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Document 62022CC0308

Conclusioni dell’avvocato generale L. Medina, presentate il 28 settembre 2023.


Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:716

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 28 settembre 2023 ( 1 )

Causa C‑308/22

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

contro

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

con l’intervento di:

Corteva Agriscience, già Dow AgroScience BV (Dow)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari – Valutazione ai fini dell’autorizzazione – Articolo 36 – Articolo 44 – Discrezionalità dello Stato membro interessato per quanto concerne la valutazione dello Stato membro relatore zonale che ha esaminato la domanda – Obbligo di tenere conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche, anche se non incorporate in documenti d’orientamento – Principio di precauzione»

1.

Con la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi) chiede l’interpretazione, in particolare, dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ( 2 ). Il ricorso nel procedimento principale è stato proposto dalla Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) nei confronti del College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (autorità competente per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi, Paesi Bassi; in prosieguo: il «CTB»), in relazione al rigetto, da parte di quest’ultimo, dell’opposizione della PAN Europe avverso la decisione del CTB di estendere l’autorizzazione del prodotto fitosanitario Closer, contenente la sostanza attiva sulfoxaflor.

2.

Come sottolineato dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), «[l]’inquinamento da [prodotti fitosanitari (pesticidi)] guida la perdita di biodiversità in Europa. Esso provoca un elevato declino delle popolazioni di insetti, minacciando il ruolo fondamentale che svolgono nella produzione alimentare», mentre «l’esposizione dell’uomo a pesticidi chimici è legata a malattie croniche quali il cancro e a malattie cardiache, respiratorie e neurologiche» ( 3 ). L’importanza della presente causa risiede nel fatto che essa solleva la questione se gli Stati membri, in sede di adozione della decisione di concedere o rifiutare l’autorizzazione di prodotti fitosanitari, debbano poter prendere in considerazione le più recenti conoscenze scientifiche e tecniche per quanto concerne l’impatto dei prodotti fitosanitari sulle nostre vite.

3.

A tal riguardo, in base all’agenda del Green Deal europeo (in particolare della strategia «Dal produttore al consumatore»), l’Unione europea mira a ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari chimici del 50% entro il 2030, al fine di «garantire un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente». Occorre osservare, a tal riguardo, che, secondo le stime del Parlamento europeo, nel 2018 vi erano fino a 500 prodotti fitosanitari differenti autorizzati e commercializzati nell’Unione europea ( 4 ). È in tale contesto che tenterò di affrontare le questioni sollevate dalla domanda di rinvio pregiudiziale in esame.

4.

La presente causa è connessa alle cause riunite C‑309/22 e C‑310/22, PAN Europe (Valutazione delle proprietà di interferente endocrino), che traggono origine da rinvii pregiudiziali effettuati dallo stesso giudice nazionale. Anche le mie conclusioni in tali cause sono presentate oggi, e dovrebbero essere lette congiuntamente con le presenti.

I. Contesto normativo

A.   Regolamento n. 1107/2009

5.

L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e scopo», ai paragrafi 3 e 4 prevede quanto segue:

«3.   Scopo del presente regolamento è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola.

4.   Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l’ambiente. In particolare, non si impedisce agli Stati membri di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio comportano per la salute umana e animale o l’ambiente».

6.

L’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Criteri di approvazione delle sostanze attive», ai paragrafi da 1 a 4 così dispone:

«1.   Una sostanza attiva è approvata conformemente all’allegato II se, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, si può prevedere che, tenuto conto dei criteri di approvazione indicati nei punti 2 e 3 del suddetto allegato, i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

La valutazione della sostanza attiva accerta, in primo luogo, se siano soddisfatti i criteri di approvazione di cui ai punti da 3.6.2 a 3.6.4 e al punto 3.7 dell’allegato II. In caso affermativo, la valutazione prosegue per verificare se siano soddisfatti gli altri criteri di approvazione di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato II.

2.   I residui dei prodotti fitosanitari, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d’impiego, soddisfano i seguenti requisiti:

a)

non hanno alcun effetto nocivo né sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o sulla salute animale, prendendo in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici noti, quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall’[Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo: l’«EFSA»)] per valutarli, né sulle acque sotterranee;

b)

non hanno alcun effetto inaccettabile sull’ambiente.

Per i residui rilevanti dal punto di vista tossicologico, ecotossicologico, ambientale o della loro presenza nell’acqua potabile, occorrono metodi analitici d’uso corrente per determinarli. Devono essere comunemente disponibili standard analitici.

3.   Un prodotto fitosanitario, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di condizioni realistiche d’impiego, soddisfa i requisiti seguenti:

a)

è sufficientemente efficace;

b)

non ha alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o animale, direttamente o attraverso: l’acqua potabile (tenuto conto delle sostanze derivanti dal trattamento dell’acqua potabile), gli alimenti, i mangimi o l’aria; né ha conseguenze sul luogo di lavoro o attraverso altri effetti indiretti, prendendo in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici noti, quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall’[EFSA] per valutarli, né sulle acque sotterranee;

c)

non ha alcun effetto inaccettabile sui vegetali o sui prodotti vegetali;

d)

non provoca ai vertebrati da combattere sofferenze e dolore non necessari;

e)

non ha alcun effetto inaccettabile sull’ambiente, tenendo conto in particolare, quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall’[EFSA] per valutare detti effetti:

(…)

4.   I requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono valutati alla luce dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6».

7.

Il capo III del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Prodotti fitosanitari», contiene una sezione 1 concernente l’«Autorizzazione», la cui sottosezione 1 si occupa di «Requisiti e contenuto».

8.

L’articolo 29 di tale regolamento, che figura nella suddetta sottosezione, è intitolato «Requisiti per l’autorizzazione all’immissione sul mercato» e dispone quanto segue:

«1.   Fatto salvo l’articolo 50, un prodotto fitosanitario è autorizzato soltanto se, in base ai principi uniformi di cui al paragrafo 6, soddisfa i seguenti requisiti:

a)

le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti in esso contenuti sono stati approvati;

(…)

c)

i coformulanti in esso contenuti non sono inclusi nell’allegato III;

(…)

e)

alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, esso soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 3;

(…)

2.   Il richiedente dimostra che i requisiti previsti dal paragrafo 1, lettere da a) a h), sono soddisfatti.

3.   Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a h), è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o ufficialmente riconosciuti, effettuati in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti, rispetto all’impiego del prodotto fitosanitario in questione, e rappresentative delle condizioni che prevalgono nella zona in cui il prodotto deve essere utilizzato.

(…)».

9.

La sottosezione 2 della medesima sezione 1 del capo III del regolamento n. 1107/2009, intitolata «Procedura», contiene, in particolare, l’articolo 36.

10.

L’articolo 36 del suddetto regolamento, intitolato «Esame dell’autorizzazione», stabilisce quanto segue:

«1. Lo Stato membro che esamina la domanda esegue una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, utilizzando i documenti d’orientamento disponibili al momento della domanda. Dà a tutti gli Stati membri della stessa zona la possibilità di presentare osservazioni, di cui si tiene conto nella valutazione.

Detto Stato membro applica i principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 29, paragrafo 6, al fine di stabilire, per quanto possibile, se il prodotto fitosanitario, usato conformemente all’articolo 55 e in realistiche condizioni d’impiego, rispetti i requisiti previsti dall’articolo 29 nella stessa zona.

Lo Stato membro che esamina la domanda mette la sua valutazione a disposizione degli altri Stati membri della stessa zona. Il formato del rapporto di valutazione è definito secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 79, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri interessati concedono o rifiutano l’autorizzazione, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32, sulla base delle conclusioni della valutazione effettuata dallo Stato membro che ha esaminato la domanda.

3. In deroga al paragrafo 2 e fatto salvo il diritto [dell’Unione], possono essere imposte condizioni appropriate in relazione ai requisiti di cui all’articolo 31, paragrafi 3 e 4, e altre misure di mitigazione del rischio, derivanti dalle particolari condizioni d’uso.

Qualora le preoccupazioni di uno Stato membro in relazione alla salute umana o degli animali o all’ambiente non possano essere dissipate con l’introduzione delle misure nazionali di mitigazione del rischio di cui al primo comma, uno Stato membro può rifiutare l’autorizzazione del prodotto fitosanitario nel suo territorio se, a motivo delle sue condizioni ambientali o agricole specifiche, ha fondate ragioni per ritenere che il prodotto in questione comporti ancora un rischio inaccettabile per la salute umana o degli animali o per l’ambiente.

Tale Stato membro informa immediatamente il richiedente e la Commissione della sua decisione, e fornisce una motivazione tecnica o scientifica al riguardo.

Gli Stati membri prevedono la possibilità d’impugnare la decisione di rifiuto dell’autorizzazione di tali prodotti dinanzi ai giudici nazionali o ad altri organi di ricorso».

11.

La sottosezione 4, della sezione 1 del capo III del regolamento n. 1107/2009, intitolata «Rinnovo, revoca e modifica», contiene, in particolare, l’articolo 44.

12.

L’articolo 44 di tale regolamento, intitolato «Revoca o modifica di un’autorizzazione», così dispone:

«1. Gli Stati membri possono riesaminare un’autorizzazione in qualunque momento, qualora vi sia motivo di ritenere che uno dei requisiti previsti dall’articolo 29 non sia più rispettato.

(…)

2. Lo Stato membro che intenda revocare o modificare un’autorizzazione ne informa il titolare e dà a questi la possibilità di presentare osservazioni o ulteriori informazioni.

3. Lo Stato membro revoca o modifica l’autorizzazione, a seconda dei casi, se:

a)

i requisiti di cui all’articolo 29 non sono, o non sono più, rispettati;

b)

sono state fornite informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base è stata concessa l’autorizzazione;

c)

non è stata rispettata una delle condizioni previste nell’autorizzazione;

d)

in base all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, i modi di utilizzazione e i quantitativi impiegati possono essere modificati; o

e)

il titolare dell’autorizzazione non adempie agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

4. Lo Stato membro che revochi o modifichi un’autorizzazione conformemente al paragrafo 3 ne informa immediatamente il titolare dell’autorizzazione, gli altri Stati membri, la Commissione [europea] e [l’EFSA]. Gli altri Stati membri appartenenti alla stessa zona revocano o modificano l’autorizzazione di conseguenza, tenendo conto delle condizioni nazionali e delle misure di mitigazione del rischio, salvo nei casi in cui sia stato applicato l’articolo 36, paragrafo 3, secondo, terzo o quarto comma. Se del caso, si applica l’articolo 46».

II. Breve esposizione dei fatti, del procedimento principale e delle questioni pregiudiziali

13.

Closer è un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva sulfoxaflor. Il sulfoxaflor è stato approvato nell’Unione europea come sostanza attiva ai sensi del regolamento n. 1107/2009 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 ( 5 ).

14.

Il 30 aprile 2015 la Dow AgroScience BV (in prosieguo: la «Dow») ha presentato nei Paesi Bassi una domanda di estensione dell’autorizzazione di Closer per l’applicazione in colture aperte di cavolo e patate. Essa ha inoltre presentato la stessa domanda, per quanto riguarda la zona centrale (comprensiva dei Paesi Bassi), in Belgio, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia e Regno Unito.

15.

L’Irlanda ha valutato la domanda, in qualità di Stato membro relatore zonale, sulla base del documento d’orientamento dell’EFSA del 2002 ( 6 ) e ha concluso la valutazione nel 2016. Tuttavia, l’Irlanda non si è avvalsa del «nuovo» (all’epoca) documento d’orientamento del 2013 per la valutazione dei rischi per le api ( 7 ), messo a punto dall’EFSA su domanda della Commissione al fine di valutare i rischi per le api.

16.

Sulla base della valutazione del rischio effettuata dall’Irlanda, il CTB ha deciso, con decisione del 5 aprile 2019, di estendere l’autorizzazione di Closer al fine di includervi l’uso richiesto, aggiungendo la seguente frase limitativa: «Pericoloso per api e bombi. Al fine di proteggere le api ed altri insetti impollinatori, non applicare questo prodotto durante la fioritura delle colture o su colture non fiorite quando attivamente visitate da api e bombi. L’applicazione è permessa soltanto dopo la fioritura delle colture di patate. Non utilizzare questo prodotto in prossimità di piante autodisseminanti. Eliminare le piante autodisseminanti prima della loro fioritura».

17.

La PAN Europe ha presentato opposizione avverso la decisione del 5 aprile 2019. Con decisione del 5 febbraio 2020 (in prosieguo: la «decisione controversa»), il CTB ha dichiarato infondata l’opposizione. La PAN Europe ha presentato un ricorso avverso quest’ultima decisione dinanzi al giudice del rinvio, chiedendone l’annullamento.

18.

Dinanzi al giudice del rinvio, la PAN Europe sostiene che il CTB non avrebbe dovuto estendere l’autorizzazione di Closer all’uso richiesto sul mercato dei Paesi Bassi. Essa fa valere che la valutazione dell’Irlanda, alla quale il CTB si è conformato, non era basata su conoscenze scientifiche e tecniche attuali. Il documento d’orientamento del 2002 sarebbe obsoleto e non si occuperebbe degli effetti subletali, degli effetti cronici, dell’esposizione attraverso piante infestanti, degli effetti sulla riproduzione e degli effetti sui bombi e sulle api solitarie Secondo PAN Europe, poiché il documento d’orientamento del 2002 è obsoleto, come dimostrato dal fatto che si è reso necessario aggiornarlo e pubblicare il documento d’orientamento del 2013, che contiene nuove conoscenze scientifiche, la valutazione avrebbe dovuto basarsi su quest’ultimo. Essa sostiene che, nella pratica, diversi Stati membri non accettano il documento d’orientamento del 2013, poiché, per effetto di esso, taluni prodotti fitosanitari potrebbero essere vietati.

19.

La PAN Europe ritiene che, non avendo tenuto conto del documento d’orientamento del 2013, il CTB abbia pregiudicato l’elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente perseguito dal regolamento n. 1107/2009. Essa sottolinea che tale documento era disponibile sin dalla sua pubblicazione, nel 2013, e che il suddetto regolamento non esige che la maggioranza degli Stati membri accetti un documento d’orientamento affinché esso possa trovare applicazione. La PAN Europe osserva che il Belgio applica il documento d’orientamento del 2013 sin dal novembre 2016.

20.

A differenza dell’estensione dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario Closer, l’approvazione della sostanza attiva sulfoxaflor, nel 2015, si basava sul documento d’orientamento del 2013. Sulla base dei dati forniti dalla Dow, sono stati individuati rischi elevati per le api. Detti dati non sono stati tenuti in considerazione nella valutazione di cui trattasi. Se il CTB ne avesse tenuto conto, avrebbe constatato gli stessi rischi. La restrizione imposta è insufficiente e, inoltre, non applicabile, non attuabile e non controllabile. Dal principio di precauzione discende che, in caso di incertezza sugli effetti, occorrono più ricerche prima di poter autorizzare un prodotto fitosanitario.

21.

Ritenendo che la soluzione della controversia nel procedimento principale richieda l’interpretazione dell’articolo 36 del regolamento n. 1107/2009 e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se lo Stato membro interessato, che, sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento [n.] 1107/2009, decide sull’autorizzazione di un prodotto fitosanitario, disponga di un margine per discostarsi dalla valutazione dello Stato membro relatore zonale, che ha esaminato la domanda in forza dell’articolo 36, paragrafo 1, [di tale regolamento] e, in tal caso, di quale margine disponga.

2)

Qualora la risposta alla prima questione sia che per lo Stato membro interessato non c’è margine oppure sussiste solo un margine limitato, in che modo si concretizzi allora il diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Se in tal caso la correttezza della valutazione dello Stato membro relatore zonale possa essere integralmente messa in discussione dinanzi al giudice nazionale dello Stato membro interessato.

3)

Qualora lo Stato membro interessato, o l’autorità giurisdizionale di detto Stato membro, pervenga alla conclusione che la valutazione dello Stato membro relatore zonale è inficiata da difetto di motivazione, in che misura lo Stato membro interessato sia tenuto a coinvolgere lo Stato membro relatore zonale nella realizzazione di una valutazione sufficientemente motivata.

4)

Se lo Stato membro relatore zonale possa limitarsi ad una valutazione basata unicamente su orientamenti già adottati, anche se le conoscenze scientifiche e tecniche in essi incorporate non sono più del tutto attuali.

5)

In caso di risposta negativa alla questione precedente, se lo Stato membro relatore zonale possa allora limitarsi a fondarsi su conoscenze scientifiche e tecniche contenute in orientamenti già messi a punto, ma non ancora adottati, o se lo Stato membro relatore zonale debba prendere in considerazione tutte le conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, anche se non incorporate in orientamenti».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

22.

La PAN Europe, la Corteva Agriscience (già Dow AgroScience BV), i governi tedesco ed ellenico, l’Irlanda, il governo dei Paesi Bassi e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Non si è tenuta udienza.

IV. Valutazione

23.

Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni verteranno unicamente sulla prima, quarta e quinta questione pregiudiziale.

A.   Introduzione

24.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se lo Stato membro interessato, allorché decide sull’autorizzazione di un prodotto fitosanitario, disponga di un margine per discostarsi dalla valutazione del rischio effettuata dallo Stato membro relatore zonale, (in prosieguo: lo «Stato membro relatore»), in cooperazione con gli altri Stati membri della zona, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009. Con la quarta e la quinta questione si chiede quale tipo di documenti d’orientamento e conoscenze scientifiche e tecniche debbano essere prese in considerazione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 nella valutazione del rischio da parte dello Stato membro relatore.

25.

Nell’ambito di tali questioni, la Corte è chiamata a fornire indicazioni sulla tensione manifestatasi tra l’obiettivo del regolamento n. 1107/2009 «di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente» e la rigorosa applicazione delle procedure previste dal suddetto regolamento da parte degli Stati membri. Occorre aggiungere che la presente causa non è un caso isolato. In altri Stati membri (ad esempio in Francia), le stesse questioni relative alla medesima sostanza attiva e al medesimo prodotto fitosanitario hanno dato luogo a controversie. Nel 2017, il tribunal administrafi de Nice (Tribunale amministrativo di Nizza, Francia) ha sospeso l’autorizzazione di due prodotti fitosanitari fabbricati dalla Dow Chemical, adducendo incertezze sui rischi ambientali, compresi i loro effetti sulle api ( 8 ). La pronuncia interlocutoria di quel giudice ha sovvertito la decisione dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Agenzia per la sicurezza sanitaria degli alimenti, dell’ambiente e del lavoro; in prosieguo: l’«ANSES») di autorizzare i prodotti fitosanitari Closer (il prodotto di cui trattasi nella presente causa) e Transform, che contengono la sostanza attiva sulfoxaflor (anch’essa oggetto della presente causa). Il sorgere della controversia si deve a organizzazioni ambientali le quali hanno sostenuto che, in Francia, i prodotti summenzionati erano oggetto di una graduale eliminazione, poiché rappresentavano potenziali fattori di declino delle popolazioni di api. Come indicato in precedenza, l’Unione europea ha approvato il sulfoxaflor nel 2015. In seguito, l’ANSES ha autorizzato l’uso di Closer, che contiene sulfoxaflor, su cereali a paglia quali il frumento, nonché su colture ortofrutticole, ma lo ha vietato su colture che attraggono insetti impollinatori e su tutte le colture durante i periodi di fioritura, rilevando i suoi potenziali effetti tossici sulle api.

B.   Prima questione

26.

Alla luce dei problemi sollevati nei paragrafi da 18 a 20 delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio chiede se lo Stato membro interessato (nel caso di specie i Paesi Bassi), allorché decide sull’autorizzazione di un prodotto fitosanitario, sia autorizzato a discostarsi dalla valutazione effettuata dallo Stato membro relatore (nel caso di specie l’Irlanda) ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009.

27.

Il giudice del rinvio osserva che l’articolo 36, paragrafo 2, di tale regolamento sembra indicare che lo Stato membro interessato sia tenuto, in linea di principio, a basare la propria decisione di autorizzazione sulle conclusioni della valutazione dello Stato membro relatore.

28.

Il giudice del rinvio rileva che, sebbene l’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009 disponga che, in deroga al paragrafo 2, possono essere imposte condizioni appropriate in relazione ai requisiti di cui all’articolo 31, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, e altre misure di mitigazione del rischio, queste devono derivare dalle particolari condizioni d’uso. Tuttavia, nella causa di cui al procedimento principale, la questione è se lo Stato membro interessato sia autorizzato, in sede di esame di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario sul suo territorio, a effettuare la propria valutazione sulla base di altre conoscenze scientifiche e tecniche pertinenti (in particolare su un documento d’orientamento più recente rispetto a quello utilizzato dallo Stato membro relatore). Dalla decisione di rinvio risulta che, secondo il giudice del rinvio, l’obbligo di considerare come un dato di fatto la valutazione dello Stato membro relatore non sarebbe compatibile con il principio di precauzione. Esso ha pertanto ritenuto logico che lo Stato membro interessato non sia automaticamente tenuto a conformarsi alla valutazione dello Stato membro relatore.

29.

A mio avviso, è utile ricordare brevemente la procedura di autorizzazione zonale dei prodotti fitosanitari, quale definita agli articoli 33 e seguenti del regolamento n. 1107/2009.

30.

Ai sensi di tale procedura, il richiedente indica lo Stato membro che, a suo avviso, dovrebbe svolgere la funzione di relatore. Una volta accettata l’indicazione, il richiedente presenta allo Stato membro relatore una domanda di autorizzazione zonale, indicando in quali altri Stati membri della zona in questione intenda presentare una domanda ( 9 ). Il richiedente presenta una domanda a tutti gli Stati membri interessati, contemporaneamente. La documentazione necessaria è indicata all’articolo 33 del regolamento n. 1107/2009.

31.

In seguito, lo Stato membro relatore valuta la domanda ai sensi dell’articolo 35 del suddetto regolamento. Esso è tenuto a eseguire «una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, utilizzando i documenti d’orientamento disponibili al momento della domanda» ( 10 ).

32.

Lo Stato membro relatore è tenuto ad applicare principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari ( 11 ), al fine di stabilire, per quanto possibile, se il prodotto fitosanitario, usato conformemente all’articolo 55 e in realistiche condizioni d’impiego, rispetti i requisiti previsti dall’articolo 29 nella stessa zona ( 12 ).

33.

Gli Stati membri interessati sospendono la loro valutazione della domanda fino al completamento della valutazione da parte dello Stato membro relatore ( 13 ).

34.

Nel corso della sua valutazione, lo Stato membro relatore elabora un progetto di rapporto di valutazione e lo trasmette agli Stati membri di tale zona affinché possano presentare osservazioni ( 14 ). Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, lo Stato membro relatore decide, per il suo territorio, se concedere o rifiutare l’autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione e adotta il rapporto di valutazione. Esso trasmette quindi tale rapporto e una copia dell’autorizzazione agli altri Stati membri della zona.

35.

In seguito, gli Stati membri interessati decidono in merito alla domanda ai sensi dell’articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1107/2009 entro centoventi giorni dal ricevimento del rapporto e della copia dell’autorizzazione ( 15 ).

36.

Nel contesto del regime di autorizzazione, quale descritto in precedenza, mi occuperò ora dell’interpretazione dell’articolo 36 di tale regolamento, oggetto della presente causa.

37.

Nel considerando 12 del regolamento n. 1107/2009 si precisa che l’EFSA «si occupa della valutazione del rischio», mentre la Commissione «dovrebbe assumersi la responsabilità della gestione del rischio e prendere la decisione definitiva sulla sostanza attiva». La formulazione dell’articolo 36 di tale regolamento suggerisce l’esistenza di un’analoga divisione di ruoli per quanto concerne la procedura di autorizzazione dei prodotti fitosanitari: in tal caso è lo Stato membro relatore che «si occupa della valutazione del rischio», mentre lo Stato membro interessato «[assume] la responsabilità della gestione del rischio e [prende] la decisione definitiva [sul prodotto di cui trattasi]» per quanto concerne il proprio territorio. Al fine di rispondere alla questione del giudice del rinvio occorre stabilire, in primo luogo, la natura del rapporto tra questi due ruoli.

38.

L’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009 prevede che lo Stato membro interessato concede o rifiuta l’autorizzazione «sulla base delle conclusioni della valutazione» effettuata dallo Stato membro relatore. L’espressione «sulla base [di]» istituisce una connessione tra le due fasi procedurali e caratterizza il rapporto tra il ruolo del soggetto che effettua la valutazione del rischio e quello del soggetto che effettua la gestione del rischio, suggerendo che i due compiti sono interconnessi, ma possiedono, al contempo, una finalità propria e specifica.

39.

È vero che il sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e mira a evitare una duplicazione del lavoro ad essi richiesto. Per conseguire tale obiettivo, il suddetto regolamento prevede una procedura per gradi, accurata e teleologicamente orientata, che prevede una chiara ripartizione dei compiti tra le autorità coinvolte. Da tale procedura discende che lo Stato membro relatore è responsabile della prima fase procedurale obbligatoria di tale procedura amministrativa ed effettua una valutazione sull’autorizzazione del prodotto fitosanitario nella zona. A ciò fa seguito la successiva fase procedurale, intrinsecamente connessa, eseguita dallo Stato membro interessato. Così, la valutazione dello Stato membro relatore funge da condizione preliminare per l’esercizio, da parte dello Stato membro interessato, delle proprie competenze all’interno del sistema, vale a dire l’adozione di una decisione definitiva in merito all’autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi nel proprio territorio. È evidente che la fase facente capo allo Stato membro relatore e quella affidata allo Stato membro interessato sono interconnesse.

40.

In secondo luogo, dopo aver chiarito la natura di tale rapporto, devono essere chiarite le competenze dello Stato membro interessato. Innanzi tutto, la connessione tra le due fasi indica che lo Stato membro relatore e ogni Stato membro interessato intervengono, in fasi diverse, in un unico procedimento amministrativo avviato dal richiedente. Lo Stato membro interessato, che conclude tale processo, non dispone quindi di un potere di controllo delle conclusioni della valutazione effettuata dallo Stato membro relatore. Di conseguenza, esso non può controllare la legittimità delle conclusioni dello Stato membro relatore ( 16 ), poiché ciò sarebbe in contrasto con la fiducia reciproca e con la compiutezza del processo integrato nel sistema istituito dal regolamento n. 1107/2009.

41.

Tuttavia, il fatto che la fase della procedura facente capo allo Stato membro relatore e quella affidata allo Stato membro interessato siano connesse, nonché la circostanza che quest’ultimo non possa controllare le conclusioni della valutazione effettuata dal primo, non significa che lo Stato membro interessato non disponga di alcuna discrezionalità. È vero, piuttosto, il contrario, poiché, come indicato dalla formulazione stessa dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009, «concedono o rifiutano (...) sulla base delle conclusioni della valutazione effettuata dallo Stato membro [relatore]», detta valutazione, benché importante, costituisce soltanto uno dei documenti che lo Stato membro interessato deve consultare; non si tratta di una decisione definitiva sull’autorizzazione del prodotto fitosanitario in tutti gli Stati membri della zona. Come correttamente sottolineato dal governo tedesco, dato che lo Stato membro interessato adotta la sua decisione «sulla base delle conclusioni», la citata disposizione prevede una certa possibilità di discostarsi, in casi giustificati, dalla decisione dello Stato membro relatore. Mi sembra quindi evidente che il linguaggio adottato dal legislatore dell’Unione non impone allo Stato membro interessato di concedere o rifiutare autorizzazioni conformandosi automaticamente all’approccio adottato dallo Stato membro relatore.

42.

Infatti, un discostamento dalle conclusioni della valutazione dello Stato membro relatore è già espressamente previsto, nel regolamento n. 1107/2009, al suo articolo 36, paragrafo 3, il che dimostra che le metaforiche mani dello Stato membro interessato non sono completamente legate alla valutazione dello Stato membro relatore.

43.

L’articolo 36, paragrafo 3, stabilisce, al primo comma, che «[i]n deroga [all’articolo 36, paragrafo 2,] e fatto salvo il diritto [dell’Unione], possono essere imposte condizioni appropriate in relazione ai requisiti di cui all’articolo 31, paragrafi 3 e 4, e altre misure di mitigazione del rischio, derivanti dalle particolari condizioni d’uso».

44.

Inoltre, all’articolo 36, paragrafo 3, secondo comma, si precisa che «[q]ualora le preoccupazioni di uno Stato membro in relazione alla salute umana o degli animali o all’ambiente non possano essere dissipate con l’introduzione delle misure nazionali di mitigazione del rischio di cui al primo comma, uno Stato membro può rifiutare l’autorizzazione del prodotto fitosanitario nel suo territorio se, a motivo delle sue condizioni ambientali o agricole specifiche, ha fondate ragioni per ritenere che il prodotto in questione comporti ancora un rischio inaccettabile per la salute umana o degli animali o per l’ambiente».

45.

L’articolo 36, paragrafo 3, secondo comma, utilizza i termini «può rifiutare», il che implica un margine di discrezionalità dello Stato membro interessato. L’articolo in parola contiene, tuttavia, taluni limiti: «se, a motivo delle sue condizioni ambientali o agricole specifiche, ha fondate ragioni per ritenere che il prodotto in questione comporti ancora un rischio inaccettabile per la salute umana o degli animali o per l’ambiente».

46.

Pertanto, conformemente alla formulazione dell’articolo 36, paragrafo 3, lo Stato membro interessato è autorizzato a discostarsi dalla valutazione dello Stato membro relatore. Siffatto riconoscimento esplicito dei diritti dello Stato membro interessato chiarisce il contesto nel quale il legislatore dell’Unione ha concepito il ruolo di gestione del rischio affidato a tale Stato membro nella procedura di autorizzazione.

47.

È quindi importante che l’articolo 36, paragrafo 2, non sia interpretato isolatamente ( 17 ). È opportuno adottare un approccio sistemico e interpretare tale disposizione nel contesto in cui si inserisce, vale a dire tenendo conto della sua collocazione all’interno di un insieme completo di diritti attribuiti allo Stato membro interessato al fine di controllare quali prodotti fitosanitari sono autorizzati ad essere immessi e mantenuti sul mercato nello Stato membro in questione.

48.

Siffatto controllo implica non soltanto consentire l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, ma anche riesaminare e revocare qualsiasi autorizzazione concessa. L’articolo 44 del regolamento n. 1107/2009 stabilisce la procedura e le condizioni per la revoca o la modifica dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario, completando così l’insieme delle competenze attribuite allo Stato membro interessato. È quindi nel contesto di tali disposizioni che occorre interpretare l’articolo 36, paragrafo 2. È evidente che i due articoli sono elementi interconnessi del sistema di autorizzazione, poiché l’articolo 44, paragrafo 4, richiama espressamente l’articolo 36, paragrafo 3, e prevede una deroga analoga, ma in una situazione in cui sia già stata concessa un’autorizzazione, la cui modifica o revoca è presa in considerazione.

49.

Tuttavia, l’essenza del sistema di autorizzazione e di controllo dei prodotti fitosanitari e la portata dei diritti concessi allo Stato membro interessato risultano chiaramente dalla lettura dell’articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1107/2009. Ai sensi di tali disposizioni, gli Stati membri possono riesaminare un’autorizzazione in qualsiasi momento, in particolare qualora vi sia motivo di ritenere che i «requisiti di cui all’articolo 29 [di tale regolamento] non sono, o non sono più, rispettati» ( 18 ). Qualora lo Stato membro concluda che detti requisiti non sono più rispettati, esso revoca o modifica l’autorizzazione.

50.

Inoltre, l’articolo 44 precisa che è uno «Stato membro» a riesaminare, revocare o modificare l’autorizzazione, e fissa condizioni tassative per l’esercizio di tali diritti. Esso non prevede che il riesame, la revoca o la modifica siano subordinati a previe modifiche della valutazione ad opera dello Stato membro relatore. Ne consegue che tale diritto dello «Stato membro» costituisce un diritto autonomo, che lo Stato membro interessato esercita indipendentemente dallo Stato membro relatore. Ai fini della presente causa, è importante notare che una delle condizioni per la revoca obbligatoria di un’autorizzazione è prevista all’articolo 44, paragrafo 3, lettera a), il quale esige che lo Stato membro riesamini e revochi o modifichi l’autorizzazione se «i requisiti di cui all’articolo 29 non sono, o non sono più, rispettati».

51.

Come ricordato dalla Corte nella sentenza nella causa Blaise ( 19 ), «discende dall’articolo 44, paragrafi 1 e 3, [del regolamento n. 1107/2009] che l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario può essere riesaminata e modificata, o addirittura revocata, tra l’altro quando dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche risulta che detto prodotto non è conforme o non è più conforme ai requisiti per l’autorizzazione all’immissione sul mercato previsti all’articolo 29 del medesimo regolamento, segnatamente a quello relativo all’assenza di effetti nocivi immediati o ritardati sulla salute umana».

52.

Pertanto, l’articolo 36, paragrafo 2, interpretato nel contesto dell’intero sistema di autorizzazione, modifica e revoca dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento n. 1107/2009, e in particolare dell’articolo 44, esige che i diritti degli Stati membri interessati ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, siano interpretati in modo sufficientemente ampio da consentire a uno Stato membro di rispettare l’articolo 29 di tale regolamento allorché decide in merito a una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario. Se è possibile revocare un’autorizzazione ( 20 ) qualora le conoscenze scientifiche e tecniche di cui dispone uno Stato membro indichino che potrebbero esservi effetti nocivi sulla salute umana o animale oppure effetti inaccettabili sull’ambiente, uno Stato membro interessato dovrebbe disporre dello stesso potere allorché valuta una domanda di nuova autorizzazione, al fine di evitare del tutto effetti nocivi di tal genere. Siffatto diritto è tuttavia subordinato all’esistenza di conoscenze scientifiche o tecniche attuali in materia di effetti nocivi, sopra ricordate, che lo Stato membro relatore non abbia preso in considerazione nel corso della sua procedura di valutazione.

53.

Infatti, uno Stato membro non può beneficiare di diritti più ampi in materia di revoca di un’autorizzazione rispetto a quelli dei quali gode ai fini della sua concessione o del suo rifiuto ( 21 ). Se è vero che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente obbligato lo Stato membro ad agire al fine di eliminare qualsiasi effetto nocivo che un prodotto fitosanitario autorizzato possa avere sulla salute umana o animale oppure qualsiasi effetto inaccettabile di tale prodotto sull’ambiente, nel caso in cui le conoscenze scientifiche o tecniche attuali indichino la loro esistenza, lo stesso obbligo è implicito nella procedura di autorizzazione, al fine di evitare che siffatti effetti si manifestino. Come osservato nella parte introduttiva delle presenti conclusioni, l’inquinamento da prodotti fitosanitari causa una perdita di biodiversità e un elevato declino delle popolazioni di insetti, minacciando il ruolo fondamentale che svolgono nella produzione alimentare. È inoltre riconosciuto che l’esposizione a prodotti fitosanitari chimici è legata a malattie croniche quali il cancro e a malattie cardiache, respiratorie e neurologiche ( 22 ). Pertanto, uno Stato membro interessato dovrebbe poter evitare che effetti del genere si producano o poterli ridurre al minimo.

54.

Da tali considerazioni discende che la formulazione dell’articolo 36, paragrafo 2, «sulla base delle conclusioni della valutazione» deve essere interpretata nel senso che rientra nelle competenze dello Stato membro interessato rifiutare il rilascio di un’autorizzazione qualora, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, risulti che il prodotto fitosanitario non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 29 e all’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento, ivi compreso il requisito ai sensi del quale esso non deve avere alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale né alcun effetto inaccettabile sull’ambiente.

55.

In altri termini, il fatto che il regolamento n. 1107/2009 preveda espressamente la possibilità che uno Stato membro revochi o modifichi un’autorizzazione, sulla base di conoscenze scientifiche o tecniche, implica che esso sia legittimato altresì a non concedere affatto detta autorizzazione.

56.

Pertanto, uno Stato membro interessato può rifiutare un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009 in una situazione in cui le conoscenze scientifiche o tecniche attuali indichino che «i requisiti di cui all’articolo 29 [di tale regolamento] non sono, o non sono più, rispettati» ( 23 ) per quanto attiene al prodotto fitosanitario in questione.

57.

Inoltre, l’interpretazione che precede discende dalla natura stessa del principio di precauzione, ai sensi del quale è necessario adottare misure preventive al fine di evitare potenziali rischi per la salute umana o animale o per l’ambiente.

58.

Infatti, l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 1107/2009 stabilisce che le disposizioni di tale regolamento «si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l’ambiente. In particolare, non si impedisce agli Stati membri di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio comportano per la salute umana e animale o l’ambiente» ( 24 ).

59.

Per quanto riguarda il principio di precauzione, la Corte ha già statuito a più riprese che «un’applicazione corretta di tale principio nell’ambito ricompreso dal [regolamento n. 1107/2009] esige, in primo luogo, l’individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute [o per l’ambiente] derivanti dall’uso delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari rientranti nel suo ambito di applicazione e, in secondo luogo, una valutazione complessiva del rischio per la salute [o per l’ambiente] basata sui dati scientifici disponibili più attendibili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale» ( 25 ).

60.

Concordo con il giudice del rinvio ( 26 ) sul fatto che accogliere l’argomento secondo cui lo Stato membro interessato dovrebbe fare poco più che conformarsi sistematicamente alle conclusioni della valutazione dello Stato membro relatore sarebbe incompatibile con il principio di precauzione.

61.

A tal riguardo, si può sottolineare che il Tribunale ha già avuto occasione di dichiarare, a proposito della stessa sostanza attiva di cui trattasi nella presente causa (il sulfoxaflor), in sostanza, che gli Stati membri godono di un potere discrezionale considerevole, in particolare per quanto riguarda le valutazioni tecniche complesse e la determinazione delle condizioni di autorizzazione adeguate alla situazione che sussiste nel loro territorio ( 27 ).

62.

Come confermato dalla Corte in una recente sentenza ( 28 ), «si deve necessariamente constatare che, come enunciato al considerando 24 del regolamento n. 1107/2009, le disposizioni che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni devono garantire un elevato livello di protezione e che, nel rilasciare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari, è opportuno “dare priorità” all’obiettivo di proteggere la salute umana e animale nonché l’ambiente rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale».

63.

Dalle considerazioni che precedono discende che alla prima questione si deve rispondere nei seguenti termini: l’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009 deve essere interpretato nel senso che consente allo Stato membro interessato, in sede di esame di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, di discostarsi dalla valutazione dello Stato membro relatore, e che attribuisce a detto Stato il diritto di rifiutare l’autorizzazione richiesta in una situazione in cui le conoscenze scientifiche o tecniche attuali indichino che il requisito relativo all’assenza di effetti nocivi sulla salute umana o animale o di effetti inaccettabili sull’ambiente non è o non è più rispettato per quanto attiene al prodotto fitosanitario in questione.

C.   Quarta e quinta questione

64.

Dalla quarta questione emerge che il giudice del rinvio nutre dubbi quanto all’interpretazione dell’espressione «conoscenze scientifiche e tecniche attuali, utilizzando i documenti d’orientamento disponibili al momento della domanda». Secondo il CTB, il quale si fonda sull’articolo 77 e sull’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009, tale formulazione impone allo Stato membro relatore di effettuare la sua valutazione tenendo conto del documento d’orientamento adottato dalla Commissione. La PAN Europe ritiene invece che sia sufficiente che il documento d’orientamento sia stato pubblicato, senza che sia necessaria la sua adozione da parte della Commissione, e che il documento d’orientamento del 2013 contenga le più recenti conoscenze scientifiche e tecniche pertinenti ai fini del caso di specie.

65.

Per quanto riguarda la quinta questione, supponendo che lo Stato membro relatore non possa limitare la sua valutazione ai soli documenti d’orientamento adottati, il giudice del rinvio chiede se sia sufficiente che esso effettui tale valutazione sulla base dei documenti d’orientamento disponibili o se esso debba prendere in considerazione tutte le conoscenze scientifiche e tecniche, anche se non incorporate in documenti d’orientamento disponibili.

66.

In via preliminare, occorre rilevare che, nella quarta e nella quinta questione, il giudice del rinvio non individua gli specifici articoli del regolamento n. 1107/2009 dei quali chiede l’interpretazione e che prevedono l’obbligo di prendere in considerazione i documenti d’orientamento pertinenti richiamati in dette questioni. Ciò nonostante, secondo la giurisprudenza della Corte, «[n]el quadro della procedura di cooperazione prevista dall’articolo 267 TFUE, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all’interpretazione di una disposizione specifica del diritto dell’Unione, una siffatta circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi di tale diritto che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto, o meno, riferimento nel formulare le proprie questioni. A tal proposito, spetta alla Corte ricavare dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di detto diritto che richiedono un’interpretazione in considerazione dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale» ( 29 ). Dalla decisione di rinvio risulta che le due questioni pregiudiziali in esame riguardano l’interpretazione dell’articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento e, in particolare, l’espressione «conoscenze scientifiche e tecniche attuali, utilizzando i documenti d’orientamento disponibili al momento della domanda», ivi contenuta.

67.

In tali circostanze, occorre ritenere che, con la quarta e quinta questione, alle quali occorre rispondere congiuntamente, il giudice del rinvio chieda alla Corte di stabilire se lo Stato membro relatore possa, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, limitarsi a una valutazione basata unicamente su documenti d’orientamento già adottati, anche se le conoscenze scientifiche e tecniche in essi incorporate non sono più attuali, oppure se detto Stato membro debba prendere in considerazione tutte le conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, anche se non incorporate in documenti d’orientamento.

68.

In primo luogo, l’articolo 29, intitolato «Requisiti per l’autorizzazione all’immissione sul mercato», stabilisce, al paragrafo 1, lettera e), che «[f]atto salvo l’articolo 50, un prodotto fitosanitario è autorizzato soltanto se, in base ai principi uniformi di cui al paragrafo 6, soddisfa i seguenti requisiti: (...) alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, esso soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 3».

69.

Relativamente a tale formulazione, la Corte ha chiarito, nella sentenza Blaise (punto 71) che, «ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1107/2009, tra i requisiti ai fini dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario figura il rispetto, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, dei requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento».

70.

Come sottolineato dal giudice del rinvio, anche il principio di precauzione depone a favore della presa in considerazione di tutte le conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, dal momento che detto principio esige una valutazione globale basata sui dati scientifici disponibili più attendibili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale ( 30 ).

71.

In secondo luogo, per quanto riguarda i «principi uniformi», essi sono stati enunciati nel regolamento (UE) n. 546/2011 ( 31 ), che attua il regolamento n. 1107/2009. L’allegato del primo regolamento («Principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento [n. 1107/2009]»), parte I, («Principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari chimici»), parte A («Introduzione»), punto 2, stabilisce che «[n]ella valutazione delle domande e nella concessione delle autorizzazioni, gli Stati membri devono: (...) c) prendere in considerazione gli altri dati tecnici o scientifici pertinenti di cui possono ragionevolmente disporre e relativi alla qualità o ai potenziali effetti dannosi del prodotto fitosanitario, dei suoi componenti o dei suoi residui» (il corsivo è mio). Inoltre, la parte B della parte I di tale allegato («Valutazione»), punto 1 («Principi generali»), al punto 1.1, prevede che «[g]li Stati membri valutano, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, le informazioni di cui alla parte A, punto 2 (...)» (il corsivo è mio).

72.

Desidero inoltre sottolineare l’obbligo del richiedente, ai sensi dell’articolo 33, del regolamento n. 1107/2009, di fornire le informazioni, le prove e i documenti a sostegno della sua domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario (compresa ogni informazione in merito ai potenziali effetti avversi del prodotto sulla salute dell’uomo o degli animali o sull’ambiente, e in merito agli effetti cumulativi e sinergici noti e previsti derivanti da siffatta interazione) ( 32 ), nonché la possibilità prevista all’articolo 37 di tale regolamento, per lo Stato membro relatore nel corso dell’esame della domanda, che non si limita all’esame delle informazioni e delle prove presentate dal richiedente, di chiedere informazioni supplementari.

73.

Come sottolineato dal governo tedesco, tenuto conto della formulazione dell’articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento, ai sensi della quale «[l]o Stato membro (...) esegue una valutazione (...), alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, utilizzando i documenti d’orientamento disponibili al momento della domanda» (il corsivo è mio), tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che, oltre ai documenti d’orientamento disponibili (vale a dire sia i documenti d’orientamento adottati, sia quelli pubblicati ma non ancora adottati), nel processo decisionale devono essere prese in considerazione anche altre informazioni più recenti. A tal riguardo, è necessario tenere conto del fatto che l’articolo 36, paragrafo 1, non prevede soltanto l’utilizzo di documenti d’orientamento, ma altresì il ricorso a «conoscenze scientifiche e tecniche attuali». Anche l’articolo 44, paragrafo 3 (relativo alla revoca o alla modifica di un’autorizzazione) richiama dette conoscenze.

74.

È importante ricordare che i documenti d’orientamento sono ciò che la loro denominazione suggerisce: essi mirano a fornire orientamenti, ma non sono previsti dal regolamento n. 1107/2009 come una conditio sine qua non. Esse costituiscono strumenti di soft law, il cui scopo è assistere gli Stati membri nell’applicazione delle norme e dei principi applicabili (ad esempio nel contesto della valutazione e dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari) in modo coerente, uniforme e trasparente. Ciò è confermato dall’articolo 77 di tale regolamento, il quale stabilisce espressamente che la Commissione «può» adottare siffatti documenti d’orientamento. Ne consegue che, in assenza di documenti d’orientamento o qualora i documenti d’orientamento esistenti siano obsoleti (vale a dire qualora non rappresentino più le «conoscenze scientifiche e tecniche attuali»), gli Stati membri sono tenuti, in forza di tale regolamento, a effettuare valutazioni e adottare decisioni di autorizzazione sulla base di altre fonti disponibili, dalle quali emergano le conoscenze scientifiche e tecniche più recenti.

75.

I dubbi del giudice del rinvio potrebbero anche discendere, in parte, dal fatto che la versione in lingua neerlandese dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 sembra non corretta o, comunque, imprecisa, se confrontata con altre versioni linguistiche. Infatti, detta versione recita «van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis» («allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche»), omettendo un termine equivalente ad «attuali», mentre, ad esempio, le versioni francese, italiana, tedesca e inglese si esprimono, rispettivamente, in termini di «à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles» («attuali»), «conoscenze scientifiche e techniche attuali», «des neuesten Stands von Wissenschaft und Technik» («più recenti») e «current scientific and technical knowledge» («attuali»).

76.

Di conseguenza, ritengo che, se è vero che i documenti d’orientamento «disponibili» (v. paragrafo 73 delle presenti conclusioni) costituiscono un punto di riferimento delle conoscenze scientifiche e tecniche che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione in sede di valutazione della domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, né lo Stato membro relatore che prepara la valutazione del rischio, né gli Stati membri interessati, che esaminano la domanda di autorizzazione, sono limitati a tale fonte di informazioni allorché valutano le «conoscenze scientifiche e tecniche attuali» sulla base, in particolare, dell’articolo 36, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1107/2009 ( 33 ).

77.

Ne consegue che devono essere prese in considerazione tutte le informazioni considerate «conoscenze scientifiche e tecniche» attuali e pertinenti.

78.

Tale approccio è confermato dagli obiettivi del regolamento n. 1107/2009. La Corte ha ricordato tali obiettivi già nella sentenza Pesticide Action Network Europe ( 34 ).

79.

In tale sentenza, essa ha statuito che l’«obiettivo del regolamento n. 1107/2009 (...), come precisato all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento e come si evince dal considerando 8 dello stesso, è segnatamente quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale, nonché dell’ambiente» (punto 46).

80.

Al riguardo, essa ha sottolineato che «tali disposizioni si fondano sul principio di precauzione, che è uno dei fondamenti della politica di tutela di livello elevato perseguita dall’Unione in materia ambientale, in conformità all’articolo 191, paragrafo 2, primo comma, TFUE, al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l’ambiente» (punto 47).

81.

Inoltre, essa ha ricordato che, «come enunciato al considerando 24 del regolamento n. 1107/2009, le disposizioni che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni devono garantire un elevato livello di protezione e che, nel rilasciare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari, è opportuno “dare priorità” all’obiettivo di proteggere la salute umana e animale nonché l’ambiente rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale» (punto 48).

82.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che, «come precisato da tale considerando, prima d’immettere sul mercato i prodotti fitosanitari, è opportuno non solo dimostrare che essi sono chiaramente utili per la produzione vegetale, ma anche, inoltre, che essi non hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali» (punto 49).

83.

L’obiettivo sopra menzionato può essere conseguito soltanto qualora siano prese in considerazione le conoscenze scientifiche e tecniche attuali (ossia le più recenti) nel momento in cui lo Stato membro relatore effettua la sua valutazione e nel momento in cui lo Stato membro interessato decide se concedere o rifiutare l’autorizzazione del prodotto fitosanitario. Questo è l’unico modo in cui uno Stato membro può dimostrare che, per quanto a sua conoscenza, il prodotto fitosanitario di cui trattasi non ha effetti nocivi sulla salute umana o animale o sull’ambiente.

84.

Come sottolineato dal giudice del rinvio, siffatta interpretazione è confermata dalla giurisprudenza esistente della Corte.

85.

Nella sentenza Bayer CropScience e Bayer/Commissione ( 35 ), la Corte ha dichiarato che, «nell’ambito del riesame dell’approvazione di una sostanza attiva, la conclusione che i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009 non sono più soddisfatti può essere fondata su qualsiasi nuova conoscenza, a condizione che sia scientifica o tecnica, indipendentemente dalla fonte o dal documento da cui è scaturita» (il corsivo è mio).

86.

Come giustamente sottolineato dall’Irlanda, il fatto che tale causa vertesse sulla rivalutazione dell’autorizzazione di una sostanza attiva non è determinante. Infatti, non vi è motivo di ritenere che la stessa conclusione non si applichi all’esame di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, poiché un’interpretazione contraria non sarebbe conforme al principio di precauzione, sotteso al regolamento n. 1107/2009.

87.

Dalle considerazioni che precedono discende che alla quarta e alla quinta questione si dovrebbe rispondere dichiarando che, in sede di esame di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 uno Stato membro dovrebbe prendere in considerazione conoscenze scientifiche e tecniche attuali pertinenti e attendibili (vale a dire le più recenti), indipendentemente dalla fonte o dal documento dalle quali esse scaturiscono.

V. Conclusione

88.

Suggerisco alla Corte di rispondere alla prima, alla quarta e alla quinta questione pregiudiziale proposte dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi) nei seguenti termini:

Prima questione:

L’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE,

deve essere interpretato nel senso che consente allo Stato membro interessato, in sede di esame di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, di discostarsi dalla valutazione dello Stato membro relatore zonale, e che attribuisce a detto Stato il diritto di rifiutare l’autorizzazione richiesta in una situazione in cui le conoscenze scientifiche o tecniche attuali indichino che il requisito relativo all’assenza di effetti nocivi sulla salute umana o animale o di effetti inaccettabili sull’ambiente non è o non è più rispettato per quanto attiene al prodotto fitosanitario in questione.

Quarta e quinta questione:

L’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009

deve essere interpretato come segue: in sede di esame di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, ai sensi di tale disposizione uno Stato membro dovrebbe prendere in considerazione conoscenze scientifiche e tecniche attuali pertinenti e attendibili (vale a dire le più recenti), indipendentemente dalla fonte o dal documento dalle quali esse scaturiscono.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

( 3 ) Nota informativa dell’AEA «L’impatto dei pesticidi sulla salute umana e sugli ecosistemi in Europa», 26 aprile 2023.

( 4 ) Parlamento europeo, Relazione sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell’Unione [2018/2153(INI)], pag. 14, 18 dicembre 2018.

( 5 ) Regolamento di esecuzione della Commissione del 27 luglio 2015 che approva la sostanza attiva sulfoxaflor, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2015, L 199, pag. 8).

( 6 ) Guidance Document on Terrestrial Ecotoxicology (Documento d’orientamento sull’ecotossicologia terrestre), SANCO/10329/2002 rev. 2, 17 ottobre 2002 (in prosieguo: il «documento d’orientamento del 2002»).

( 7 ) EFSA Guidance Document on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees), [Documento d’orientamento dell’EFSA sulla valutazione dei rischi dei prodotti fitosanitari sulle api (Apis mellifera, Bombus spp. e api solitarie)] EFSA Journal 2013; 11(7):3295, pubblicato il 4 luglio 2013 (in prosieguo: il «documento d’orientamento del 2013»). L’EFSA ha poi pubblicato (l’11 maggio 2023), un nuovo «Revised guidance on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees)» [Orientamento riveduto sul rischio dei prodotti fitosanitari sulle api (Apis mellifera, Bombus spp. e api solitarie), EFSA Journal.

( 8 ) V. https://www.reuters.com/article/us-france-pesticides-idUSKBN1DO1M9

( 9 ) Articolo 35 del regolamento n. 1107/2009. V. la spiegazione della procedura nella sentenza del Verwaltungsgericht Braunschweig (Tribunale amministrativo, Braunschweig, Germania) (Nona Sezione), del 12 aprile 2018, 9 A 44/16 (punti 66 e ss.) (in prosieguo: la «sentenza del Tribunale amministrativo di Braunschweig»), che verteva, in sostanza, sui motivi per i quali uno Stato membro interessato può rifiutare l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009.

( 10 ) Articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009.

( 11 ) Menzionati all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento n. 1107/2009, i «principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contengono i requisiti di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE e sono definiti da regolamenti adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 79, paragrafo 2, senza modifiche sostanziali». V. paragrafo 71 delle presenti conclusioni.

( 12 ) Articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1107/2009.

( 13 ) Articolo 35, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009.

( 14 ) Articolo 36, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 1107/2009.

( 15 ) Articolo 37, paragrafo 4, del regolamento n. 1107/2009.

( 16 ) Questa è anche la posizione accolta nella giurisprudenza nazionale. V. sentenza del Tribunale amministrativo di Braunschweig (punto 74).

( 17 ) Infatti, ai fini dell’interpretazione di disposizioni, si deve tener conto non soltanto della lettera delle stesse, ma anche del loro contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte [sentenza del 2 marzo 2023, Staatsanwaltschaft Graz (Ufficio finanziario per le cause penali tributarie di Düsseldorf) (C‑16/22, EU:C:2023:148, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)].

( 18 ) Articolo 44, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1107/2009.

( 19 ) Sentenza del 1o ottobre 2019, Blaise e a., (C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 99; in prosieguo: la «sentenza Blaise»).

( 20 ) Articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009.

( 21 ) Lo stesso argomento è stato utilizzato nella giurisprudenza nazionale. V. la sentenza del Tribunal administratif (Tribunale amministrativo, Lussemburgo) n. 44377, in materia di glifosato, punto 37 (confermata in appello dalla sentenza della Cour administrative (Corte amministrativa, Lussemburgo), n. 47873C, 30 marzo 2023).

( 22 ) V. paragrafo 2 delle presenti conclusioni.

( 23 ) I termini citati provengono dall’articolo 44, paragrafo 3, di tale regolamento. Il corsivo è mio.

( 24 ) V. anche la sentenza nella causa Blaise, (punto 44).

( 25 ) Il corsivo è mio. V. sentenze Blaise (punto 46 e giurisprudenza ivi citata), e del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C‑77/09, EU:C:2010:803, punto 75).

( 26 ) V. punti da 11.3 a 13 della versione in lingua originale della decisione di rinvio.

( 27 ) Ordinanza del 28 settembre 2016, PAN Europe e a./Commissione (T‑600/15, EU:T:2016:601, punto 33) (non impugnata dinanzi alla Corte).

( 28 ) Sentenza del 19 gennaio 2023, Pesticide Action Network Europe (C‑162/21, EU:C:2023:30, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

( 29 ) Sentenza del 1o agosto 2022, TL (Mancanza di interprete e di traduzione) (C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

( 30 ) V. sentenza Blaise (punti 46 e 94).

( 31 ) Regolamento della Commissione del 10 giugno 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU 2011, L 155, pag. 127). Il regolamento n. 546/2011 è stato modificato nel 2022, ma le modifiche non sembrano pertinenti né decisive ai fini della presente causa.

( 32 ) V., a tal riguardo, sentenza Blaise (punti 73, 74 e da 78 a 88).

( 33 ) V. regolamento n. 546/2011, come citato al paragrafo 71 delle presenti conclusioni.

( 34 ) Sentenza del 19 gennaio 2023 (C‑162/21, EU:C:2023:30, punti da 46 a 49).

( 35 ) Sentenza del 6 maggio 2021, (C‑499/18 P, EU:C:2021:367, punto 69).

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