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Document 62022CJ0755

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 gennaio 2024.
Nárokuj s.r.o. contro EC Financial Services, a.s.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud Praha-západ.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Articolo 8 – Obbligo di verifica da parte del creditore del merito creditizio del consumatore – Regolarizzazione di una violazione per effetto dell’esecuzione integrale del contratto di credito – Articolo 23 – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Nullità del contratto di credito e decadenza del diritto del creditore al pagamento degli interessi convenuti – Assenza di conseguenze pregiudizievoli per il consumatore – Responsabilizzazione dei creditori e prevenzione di pratiche irresponsabili nella concessione di crediti ai consumatori.
Causa C-755/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:10

 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

11 gennaio 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Articolo 8 – Obbligo di verifica da parte del creditore del merito creditizio del consumatore – Regolarizzazione di una violazione per effetto dell’esecuzione integrale del contratto di credito – Articolo 23 – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Nullità del contratto di credito e decadenza del diritto del creditore al pagamento degli interessi convenuti – Assenza di conseguenze pregiudizievoli per il consumatore – Responsabilizzazione dei creditori e prevenzione di pratiche irresponsabili nella concessione di crediti ai consumatori»

Nella causa C‑755/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okresní soud Praha-západ (Tribunale circoscrizionale di Praga-Ovest, Repubblica ceca), con decisione del 1o agosto 2022, pervenuta in cancelleria il 13 dicembre 2022, nel procedimento

Nárokuj s.r.o.

contro

EC Financial Services, a.s.,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Piçarra, M. Safjan (relatore), N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Nárokuj s.r.o., da R. Pukl, advokát;

per la EC Financial Services, a.s., da F. Petráš, advokát;

per il governo ceco, da M. Smolek, S. Šindelková e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da P. Ondrůšek e I. Rubene, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Nárokuj s.r.o. e la EC Financial Services, a.s., in merito alla restituzione di somme connesse a un credito che quest’ultima ha concesso a un consumatore.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 7, 9 e 26 della direttiva 2008/48 sono formulati come segue:

«(7)

Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali. (...)

(...)

(9)

È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. (...)

(...)

(26)

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure possono includere, per esempio, l'informazione e l'educazione dei consumatori e anche avvertimenti sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo indebitamento. In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio, e gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse. (…) [I] creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell'arco di una relazione commerciale di lunga data. Le autorità degli Stati membri potrebbero inoltre fornire istruzioni e orientamenti appropriati ai creditori e i consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare le loro obbligazioni contrattuali».

4

L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore», così dispone:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo.

2.   Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, gli Stati membri provvedono affinché il creditore aggiorni le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuti il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito».

5

Ai sensi dell’articolo 23 di detta direttiva, intitolato «Sanzioni»:

«Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».

Diritto ceco

6

L’articolo 86 dello zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (legge n. 257/2016, sul credito al consumo), come modificato dallo zákon č. 96/2022 Sb. (legge n. 96/2022) (in prosieguo: la «legge n. 257/2016, sul credito al consumo»), recita come segue:

«1.   Il creditore, prima della conclusione di un contratto di credito al consumo o della modifica di un’obbligazione derivante da un tale contratto e consistente in un aumento significativo dell’importo totale del credito di consumo, valuta il merito creditizio del consumatore sulla base delle informazioni necessarie, attendibili, sufficienti e proporzionate da lui fornite, e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati che consenta di valutare il merito creditizio del consumatore o da altre fonti. Il creditore eroga il credito al consumo soltanto se dalla valutazione del merito creditizio del consumatore emerge che non sussistono ragionevoli dubbi quanto alla capacità del consumatore di rimborsare il credito.

2.   Il creditore, nel valutare il merito creditizio del consumatore, verifica in particolare la capacità di quest’ultimo di rimborsare le rate periodiche negoziate del credito al consumo, confrontando i redditi e le spese del consumatore e considerando l’adempimento delle obbligazioni relative ai debiti finora assunti. Egli prende in considerazione il valore del patrimonio soltanto se dal contratto di credito al consumo risulta che il credito al consumo dev’essere parzialmente o completamente rimborsato con i proventi della vendita del patrimonio del consumatore, e non mediante rate periodiche, oppure se dalla situazione finanziaria del consumatore emerge che questi è in grado di rimborsare il credito al consumo indipendentemente dal suo reddito».

7

L’articolo 87, paragrafo 1, di tale legge è così formulato:

«Se il creditore eroga il credito al consumo al consumatore in violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, seconda frase, il contratto è nullo. Il giudice rileva la nullità anche d’ufficio. Il consumatore è tenuto a rimborsare il capitale del credito al consumo concesso entro un termine adeguato alle proprie possibilità».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8

Un consumatore ha sottoscritto un credito al consumo per un importo di 50000 corone ceche (CZK) (circa EUR 2000) presso la JET Money s.r.o., società alla quale è succeduta la EC Financial Services. Prima della conclusione di tale contratto, il consumatore ha fornito un certo numero di informazioni relative alla sua situazione personale ed economica. Successivamente, egli ha rimborsato tale credito, versando un importo totale di 85000 CZK (circa EUR 3500), che includeva le spese accessorie a detto credito. Egli non ha sollevato alcuna obiezione rispetto a detto contratto durante il periodo di rimborso dello stesso credito.

9

La Nárokuj, la ricorrente nel procedimento principale, è una società commerciale alla quale il consumatore ha ceduto i crediti che avrebbe potuto far valere nei confronti del creditore in base al contratto di credito al consumo. Dinanzi all’Okresní soud Praha-západ (Tribunale circoscrizionale di Praga-Ovest, Repubblica ceca), il giudice del rinvio, tale società fa valere la nullità di tale contratto in quanto il creditore è venuto meno al suo obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore. Nell’ambito del suo ricorso, fondato su un arricchimento senza causa, essa chiede il pagamento di un importo di 35000 CZK, consistente nella differenza tra l’importo di capitale di detto credito e l’importo rimborsato dal consumatore, maggiorato degli interessi legali di mora.

10

La EC Financial Services, la convenuta nel procedimento principale, ritiene, dal canto suo, che la solvibilità del consumatore sia stata sufficientemente valutata e che, in ogni caso, le norme relative alla tutela dei consumatori non siano applicabili, poiché il credito di cui trattasi nel procedimento principale non è più detenuto da un consumatore, bensì da una società commerciale.

11

Tenuto conto di tali argomenti, il giudice del rinvio si domanda se, alla luce della direttiva 2008/48, un creditore possa essere sanzionato nel caso in cui la violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio di un consumatore prima della conclusione di un contratto di credito non abbia comportato conseguenze pregiudizievoli per quest’ultimo. A tal riguardo, esso indica che, sebbene taluni giudici nazionali abbiano risposto affermativamente a tale questione anche in situazioni in cui il credito in questione era stato rimborsato integralmente e senza obiezioni da parte del consumatore, appare ipotizzabile un’interpretazione contraria, fondata su un bilanciamento degli interessi delle due parti di detto contratto e tenendo conto del fatto che anche il consumatore è responsabile del suo comportamento.

12

Inoltre, il giudice del rinvio osserva che l’articolo 8 della direttiva 2008/48 ha lo scopo di evitare che il consumatore incontri difficoltà finanziarie al momento del rimborso del credito, cosicché si potrebbe ritenere che l’obbligo per il creditore di esaminare il merito creditizio del consumatore costituisca non l’obiettivo principale di tale direttiva, bensì uno strumento per raggiungere tale obiettivo.

13

Peraltro, tale giudice ritiene che il merito creditizio di un consumatore non possa essere valutato isolatamente, sulla base dei soli elementi che il creditore chiede a quest’ultimo, ma che debba esserlo anche in funzione del modo in cui il rapporto contrattuale si è svolto rispetto all’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 2008/48.

14

Infine, occorrerebbe tener conto, in particolare, dei principi di certezza del diritto e di buona fede, in quanto un creditore che ha concesso un credito ad un consumatore che quest’ultimo ha successivamente rimborsato deve poter fare affidamento sul fatto che, con i suoi pagamenti, il consumatore ha saldato il proprio debito contrattuale. Poiché tale consumatore non avrebbe subito alcuna conseguenza dannosa, non sarebbe necessario applicare una sanzione a mero scopo di prevenzione.

15

In tali circostanze, l’Okresní soud Praha-západ (Tribunale circoscrizionale di Praga-Ovest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la [direttiva 2008/48] sia volta a sanzionare il prestatore del credito per l’esame incompleto del merito creditizio del consumatore anche nel caso in cui il consumatore abbia rimborsato per intero il credito non sollevando obiezioni rispetto al contratto durante il periodo di rimborso».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

16

La Commissione europea ritiene che la questione pregiudiziale sia ipotetica, in quanto la premessa sulla quale essa è fondata, ossia che la valutazione del merito creditizio del consumatore interessato non è stata effettuata conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 o alle disposizioni nazionali che recepiscono tale disposizione, è errata. Infatti, la decisione di rinvio non conterrebbe elementi che indichino che tale valutazione è stata effettivamente insufficiente.

17

Occorre, al riguardo, ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenze del 14 luglio 2022, Volkswagen, C‑134/20, EU:C:2022:571, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

18

Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica (v., in tal senso, sentenze del14 luglio 2022, Volkswagen, C‑134/20, EU:C:2022:571, punto 57 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

19

Ciò tuttavia non avviene nella presente causa.

20

Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che i quesiti del giudice del rinvio si basano sull’ipotesi, formulata dalla Nárokuj e contestata dalla EC Financial Services, secondo cui quest’ultima è venuta meno al suo obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore previsto all’articolo 86 della legge n. 257/2016, sul credito al consumo, in particolare per non aver verificato in modo affidabile l’importo effettivo delle spese del consumatore interessato.

21

A tal riguardo, occorre ricordare che la direttiva 2008/48 non enuncia in modo esaustivo le informazioni mediante le quali il creditore deve valutare la solvibilità del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, CA Consumer Finance, C‑449/13, EU:C:2014:2464, punto 36).

22

Di conseguenza, la questione se il creditore, nelle circostanze del procedimento principale, abbia soddisfatto l’obbligo ad esso incombente in forza dell’articolo 8 della direttiva 2008/48 rientra, essenzialmente, in una valutazione dei requisiti previsti a tal fine dal diritto nazionale.

23

Orbene, non spetta alla Corte, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, pronunciarsi sull’interpretazione del diritto nazionale e giudicare se l’interpretazione che ne dà il giudice del rinvio sia corretta, dal momento che, nell’ambito di tale procedimento, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti e del diritto nazionale rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale [v., in tal senso, sentenze del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del prestito), C‑565/21, EU:C:2023:212, punto 37 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 4 maggio 2023, Bundesrepublik Deutschland (Cassa elettronica giudiziaria), C‑60/22, EU:C:2023:373, punto 40 e giurisprudenza ivi citata].

24

In tali circostanze, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione richiesta della direttiva 2008/48 non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale o, ancora, che il problema sollevato sia di natura ipotetica, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 18 della presente sentenza.

25

Ne consegue che la questione pregiudiziale è ricevibile, fermo restando che spetterà al giudice del rinvio verificare se, nel procedimento principale, il creditore sia effettivamente venuto meno all’obbligo ad esso incombente in forza dell’articolo 8 della direttiva 2008/48.

Nel merito

26

Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che, qualora il creditore abbia violato il suo obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, tale creditore sia sanzionato, conformemente al diritto nazionale, con la nullità del contratto di credito al consumo e la decadenza del suo diritto al pagamento degli interessi convenuti, anche quando tale contratto sia stato integralmente eseguito dalle parti e il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione.

27

In via preliminare, occorre osservare che la circostanza che la controversia principale contrapponga unicamente professionisti non osta all’applicazione della direttiva 2008/48 nell’ambito di tale controversia. Infatti, la Corte ha già dichiarato che l’ambito di applicazione di tale direttiva dipende non dall’identità delle parti della controversia di cui trattasi, bensì dalla qualità delle parti del contratto di credito (sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702, punto 20).

28

Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che il credito oggetto della controversia principale è fondato su un’obbligazione di restituzione sorta dalla risoluzione del contratto di credito al consumo concluso tra un consumatore e la JET Money, alla quale è succeduta la EC Financial Services, e che tale credito è stato ceduto da tale consumatore alla Nárokuj dopo il rimborso del credito.

29

Ciò precisato, occorre rilevare che gli interrogativi del giudice del rinvio possono essere intesi come vertenti sia sull’eventuale regolarizzazione di un’asserita violazione dell’articolo 8 della direttiva 2008/48 per effetto dell’esecuzione integrale del contratto di credito, sia sulla conformità all’articolo 23 di tale direttiva delle misure previste dal diritto ceco per sanzionare una siffatta violazione. Al fine di fornire una risposta utile alla questione pregiudiziale, occorre affrontare questi due aspetti uno dopo l’altro.

30

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’eventuale regolarizzazione di una violazione dell’articolo 8 della direttiva 2008/48 per effetto dell’esecuzione integrale del contratto di credito, occorre ricordare che, per interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera di quest’ultimo, ma anche del suo contesto e, in particolare, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esso fa parte [v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di consumatore), C‑570/21, EU:C:2023:456, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].

31

Dalla formulazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 risulta che il creditore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore prima della conclusione di un contratto di credito. La Corte ha già sottolineato il carattere precontrattuale di tale obbligo (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, CA Consumer Finance, C‑449/13, EU:C:2014:2464, punto 45).

32

Questa sola circostanza non consente tuttavia di stabilire se, ed eventualmente a quali condizioni, l’esecuzione integrale del contratto di credito possa porre rimedio all’esistenza di una violazione dell’obbligo del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore, tanto più che la direttiva 2008/48 non determina né il modo in cui il creditore deve adempiere tale obbligo (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, CA Consumer Finance, C‑449/13, EU:C:2014:2464, punto 36), né gli obblighi imposti a quest’ultimo in funzione del risultato della valutazione (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, Schyns, C‑58/18, EU:C:2019:467, punti 4243).

33

Quanto all’esame degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/48, da una giurisprudenza costante risulta che l’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore previsto dall’articolo 8 di quest’ultima, in quanto mira a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo di detta direttiva, che consiste, come risulta dai considerando 7 e 9 di quest’ultima, nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa e imperativa in un certo numero di settori chiave, la quale è considerata necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (sentenze del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, punto 42, e del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 21).

34

Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, alla luce del considerando 26 della direttiva 2008/48, tale obbligo mira altresì a responsabilizzare i creditori nonché ad evitare la concessione di prestiti a consumatori non solvibili [v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, CA Consumer Finance, C‑449/13, EU:C:2014:2464, punto 35; del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 20, nonché del 10 giugno 2021, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg), C‑303/20, EU:C:2021:479, punto 28].

35

Ne deriva, da un lato, che l’obbligo del creditore consistente nel valutare la solvibilità del consumatore tende a prevenire il semplice rischio di sovraindebitamento o di insolvenza risultante da una verifica insufficiente della capacità e della propensione di quest’ultimo a rimborsare il credito. Orbene, siffatte conseguenze finanziarie della conclusione di un contratto di credito sulla situazione del consumatore possono parimenti prodursi dopo il rimborso del credito.

36

Dall’altro lato, la responsabilizzazione dei creditori e la prevenzione di pratiche irresponsabili nella concessione di crediti ai consumatori contribuiscono in modo essenziale al buon funzionamento del mercato del credito al consumo. Poiché tali finalità sono indipendenti dalla situazione o dal comportamento di un determinato consumatore, esse non sono conseguite per il solo fatto dell’esecuzione integrale del contratto di credito concluso da quest’ultimo. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte del creditore, dell’obbligo ad esso incombente in forza dell’articolo 8 della direttiva 2008/48 e potrebbe privare tale disposizione del suo effetto utile.

37

Ne consegue che un’analisi fondata sulle finalità dell’articolo 8 della direttiva 2008/48 consente di concludere che una violazione dell’obbligo consistente, per il creditore, nel verificare il merito creditizio del consumatore, previsto da tale disposizione, non può essere sanata per il solo fatto dell’esecuzione integrale del contratto di credito. La circostanza che il consumatore non abbia mosso alcuna obiezione rispetto a tale contratto durante il periodo di rimborso è irrilevante.

38

Occorre inoltre precisare che le constatazioni di cui al punto precedente non sono rimesse in discussione dal punto 279 della sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a. (C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014), in cui la Corte ha dichiarato che, poiché l’esecuzione di un contratto costituisce il meccanismo naturale di estinzione delle obbligazioni contrattuali e in assenza di disposizioni specifiche al riguardo, un consumatore non può più avvalersi del diritto di recesso riconosciutogli dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 una volta che il contratto di credito sia stato integralmente eseguito dalle parti e che le obbligazioni reciproche derivanti da tale contratto siano, per questo, cessate.

39

Infatti, la circostanza che, dopo l’esecuzione integrale del contratto di credito, le parti di quest’ultimo non siano più in condizione di far valere obblighi reciproci derivanti da tale contratto non incide sull’esistenza di un credito fondato su un obbligo di restituzione dell’indebito sorto dall’applicazione di una normativa nazionale che sanziona, conformemente a quanto richiesto dall’articolo 23 di tale direttiva, la violazione dell’obbligo, per il creditore, di verificare il merito creditizio del consumatore, previsto dall’articolo 8 di detta direttiva.

40

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la configurazione del regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/48, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 23 di detta direttiva, tale regime deve essere definito in modo tale che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive [v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg), C‑303/20, EU:C:2021:479, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].

41

A tal fine, la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono, garantendo un effetto realmente dissuasivo senza tuttavia eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dall’articolo 8 della direttiva 2008/48 [v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 26, e del 14 ottobre 2021, Landespolizeidirektion Steiermark (Apparecchi automatici per il gioco d’azzardo), C‑231/20, EU:C:2021:845, punto 45].

42

Sebbene spetti al giudice del rinvio, il solo competente ad interpretare e applicare il diritto nazionale, verificare se, alla luce di tutte le circostanze della controversia principale, le sanzioni di cui trattasi soddisfino i requisiti di cui al punto precedente, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può nondimeno fornirgli precisazioni al fine di guidarlo nella sua valutazione (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punti 2728).

43

Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, secondo il diritto ceco, la violazione dell’obbligo consistente, per il creditore, nel valutare il merito creditizio del consumatore, previsto all’articolo 86 della legge n. 257/2016, sul credito al consumo, è sanzionata con la nullità del contratto di credito, quale prevista all’articolo 87, paragrafo 1, di tale legge, la quale comporta la decadenza del diritto del creditore al pagamento degli interessi convenuti.

44

Il giudice del rinvio, nonché la EC Financial Services e la Commissione, ritengono, in sostanza, che, qualora il contratto di credito sia stato integralmente eseguito senza che il consumatore abbia subito conseguenze pregiudizievoli, l’imposizione di una siffatta sanzione sia sproporzionata in quanto andrebbe oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi della direttiva 2008/48.

45

A tal riguardo, occorre rilevare che spetta agli Stati membri tenere debitamente conto, in sede di istituzione di un regime adeguato di sanzioni applicabili in caso di violazione, da parte del creditore, degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2008/48, dell’entità del danno che la condotta del creditore ha causato al consumatore (v., per analogia, sentenza del 16 aprile 2015, UPC Magyarország, C‑388/13, EU:C:2015:225, punto 58). Qualora sia possibile una scelta tra più misure altrettanto idonee alla realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale direttiva, occorre, in forza del principio di proporzionalità, ricorrere alla meno restrittiva, fermo restando che, in ogni caso, gli inconvenienti causati dalla misura di cui trattasi non devono essere sproporzionati rispetto a tali obiettivi (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell’Economia e delle Finanze, C‑452/20, EU:C:2022:111, punti 3738 nonché giurisprudenza ivi citata).

46

A tal riguardo, nell’ipotesi in cui un contratto di credito sottoscritto da un consumatore sia stato integralmente eseguito senza che tale consumatore abbia subito conseguenze pregiudizievoli nel corso o a seguito di tale esecuzione, resta comunque fermo che, come risulta dai punti 33 e 34 della presente sentenza, l’obbligo previsto all’articolo 8 della direttiva 2008/48 mira non solo a tutelare i consumatori contro simili rischi, ma anche a responsabilizzare i creditori e ad evitare la concessione di prestiti a consumatori non solvibili.

47

Alla luce di questa duplice finalità, la Corte ha già dichiarato che, tenuto conto dell’importanza essenziale che tale obbligo riveste nel contesto della direttiva 2008/48, la sua violazione può essere sanzionata, conformemente al diritto nazionale, con la decadenza del diritto del creditore agli interessi [v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg)C‑303/20, EU:C:2021:479, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

48

Peraltro, la Corte ha già dichiarato, in una causa riguardante la stessa normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, che una sanzione che implica, in caso di violazione dell’obbligo di valutare la solvibilità del consumatore, la decadenza del diritto del creditore agli interessi convenuti appare adeguata alla gravità della violazione che essa reprime (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 30).

49

Orbene, occorre rilevare, da un lato, che subordinare l’applicazione di una sanzione che implica la nullità del contratto di credito nonché la decadenza dal diritto, per il creditore, di ottenere il pagamento degli interessi convenuti alla condizione che il consumatore abbia subito una conseguenza pregiudizievole potrebbe favorire l’inosservanza, da parte dei creditori, dell’obbligo loro incombente in forza dell’articolo 8 della direttiva 2008/48. Infatti, questi ultimi potrebbero essere in tal modo incentivati a non procedere ad una valutazione sistematica ed esaustiva del merito creditizio di tutti i consumatori ai quali concedono crediti, il che sarebbe contrario agli obiettivi di responsabilizzazione dei creditori e di prevenzione di pratiche irresponsabili al momento della concessione di crediti ai consumatori. Una siffatta interpretazione potrebbe, del resto, pregiudicare il carattere realmente dissuasivo della sanzione prevista.

50

Dall’altro lato, se è vero che la sanzione di cui trattasi nel procedimento principale può, in quanto comporta la risoluzione del contratto di credito, produrre senza alcun dubbio gravi conseguenze nei confronti del creditore, questa sola circostanza non implica che quest’ultimo subisca necessariamente inconvenienti sproporzionati rispetto alla duplice finalità perseguita dall’articolo 8 della direttiva 2008/48 né, come sostiene la EC Financial Services nelle sue osservazioni scritte, che il rischio di essere esposto a tali conseguenze anche dopo il rimborso del credito costituisca una violazione della libertà d’impresa.

51

Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, il principio di proporzionalità non osta a che uno Stato membro scelga di sanzionare la violazione delle disposizioni nazionali che garantiscono la trasposizione dell’articolo 8 della direttiva 2008/48 mediante la nullità del contratto di credito e la decadenza del diritto del creditore al pagamento degli interessi convenuti, anche quando il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione.

52

Con la motivazione suesposta, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, qualora il creditore abbia violato il suo obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, tale creditore sia sanzionato, conformemente al diritto nazionale, con la nullità del contratto di credito al consumo e la decadenza del suo diritto al pagamento degli interessi convenuti, anche quando tale contratto sia stato integralmente eseguito dalle parti e il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio,

 

devono essere interpretati nel senso che:

 

essi non ostano a che, qualora il creditore abbia violato il suo obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, tale creditore sia sanzionato, conformemente al diritto nazionale, con la nullità del contratto di credito al consumo e la decadenza del suo diritto al pagamento degli interessi convenuti, anche quando tale contratto sia stato integralmente eseguito dalle parti e il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il ceco.

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