di procedura non disponga diversamente. Il giudice, la commissione per la tutela della concorrenza o la commissione per la protezione dalle discriminazioni, a seconda dei casi, notifica alle parti se l’udienza deve essere svolta a distanza».

7        Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK»), l’imputato ha, in particolare, il diritto di partecipare al processo penale.

8        L’articolo 269, paragrafo 1, del NPK così dispone:

«Nei procedimenti penali in cui l’imputato è accusato di un reato grave, la sua presenza al processo è obbligatoria».

9        L’articolo 115, paragrafo 2, del NPK così recita:

«L’imputato non può essere interrogato da un giudice delegato o in videoconferenza, a meno che non si trovi all’estero e non vi sia alcun ostacolo all’accertamento della verità oggettiva».

10      Ai sensi dell’articolo 474, paragrafo 1, del NPK:

«L’autorità giudiziaria di un altro Stato può procedere all’audizione di una persona che sia testimone o consulente tecnico in un procedimento penale e che sia presente nella Repubblica di Bulgaria tramite videoconferenza o conferenza telefonica, così come ad un interrogatorio con la partecipazione dell’imputato, solo se ciò non è contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico bulgaro. L’interrogatorio in videoconferenza con la partecipazione di un imputato può aver luogo unicamente con il suo consenso e dopo che le autorità giudiziarie bulgare interessate e le autorità giudiziarie dell’altro Stato abbiano concordato le modalità di svolgimento della videoconferenza».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

11      La Spetsializirana prokuratura (procura specializzata, Bulgaria), con il deposito di una richiesta di rinvio a giudizio, ha avviato dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) procedimenti penali a carico di sette persone, tra cui FP, accusate di aver fatto parte di un’organizzazione criminale creata a fini di arricchimento e al fine di perpetrare reati tributari, ai sensi dell’articolo 255 del Nakazatelen kodeks (codice penale bulgaro). Secondo tale codice penale, si tratta di un reato grave.

12      Il 12 ottobre 2021 FP ha partecipato, dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), alla prima udienza pubblica del proprio processo mediante videoconferenza. Egli ha dichiarato che, in mancanza di obiezioni da parte delle altre parti del processo, desiderava partecipare al processo online poiché viveva e lavorava nel Regno Unito. Il suo avvocato, che era fisicamente presente in aula di udienza, ha indicato che il suo cliente era a conoscenza di tutti i documenti della causa. Risulta peraltro dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che, in udienza, qualsiasi nuovo documento poteva essere trasmesso a FP per via elettronica per la tempestiva consultazione, e che le consultazioni tra quest’ultimo e il suo avvocato avrebbero potuto essere organizzate in modo riservato mediante una connessione separata.

13      In udienza, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), sulla base dell’articolo 6a, paragrafo 2, della legge menzionata al punto 6 della presente sentenza, ha autorizzato FP a partecipare al processo mediante videoconferenza nel rispetto delle garanzie e delle condizioni stabilite da tale tribunale. FP ha, quindi, partecipato alle udienze successive, ad eccezione di quella del 28 febbraio 2022, alla quale era fisicamente presente, mediante videoconferenza.

14      All’udienza del 13 giugno 2022, FP ha espresso il desiderio di continuare a partecipare al processo mediante videoconferenza. Lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), tuttavia, ha espresso dubbi sulla questione se tale possibilità esistesse ancora nel diritto bulgaro, dato che l’articolo 6a, paragrafo 2, di detta legge era applicabile solo fino al 31 maggio 2022. Inoltre, tale giudice ha rilevato che il NPK non prevede la possibilità per gli imputati di partecipare mediante videoconferenza al procedimento giudiziario, salvo in taluni casi particolari, nessuno dei quali era applicabile a detto procedimento. Detto giudice ha, tuttavia, sottolineato, che la normativa bulgara non vieta espressamente l’uso della videoconferenza.

15      Tenuto conto dell’assenza di una base giuridica specifica, l’avvocato di FP ha chiesto che il suo cliente possa partecipare all’udienza a distanza pur essendo considerato contumace.

16      Lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) non ha accolto tale domanda. Esso ha ritenuto che il fatto di trattare l’imputato come contumace non corrispondesse alla sua effettiva partecipazione al processo. Infatti, pur non essendo fisicamente presente nell’aula d’udienza, l’imputato aveva potuto vedere e sentire ciò che avveniva, fare dichiarazioni e fornire spiegazioni, produrre prove e formulare domande.

17      A seguito di una modifica legislativa entrata in vigore il 27 luglio 2022, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) è stato sciolto e la competenza a conoscere di talune cause penali portate dinanzi a quest’ultimo giudice, tra cui il procedimento principale, è stata trasferita, a partire da tale data, al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), che è il giudice del rinvio.

18      In assenza di un fondamento giuridico nel diritto nazionale che consenta espressamente il ricorso alla videoconferenza, il giudice del rinvio si chiede se la possibilità offerta a un imputato di partecipare alle udienze del proprio processo mediante il ricorso a tale tecnica sia compatibile con la direttiva 2016/343, in particolare con l’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultima.

19      In tali circostanze, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto dell’imputato di presenziare al processo, ai sensi dell’articolo 8, [paragrafo] 1, in combinato disposto con i considerando 33 e 44 della direttiva 2016/343, risulti violato, qualora l’imputato stesso partecipi alle udienze relative al procedimento penale, su sua espressa richiesta, tramite una connessione on-line, laddove sia difeso da un avvocato cui abbia conferito mandato e presente in aula e laddove la connessione gli consenta di seguire lo svolgimento del procedimento, di indicare mezzi di prova e di prendere conoscenza delle prove, di poter essere sentito senza ostacoli tecnici e gli sia garantita una comunicazione efficace e riservata con l’avvocato».

 Sulla questione pregiudiziale

20      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 debba essere interpretato nel senso che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo in videoconferenza.

21      Tale disposizione dispone che gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

22      A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi del considerando 47 della direttiva 2016/343, quest’ultima difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU, compresi il diritto a un processo equo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa [sentenza dell’8 dicembre 2022, HYA e a. (Impossibilità di esaminare testimoni a carico), C‑348/21, EU:C:2022:965, punto 39].

23      La finalità di tale direttiva consiste, come enunciato dai suoi considerando 9 e 10, nel rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, [sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 53].

24      Come risulta dal considerando 33 di detta direttiva, il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si fonda sul diritto a un equo processo, sancito dall’articolo 6 della CEDU, al quale corrispondono, come precisato nelle spiegazioni relative alla Carta, gli articoli 47, secondo e terzo comma, e 48 di tale Carta. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita di queste ultime disposizioni assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [sentenza dell’8 dicembre 2022, HYA (Impossibilità di esaminare testimoni a carico), C‑348/21, EU:C:2022:965, punto 40 e giurisprudenza ivi citata].

25      Orbene, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la comparizione di un imputato riveste un’importanza fondamentale nell’interesse di un processo penale equo, dal momento che l’obbligo di garantire a tale imputato il diritto di essere presente nell’aula d’udienza è, al riguardo, uno degli elementi essenziali dell’articolo 6 della CEDU [sentenza dell’8 dicembre 2022, HYA (Impossibilità di esaminare testimoni a carico), C‑348/21, EU:C:2022:965, punto 41].

26      Inoltre, la Corte ha dichiarato che, in forza del diritto sancito all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, un imputato deve essere in grado di comparire personalmente alle udienze che si tengono nell’ambito del processo cui è sottoposto, senza che tale direttiva imponga agli Stati membri di istituire un obbligo per ogni indagato o imputato di presenziare al proprio processo [v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 40, e dell’8 dicembre 2022, HYA (Impossibilità di esaminare testimoni a carico), C‑348/21, EU:C:2022:965, punti 34 e 36].

27      Ciò posto, dall’articolo 1 di tale direttiva discende che l’obiettivo di quest’ultima è quello di stabilire norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali nonché il diritto degli indagati e imputati di presenziare al proprio processo in tali procedimenti, e non di realizzare un’armonizzazione esaustiva del procedimento penale [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 41).

28      Pertanto, stante la portata limitata dell’armonizzazione operata da detta direttiva e la circostanza che l’articolo 8, paragrafo 1, della stessa, non disciplina la questione se gli Stati membri possono prevedere che l’imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del suo processo penale mediante videoconferenza, una siffatta questione rientra nel diritto nazionale [v., per analogia, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 42).

29      Poiché l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 non disciplina tale questione, tale disposizione non può ostare a che un imputato, che lo richieda espressamente, sia autorizzato a partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza.

30      Rimane il fatto che, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, qualora gli Stati membri consentano all’imputato di esercitare il diritto di presenziare al processo a distanza, le norme da essi previste non possono pregiudicare l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2016/343, ricordato al punto 23 della presente sentenza, che è quello di rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali. Parimenti, tali norme devono difendere i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU, compresi il diritto a un equo processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.

31      A tale proposito, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che la partecipazione al procedimento mediante videoconferenza non è, di per sé, incompatibile con la nozione di processo equo e pubblico, ma che occorre garantire che il singolo possa seguire il procedimento ed essere ascoltato senza ostacoli tecnici e comunicare in modo effettivo e riservato con il suo avvocato (Corte EDU, 2 novembre 2010, Sakhnovski c. Russia, CE:ECHR:2010:1102JUD002127203, § 98).

32      Di conseguenza, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza, dovendo peraltro essere garantito il diritto a un equo processo.

 Sulle spese

33      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza, dovendo peraltro essere garantito il diritto a un equo processo.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.

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