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Document 62022CC0305

    Conclusioni dell’avvocato generale J. Richard de la Tour, presentate il 13 giugno 2024.


    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:508

    Edizione provvisoria

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    JEAN RICHARD DE LA TOUR

    presentate il 13 giugno 2024 (1)

    Causa C305/22

    C.J.

    Procedimento penale

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania)]

    «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena detentiva inflitta alla persona ricercata – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Assenza di consenso dello Stato membro emittente – Diritto dello Stato membro emittente di eseguire esso stesso la pena – Obbligo dell’autorità giudiziaria di esecuzione di eseguire il mandato d’arresto europeo»






    I.      Introduzione

    1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, punti 5 e 6, e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2), nonché dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (3).

    2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento nazionale nel quale la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania) deve pronunciarsi sulla validità di un mandato nazionale di esecuzione di una pena detentiva irrogata nei confronti di C.J., residente in Italia, nonché su quella di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti del medesimo. L’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo è stata rifiutata dalle autorità giudiziarie italiane sulla base del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 (4). Tali autorità hanno emesso contestualmente una decisione di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della condanna penale pronunciata nei confronti di C.J., nonostante l’opposizione formulata dalle autorità giudiziarie rumene all’esecuzione di tale condanna in Italia.

    3.        La presente causa evidenzia un problema di coordinamento tra tale decisione quadro e la decisione quadro 2008/909, che costituiscono due strumenti fondamentali della cooperazione giudiziaria in materia penale.

    4.        Nelle presenti conclusioni, che, conformemente alla richiesta della Corte, saranno incentrate sulle questioni pregiudiziali dalla prima alla terza, sosterrò che un’autorità giudiziaria non può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva invocando il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, qualora il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza di condanna siano effettuati in violazione della procedura e delle condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909. In tale situazione, lo Stato membro emittente (5) conserva il diritto di eseguire detta pena e, di conseguenza, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta ad eseguire il mandato d’arresto europeo consegnando la persona ricercata a tale Stato membro.

    II.    Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

    5.        Con sentenza del 27 giugno 2017 della Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest), modificata e resa definitiva con sentenza del 10 novembre 2020 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), C.J. è stato condannato in via definitiva per diversi reati a una pena di quattro anni e due mesi di reclusione nonché al divieto di esercitare per tre anni taluni diritti (in prosieguo: la «sentenza di condanna»).

    6.        Il 20 novembre 2020 la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha emesso un mandato di esecuzione della pena detentiva irrogata nei confronti di C.J. Il 25 novembre 2020 tale organo giurisdizionale ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di C.J.

    7.        Il 31 dicembre 2020 il Ministero della Giustizia (Italia) ha informato la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) dell’arresto di C.J. e ha chiesto l’invio del mandato d’arresto europeo in lingua italiana. Tale mandato d’arresto europeo gli è stato trasmesso.

    8.        Su richiesta delle autorità giudiziarie italiane, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha inviato loro la sentenza di condanna il 14 gennaio 2021. In tale occasione, detto organo giurisdizionale ha espresso il proprio disaccordo riguardo ad un eventuale riconoscimento di tale sentenza da parte delle autorità giudiziarie italiane ai fini della sua esecuzione in Italia.

    9.        Sollecitata dalle autorità giudiziarie italiane, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha precisato, il 20 gennaio 2021, che, in caso di rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, essa non avrebbe dato il suo assenso al riconoscimento in via incidentale di detta sentenza e alla presa in carico dell’esecuzione della pena da parte della Repubblica italiana, e che essa avrebbe chiesto successivamente un siffatto riconoscimento e una siffatta presa in carico sulla base della decisione quadro 2008/909.

    10.      In seguito, le autorità rumene hanno inviato alle autorità giudiziarie italiane una richiesta di informazioni sulla decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo, ai sensi dell’articolo 22 della decisione quadro 2002/584.

    11.      Con sentenza del 6 maggio 2021, la Corte d’appello di Roma ha rifiutato la consegna di C.J., ha riconosciuto la sentenza di condanna e ne ha disposto l’esecuzione in Italia. Tale organo giurisdizionale ha considerato che, poiché C.J. risiedeva legalmente ed effettivamente in Italia, non occorreva esigere che egli scontasse la sua pena in Romania, in quanto l’esecuzione di tale pena in Italia sarebbe stata maggiormente idonea a favorire il suo reinserimento sociale. Detto organo giurisdizionale ha ritenuto che, detratti i periodi di detenzione già scontati, la pena totale ancora da scontare fosse di tre anni, sei mesi e ventuno giorni.

    12.      Il 20 maggio 2021 detta sentenza della Corte d’appello di Roma è stata comunicata alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest). In seguito, le autorità rumene hanno ricevuto un certificato dell’11 giugno 2021 emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Roma, da cui risulta che C.J. si trova agli arresti domiciliari, conformemente al diritto italiano. Da tale certificato risulta altresì, per quanto riguarda la fase dell’esecuzione, che si tratta di un ordine di esecuzione con contestuale sospensione, sotto forma di arresti domiciliari, e che la pena residua da scontare è di tre anni e undici mesi di reclusione, con data di inizio dell’esecuzione della pena il 29 dicembre 2020 e data di scadenza della pena il 28 novembre 2024 (6).

    13.      Con lettera inviata il 28 giugno 2021, le autorità giudiziarie rumene hanno ribadito la loro posizione esposta al paragrafo 9 delle presenti conclusioni e hanno precisato che, fino a quando non fossero state informate dell’inizio dell’esecuzione della pena detentiva mediante la carcerazione di C.J., esse avrebbero ritenuto di mantenere il diritto di eseguire la sentenza di condanna del 27 giugno 2017, in forza dell’articolo 22, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909. Tali autorità hanno aggiunto che il mandato nazionale di esecuzione della pena detentiva e l’avviso di ricerca internazionale non sono stati annullati e sono ancora in vigore.

    14.      Il 15 ottobre 2021 l’ufficio esecuzioni della seconda sezione penale della Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha proposto opposizione all’esecuzione della sentenza di condanna dinanzi al giudice del rinvio.

    15.      Tale organo giurisdizionale precisa di doversi pronunciare sulla validità del mandato nazionale di esecuzione della pena detentiva e del mandato d’arresto europeo, tenuto conto dell’esistenza di una divergenza di interpretazione tra le autorità giudiziarie rumene e italiane per quanto riguarda, in particolare, il coordinamento tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909. Ciò significa che detto organo giurisdizionale deve decidere se tale mandato nazionale, emesso dalle autorità rumene, debba essere annullato nel caso in cui si ritenga che la decisione di condanna sia stata attuata dalle autorità italiane e sia in corso di esecuzione.

    16.      Pertanto, si pongono le questioni se il riconoscimento di una sentenza, nell’ambito di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo che ha dato luogo a un rifiuto da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, richieda l’assenso dello Stato membro emittente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, nonché se la trasmissione della sentenza di condanna da parte dello Stato membro di emissione allo Stato membro di esecuzione possa valere come assenso. Si pone altresì la questione se un simile procedimento, che si svolgerebbe in violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 25 di tale decisione quadro, possa produrre un effetto giuridico nei confronti della condanna per quanto riguarda la sua esecuzione nel territorio della Romania. Inoltre, occorre stabilire se, fintantoché non sia stato comunicato l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva mediante la carcerazione della persona condannata, lo Stato membro emittente conservi il pieno diritto di eseguire le sentenze emesse nel proprio territorio, in forza dell’articolo 22, paragrafo 1, di detta decisione quadro.

    17.      In tali circostanze, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se le disposizioni dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 debbano essere interpretate nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato [d’arresto] europeo, qualora intenda applicare l’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584 ai fini del riconoscimento della sentenza di condanna, è tenuta a chiedere la [trasmissione] della sentenza e del certificato emessi ai sensi della decisione quadro 2008/909, nonché a ottenere il consenso dello Stato di condanna ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 2, della decisione quadro 2008/909.

    2)      Se le disposizioni dell’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 25 e con l’articolo 4, [paragrafo] 2, della decisione quadro 2008/909, debbano essere interpretate nel senso che il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna, senza l’effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell’esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell’ambito del procedimento di riconoscimento, [comportano] la perdita del diritto dello Stato di condanna di procedere all’esecuzione della pena conformemente all’articolo 22, [paragrafo] 1, della decisione quadro 2008/909.

    3)      Se l’articolo 8, [paragrafo] 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che una sentenza di condanna a una pena detentiva sulla base della quale sia stato emesso un mandato d’arresto europeo la cui esecuzione sia stata rifiutata ai sensi dell’articolo 4, [punto] 6, [della medesima decisione quadro], con riconoscimento della sentenza, ma senza l’effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell’esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell’ambito del procedimento di riconoscimento, perde il suo carattere esecutivo.

    4)      Se le disposizioni dell’articolo 4, [punto] 5, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretate nel senso che una sentenza recante il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584, ma senza l’effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell’esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione (Stato membro UE), e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell’ambito del procedimento di riconoscimento, costituisce una sentenza di “condanna per gli stessi fatti da un paese terzo”.

    5)      In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se le disposizioni dell’articolo 4, [punto] 5, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretate nel senso che una sentenza recante il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584, con sospensione dell’esecuzione della pena conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, costituisce una “sentenza in fase di esecuzione” qualora la sorveglianza del condannato non sia stata ancora avviata».

    18.      C.J., i governi rumeno, ceco e dei Paesi Bassi nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Tali parti, ad eccezione di C.J., hanno partecipato, al pari del governo francese, all’udienza tenutasi il 13 marzo 2024, nel corso della quale, in particolare, essi hanno risposto ai quesiti per risposta orale loro rivolti dalla Corte.

    III. Analisi

    A.      Osservazioni preliminari

    19.      Nelle sue osservazioni scritte, C.J. ha affermato che il 7 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva disposto che la pena residua fosse scontata sotto forma di detenzione domiciliare. La Corte ha quindi inviato al giudice del rinvio una richiesta di informazioni per chiarire se tale informazione avesse un’incidenza sulle sue questioni pregiudiziali.

    20.      Il 22 novembre 2023 tale giudice ha risposto di non poter confermare detta informazione, in quanto le autorità giudiziarie italiane non avevano trasmesso alcun documento riguardante C.J. dal 2021. Inoltre, detto giudice ha precisato che, quand’anche l’informazione relativa agli sviluppi del procedimento italiano fosse accertata, rimarrebbe utile ottenere una risposta alle questioni dalla prima alla quarta. Tutt’al più, soltanto la quinta questione potrebbe essere considerata non più attuale.

    21.      Alla luce di tali elementi, ritengo che, nelle seguenti considerazioni, occorra attenersi ai fatti quali esposti nella decisione di rinvio (7), considerando quindi che la situazione relativa all’esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta a C.J. è quella di un mandato nazionale di esecuzione di tale pena con contestuale sospensione condizionale, sotto forma di arresti domiciliari, in attesa di una decisione delle autorità giudiziarie italiane su una misura alternativa alla carcerazione.

    B.      Sulle questioni pregiudiziali dalla prima alla terza

    22.      Con le sue questioni dalla prima alla terza, che propongo di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di dichiarare se l’articolo 4, punto 6, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, nonché l’articolo 4, paragrafi 2 e 5, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 22, paragrafo 1, e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 debbano essere interpretati nel senso che un’autorità giudiziaria può validamente rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva invocando il motivo di non esecuzione facoltativa menzionato nella prima di tali disposizioni, quando il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza di condanna siano effettuati in violazione del procedimento e delle condizioni previsti dalla decisione quadro 2008/909. Inoltre, tale giudice chiede se, in tale situazione, lo Stato membro emittente conservi il diritto di eseguire detta pena e se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia tenuta ad eseguire il mandato d’arresto europeo consegnando la persona ricercata a tale Stato membro.

    23.      In merito alla risposta da dare a tali questioni, vengono sostenute due tesi radicalmente opposte. Mentre il governo dei Paesi Bassi sostiene che l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa menzionato all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 può avvenire al di fuori del quadro stabilito dalla decisione quadro 2008/909, gli altri partecipanti al presente procedimento sostengono la tesi opposta. È quest’ultima tesi che mi convince.

    24.      Occorre ricordare che la decisione quadro 2002/584 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (8).

    25.      Nel settore disciplinato da tale decisione quadro, il principio di riconoscimento reciproco, che costituisce, come risulta in particolare dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, il quale sancisce la regola secondo cui gli Stati membri devono dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro (9).

    26.      Ne consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte. Dall’altro, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente (10).

    27.      Tale decisione quadro enuncia, al suo articolo 3, motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo e, ai suoi articoli 4 e 4 bis, motivi di non esecuzione facoltativa (11).

    28.      Quindi, sebbene il principio del riconoscimento reciproco informi l’intero impianto della decisione quadro 2002/584, tale riconoscimento non implica, tuttavia, un obbligo assoluto di esecuzione del mandato d’arresto emesso (12). Infatti, tale decisione quadro consente, in situazioni specifiche, alle autorità competenti degli Stati membri di decidere che una pena inflitta nello Stato membro di emissione debba essere eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione (13).

    29.      Per quanto riguarda i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo elencati all’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito della trasposizione di tale decisione quadro nel diritto interno, gli Stati membri dispongono di un margine discrezionale. Pertanto, questi ultimi sono liberi di trasporre o meno tali motivi nel loro diritto interno. Essi possono altresì scegliere di limitare le situazioni nelle quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo, agevolando così la consegna delle persone ricercate, conformemente al principio del riconoscimento reciproco sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro (14).

    30.      Tra i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo, ricordo che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 stabilisce che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo se quest’ultimo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.

    31.      Pertanto, l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo previsto da tale disposizione è subordinata al verificarsi di due condizioni, ossia, da un lato, che la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadina o vi risieda, e, dall’altro, che tale Stato si impegni a eseguire esso stesso, conformemente al suo diritto interno, la pena o la misura di sicurezza per la quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso (15).

    32.      Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, la Corte ha già dichiarato che una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza (16).

    33.      Per quanto riguarda la seconda di dette condizioni, dal tenore letterale dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 risulta che il rifiuto di eseguire il mandato d’arresto europeo presuppone un vero e proprio impegno da parte dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena privativa della libertà irrogata nei confronti della persona ricercata (17). Pertanto, la sola circostanza che tale Stato dichiari la sua «disponibilità» a far eseguire detta pena non può essere considerata di natura tale da giustificare un siffatto rifiuto. Ne consegue che qualunque rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo deve essere preceduto dalla verifica, da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione, della possibilità di eseguire realmente la pena conformemente al suo diritto interno (18).

    34.      Occorre quindi garantire che la facoltà dell’autorità giudiziaria di esecuzione di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo sia esercitata solo a condizione di assicurare l’esecuzione effettiva nello Stato membro di esecuzione della pena irrogata nei confronti della persona ricercata e di pervenire così ad una soluzione conforme alla finalità perseguita dalla decisione quadro 2002/584 (19).

    35.      Ove l’autorità giudiziaria dell’esecuzione constati che le due condizioni che ho appena ricordato sono soddisfatte, essa deve ancora valutare se sussista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro emittente venga eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. Tale valutazione consente a detta autorità di tenere conto dell’obiettivo perseguito dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, che consiste, secondo una giurisprudenza consolidata, nell’aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta che quest’ultima ha scontato la pena a cui è stata condannata (20). Pertanto, al fine di decidere se occorra o meno, alla luce dell’obiettivo di reinserimento sociale perseguito, rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve disporre del margine di discrezionalità necessario (21).

    36.      L’esame, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, della questione se sussista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena o la misura di sicurezza inflitta nello Stato membro emittente sia eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione deve essere effettuato mediante una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione della persona ricercata, idonei a indicare se esistano tra tale persona e lo Stato membro di esecuzione legami che consentano di constatare che detta persona è sufficientemente integrata in tale Stato e che, pertanto, l’esecuzione, nello Stato membro di esecuzione, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente contribuirà alla realizzazione dell’obiettivo di reinserimento sociale perseguito da tale articolo 4, punto 6 (22).

    37.      In tale contesto, la Corte ha precisato che occorre tenere conto della decisione quadro 2008/909. In particolare, il considerando 9 di tale decisione quadro fornisce un elenco esemplificativo di elementi che consentono all’autorità giudiziaria di acquisire la certezza che l’esecuzione della pena da parte dello Stato membro di esecuzione contribuirà a favorire il reinserimento sociale della persona condannata. Tra tali elementi figurano, in sostanza, l’attaccamento della persona allo Stato membro di esecuzione, nonché la circostanza che tale Stato membro costituisce il centro della sua vita familiare e dei suoi interessi, tenuto conto, in particolare, dei suoi legami familiari, linguistici, culturali, sociali o, ancora, economici con detto Stato (23).

    38.      Esiste quindi un’interazione tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909. La Corte ha sottolineato l’esistenza di una siffatta interazione precisando che, poiché l’obiettivo perseguito dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 è identico a quello menzionato in detto considerando 9 e perseguito dall’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, il quale fa riferimento al motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale articolo 4, punto 6, detti elementi sono pertinenti anche nell’ambito della valutazione complessiva che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve effettuare quando applica tale motivo (24).

    39.      L’interazione tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909 non si limita, tuttavia, alla valutazione relativa alla sussistenza di un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena o la misura di sicurezza inflitta nello Stato membro emittente sia eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. Infatti, è in modo molto più generale che l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 prevede l’applicazione di quest’ultima all’esecuzione delle pene qualora uno Stato membro decida di applicare il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

    40.      Infatti, ai sensi dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, «[f]atta salva la decisione quadro [2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione».

    41.      A mio avviso, dall’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 risulta che l’applicazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 presuppone che siano rispettate la procedura e le condizioni stabilite dalla decisione quadro 2008/909 ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di una sentenza penale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro della condanna (25). Diversi argomenti depongono in tal senso.

    42.      In primo luogo, occorre citare il considerando 12 della decisione quadro 2008/909, a termini del quale quest’ultima «dovrebbe applicarsi altresì, mutatis mutandis, all’esecuzione delle pene nei casi di cui all’articolo 4, [punto] 6, e all’articolo 5, [punto] 3, della decisione quadro [2002/584]. Ciò significa tra l’altro che, fatta salva detta decisione quadro, lo Stato di esecuzione potrebbe verificare se esistano motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell’articolo 9 della presente decisione quadro, doppia incriminabilità compresa ove lo Stato di esecuzione faccia una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 della presente decisione quadro, quale condizione per riconoscere ed eseguire la sentenza nella prospettiva di valutare se consegnare la persona o eseguire la sentenza nei casi menzionati all’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro [2002/584]». Sebbene il legislatore dell’Unione ponga l’accento, a titolo di esempio, sulla verifica, da parte dello Stato membro di esecuzione, dell’esistenza di motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti all’articolo 9 della decisione quadro 2008/909, ciò non esclude affatto, a mio avviso, la verifica delle altre condizioni.

    43.      Il nesso tra le procedure previste dalla decisione quadro 2002/584 e dalla decisione quadro 2008/909 in sede di applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa menzionato all’articolo 4, punto 6, della prima di tali decisioni quadro è altresì confermato dalla parte f) del modello di certificato di cui all’allegato I della decisione quadro 2008/909. Tale certificato è trasmesso insieme alla sentenza, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione della stessa, e deve menzionare detto motivo quando quest’ultimo è invocato. Ne consegue che il rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo per tale motivo richiede la trasmissione, da parte dello Stato membro di condanna, della sentenza e del certificato, conformemente alle norme stabilite da detta decisione quadro.

    44.      In secondo luogo, ritengo che la condizione secondo cui qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo, per il motivo di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, deve essere preceduto dalla verifica, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, della possibilità di eseguire effettivamente la pena detentiva conformemente al suo diritto interno includa le disposizioni del diritto dello Stato membro di esecuzione che recepiscono la decisione quadro 2008/909 (26). Di conseguenza, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 25 di tale decisione quadro e allo scopo di garantire l’esecuzione effettiva di siffatta pena, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve rispettare la procedura e le condizioni stabilite da detta decisione quadro ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di una sentenza pronunciata nello Stato membro di condanna.

    45.      In terzo luogo, come ha giustamente osservato in udienza il governo rumeno, nulla consente di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso prevedere due regimi giuridici distinti per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze penali, in funzione dell’esistenza o meno di un mandato d’arresto europeo.

    46.      In quarto luogo, dalla sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (27), risulta che, quando un’autorità giudiziaria di esecuzione intende procedere alla consegna di una persona in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale, subordinando tale consegna, conformemente a quanto previsto dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, alla condizione che la persona sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena irrogata nei suoi confronti nello Stato membro emittente, l’esecuzione di tale pena nello Stato membro di esecuzione è disciplinata dalla decisione quadro 2008/909 (28). Per analogia, a mio avviso, lo stesso deve valere per il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

    47.      Da tali elementi deriva che, ai fini dell’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, il riconoscimento e l’esecuzione della condanna pronunciata nei confronti della persona ricercata devono essere effettuati conformemente alla procedura e alle condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909.

    48.      Ciò mi induce a ritenere che non possa esistere, nello Stato membro di esecuzione, un’esecuzione effettiva della pena irrogata nei confronti della persona ricercata quando tale procedura e tali condizioni non siano rispettate da detto Stato membro. Pertanto, per potersi impegnare ad eseguire la pena detentiva irrogata nei confronti della persona ricercata, verificando di avere la possibilità di eseguire effettivamente tale pena conformemente al proprio diritto interno (29), ed evitare in tal modo qualsiasi rischio di impunità di tale persona, come richiesto dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, lo Stato membro di esecuzione deve essere legittimato a riprendere l’esecuzione di detta pena rispettando le norme previste dalla decisione quadro 2008/909.

    49.      Occorre adesso precisare quali siano tali norme.

    50.      A questo proposito, ricordo che, al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento. Tale decisione quadro rafforza la cooperazione giudiziaria per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze penali quando delle persone siano state condannate a pene detentive o a misure privative della libertà personale in un altro Stato membro, al fine di facilitare il loro reinserimento nella società (30).

    51.      Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, detta decisione quadro ha lo scopo di stabilire le norme che, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, consentono a uno Stato membro di riconoscere una sentenza e di eseguire la condanna pronunciata da un giudice di un altro Stato membro.

    52.      A tal fine, l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 stabilisce che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è, in linea di principio, tenuta ad accogliere la domanda volta al riconoscimento di una sentenza e all’esecuzione di una condanna ad una pena detentiva o ad una misura privativa della libertà personale pronunciate in un altro Stato membro, la quale le sia stata trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 di tale decisione quadro. In linea di principio, tale autorità può rifiutare di dare seguito ad una simile domanda soltanto per i motivi di rifiuto di riconoscimento e di rifiuto di esecuzione tassativamente elencati all’articolo 9 di detta decisione quadro (31).

    53.      Inoltre, l’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro 2008/909 prevede requisiti rigorosi per l’adattamento, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, della pena irrogata nello Stato membro di emissione, i quali costituiscono le uniche eccezioni all’obbligo di principio, che grava su detta autorità in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena la cui durata e la cui natura corrispondono a quelle previste nella sentenza emessa nello Stato membro di emissione (32).

    54.      L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 prevede la possibilità per lo Stato membro di condanna, che avvia solitamente la procedura volta al riconoscimento e all’esecuzione in un altro Stato membro di una sentenza penale emessa nel proprio territorio, di trasmettere a tale altro Stato membro una siffatta sentenza corredata del certificato il cui modello standard figura nell’allegato I di tale decisione quadro.

    55.      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione quadro, «[l]a trasmissione della sentenza e del certificato può aver luogo qualora l’autorità competente dello Stato di emissione, ove opportuno previe consultazioni tra l’autorità competente dello Stato di emissione e quella dello Stato di esecuzione, abbia la certezza che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata».

    56.      Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909 dispone che «[l]o Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato. (...) Le richieste a norma del presente paragrafo non creano in capo allo Stato di emissione l’obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato».

    57.      L’articolo 5 di tale decisione quadro descrive, dal canto suo, la procedura di trasmissione della sentenza e del certificato.

    58.      Da tali disposizioni deduco, da un lato, che la trasmissione da parte dello Stato membro di condanna della sentenza e del certificato previsto dalla decisione quadro 2008/909 è necessaria ai fini del riconoscimento di tale sentenza e dell’esecuzione della pena, poiché tale trasmissione costituisce una forma di espressione del consenso dello Stato membro di condanna quanto alla presa in carico dell’esecuzione della pena da parte dello Stato membro di esecuzione. Il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena avvengono quindi sulla base delle informazioni contenute nel certificato. Tale certificato può d’altronde essere ritirato dallo Stato membro di condanna, alle condizioni previste all’articolo 13 di detta decisione quadro (33), in particolare se esso non ritiene opportuno il previsto adattamento della pena.

    59.      Dall’altro lato, lo Stato membro di condanna non è tenuto ad effettuare una simile trasmissione (34). Se la effettua, ciò significa che esso acconsente all’esecuzione della pena di cui trattasi nello Stato membro di esecuzione. Ne consegue che, in mancanza della trasmissione della sentenza corredata del certificato previsto da detta decisione quadro, lo Stato membro di esecuzione non è legittimato a far eseguire nel proprio territorio una pena irrogata nello Stato membro di condanna, poiché quest’ultimo non vi ha acconsentito. Quanto sopra non può non valere anche nell’ambito dell’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

    60.      Pertanto, la presa in carico dell’esecuzione della pena da parte dello Stato membro di esecuzione può avvenire soltanto nel quadro stabilito dalla decisione quadro 2008/909, che richiede una cooperazione stretta e attiva con lo Stato membro di condanna (35) e, in particolare, il consenso di tale Stato membro all’esecuzione della pena nello Stato membro di esecuzione. La trasmissione della sentenza da parte dello Stato membro di condanna allo Stato membro di esecuzione, nell’ambito del procedimento relativo all’esecuzione del mandato d’arresto europeo, non soddisfa tale condizione quando, come nel caso di specie, tale sentenza non sia corredata del certificato previsto da detta decisione quadro e, per di più, il primo Stato membro manifesti senza ambiguità la propria opposizione a che la pena irrogata sia eseguita nel secondo Stato membro.

    61.      L’attuazione della procedura prevista dalla decisione quadro 2008/909 è quindi idonea a rafforzare la fiducia reciproca tra le autorità competenti dello Stato membro di emissione e dello Stato membro di esecuzione attraverso consultazioni preliminari, che sono espressione del principio di leale cooperazione. Se lo Stato membro di condanna rifiuta il trasferimento dell’esecuzione della pena, lo Stato membro di esecuzione non può appropriarsi unilateralmente della competenza di eseguire tale pena e non può far valere il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

    62.      Contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei Paesi Bassi nell’ambito del presente procedimento, ritengo che la necessità di acquisire il consenso dello Stato membro di condanna non sia tale da pregiudicare l’effetto utile del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584. Infatti, per effetto di tale requisito, il rifiuto di esecuzione previsto da detta disposizione è soltanto condizionato e non deve essere considerato inapplicabile. In questa fase, non si può presumere che lo Stato membro di condanna rifiuterà la trasmissione della sentenza corredata del certificato. Tale Stato membro può infatti essere convinto, al pari dello Stato membro di esecuzione, che l’esecuzione della pena nel territorio di quest’ultimo contribuirà a raggiungere l’obiettivo di facilitare il reinserimento sociale della persona condannata.

    63.      Peraltro, è certamente vero che la Corte ha dedotto dall’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 che nessuna disposizione di quest’ultima può pregiudicare la portata o le modalità di applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 (36). Ciò non può tuttavia significare che le condizioni per il riconoscimento e per l’esecuzione delle sentenze penali non sono applicabili quando viene applicato detto motivo di non esecuzione, ma piuttosto che tali condizioni sono applicabili soltanto nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro (37). Il legislatore dell’Unione ha così dimostrato la sua volontà di non indebolire l’obiettivo di detta decisione quadro, vale a dire la consegna delle persone oggetto di un mandato d’arresto europeo.

    64.      Orbene, non ravviso alcuna incompatibilità con le disposizioni della decisione quadro 2002/584 nel requisito secondo cui l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, di quest’ultima è soggetta al consenso dello Stato membro di condanna. Al contrario, un simile requisito, in quanto costituisce una limitazione della possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo, contribuisce a rafforzare il sistema di consegna istituito da tale decisione quadro a favore di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (38). In particolare, l’applicazione di detto motivo di non esecuzione resta anzitutto subordinata alla condizione che la pena detentiva inflitta alla persona ricercata possa essere effettivamente eseguita in tale Stato membro (39).

    65.      Inoltre, è ben vero che la Corte ha affermato che l’articolazione prevista dal legislatore dell’Unione tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909 deve contribuire a conseguire l’obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona interessata e che un siffatto reinserimento è nell’interesse non solo della persona condannata, ma anche dell’Unione europea in generale (40). Tuttavia, la Corte ha dichiarato altresì che, anche se il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 mira segnatamente a permettere di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena a cui essa è stata condannata, un simile obiettivo, benché importante, non può escludere che gli Stati membri, nell’attuazione di detta decisione quadro, limitino, nel senso indicato dalla regola fondamentale sancita al suo articolo 1, paragrafo 2, le situazioni in cui dovrebbe essere possibile rifiutare di consegnare una persona rientrante nell’ambito di applicazione di detto articolo 4, punto 6 (41).

    66.      Da quanto precede risulta che l’obiettivo consistente nell’accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena a cui essa è stata condannata non ha un carattere assoluto e non può prevalere su quello di istituire un sistema efficace di consegna tra gli Stati membri.

    67.      Inoltre, come giustamente rilevato dal governo francese in udienza, ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro 2008/909, tanto le autorità competenti dello Stato membro emittente quanto quelle dello Stato membro di esecuzione devono essere convinte del fatto che la procedura di riconoscimento reciproco risponda, nella situazione di cui trattasi, all’obiettivo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata. Tale esigenza di consenso contraddice quindi direttamente l’idea secondo la quale l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 consentirebbe al solo Stato membro dell’esecuzione di determinare se l’esecuzione della pena nel proprio territorio sia giustificata. Anche lo Stato membro emittente deve ritenere che l’esecuzione della pena nel territorio dello Stato membro di esecuzione faciliterebbe il reinserimento sociale della persona condannata e che tale obiettivo prevalga sull’esigenza di far eseguire la pena nello Stato membro emittente. Decidere diversamente porterebbe a creare un duplice regime di riconoscimento reciproco delle decisioni di condanna in materia penale, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 25 della decisione quadro 2008/909. Mentre, al di fuori del contesto di un mandato d’arresto europeo, entrambi gli Stati membri dovrebbero essere convinti che l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale sia raggiunto, nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo tale valutazione spetterebbe soltanto allo Stato membro di esecuzione. Orbene, come ho già rilevato, non credo che il legislatore dell’Unione abbia inteso creare un siffatto duplice regime.

    68.      Ritengo inoltre che l’obiettivo di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona condannata non possa obliterare i legittimi interessi che lo Stato membro in cui è stata irrogata una pena può avere a che quest’ultima sia eseguita nel suo territorio. Infatti, tenuto conto delle diverse funzioni della pena nell’ambito della società, considerazioni di politica penale proprie di ciascuno Stato membro possono indurre lo Stato membro di condanna a preferire che la pena irrogata sia eseguita nel proprio territorio ancorché considerazioni relative al reinserimento sociale della persona ricercata possano deporre in senso contrario a una simile soluzione (42). A questo proposito si può citare l’esempio delle condanne in materia di terrorismo.

    69.      Osservo che, quando uno Stato membro sceglie di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, è perché esso desidera che la persona ricercata gli sia consegnata affinché sconti tale pena nel suo territorio. Se tale Stato membro avesse previsto, come prima opzione, che tale pena fosse eseguita in un altro Stato membro, esso avrebbe attuato il meccanismo di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze penali previsto dalla decisione quadro 2008/909.

    70.      In una simile situazione di domanda volta al riconoscimento di una sentenza e all’esecuzione di una condanna penale pronunciate nello Stato membro di emissione, la finalità stessa di tale procedimento è che la persona interessata, lungi dal dover essere consegnata alle autorità di quest’ultimo Stato membro, rimanga nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la propria pena (43).

    71.      Orbene, nell’ipotesi in cui lo Stato membro di condanna privilegi l’emissione di un mandato d’arresto europeo anziché attuare il meccanismo di trasferimento previsto dalla decisione quadro 2008/909, il principio del riconoscimento reciproco produce conseguenze di altra natura. Infatti, tale principio implica in tal caso che l’autorità giudiziaria di esecuzione sia tenuta ad eseguire il mandato d’arresto europeo che le viene presentato.

    72.      L’acquisizione del consenso dello Stato membro di condanna consente di rispettare la libera scelta che quest’ultimo deve avere tra i due strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale. Come ho già spiegato, non esiste alcun obbligo per tale Stato membro di emettere il certificato previsto dalla decisione quadro 2008/909. Qualora detto Stato membro abbia fatto la scelta sovrana di privilegiare il mandato d’arresto europeo, tale scelta deve essere rispettata. Pertanto, non si può presumere che lo stesso Stato membro sia disposto a rinunciare, in caso di rifiuto di esecuzione di tale mandato, a far eseguire la pena nel suo territorio. Al contrario, l’emissione di un mandato d’arresto europeo dimostra la sua volontà che la pena sia eseguita nel suo territorio.

    73.      La posizione del governo dei Paesi Bassi, secondo cui il fatto di attuare l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 equivarrebbe al riconoscimento della sentenza di condanna, il che renderebbe inutile l’ottenimento del consenso dello Stato membro di condanna, porta al seguente paradosso: essa equivale a considerare che, quando un’autorità giudiziaria emette un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena, ciò implica che essa accetta che tale pena possa essere eseguita, se del caso, in un altro Stato membro, e lo Stato membro emittente rinuncia quindi alla propria competenza di eseguire detta pena. Orbene, il mandato d’arresto europeo mira anzitutto a far sì che la persona ricercata sia consegnata all’autorità giudiziaria che emette un simile mandato. In altri termini, l’emissione di un mandato d’arresto europeo non ha lo scopo di trasferire ad un altro Stato membro la competenza di esecuzione di una pena.

    74.      Lo Stato membro emittente non viola il principio della fiducia reciproca per il fatto di voler mantenere la propria competenza di esecuzione. Infatti, lo Stato membro di esecuzione è tenuto, in linea di principio, a dare seguito alla richiesta di cooperazione costituita dall’emissione di un mandato d’arresto europeo. Come ha giustamente sostenuto il governo francese in udienza, in una situazione del genere, tale principio non può servire da fondamento per il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione giudiziaria da parte di un altro Stato membro, quando questi ultimi non siano stati né richiesti né voluti.

    75.      Un’interpretazione contraria avrebbe la conseguenza di consentire allo Stato membro di esecuzione di acquisire la competenza di eseguire la pena, ancorché lo Stato membro in cui quest’ultima è stata inflitta non abbia rinunciato ad esercitare una siffatta competenza, come dimostra il fatto che sia stato emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di tale pena. Ciò contrasterebbe con il principio della fiducia reciproca, il quale implica anzitutto, in situazioni del genere, che lo Stato membro di esecuzione esegua il mandato d’arresto europeo. Come ha affermato la Commissione in udienza, l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, in quanto eccezione al principio della consegna e tenuto conto del carattere facoltativo del motivo di non esecuzione da esso previsto, istituisce non già un diritto al trasferimento per la persona condannata, ma soltanto una possibilità. Tale possibilità può essere applicata solo nel rispetto di determinate condizioni.

    76.      Infatti, non è possibile eludere il quadro stabilito dalla decisione quadro 2008/909, poiché, a prescindere dalle circostanze in cui è previsto il riconoscimento di una sentenza di condanna in materia penale, solo il rispetto delle norme stabilite da tale decisione quadro consente di realizzare un giusto equilibrio che salvaguardi i diritti dello Stato membro di condanna.

    77.      Nell’ambito della presente causa, è assodato che la procedura e le condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909 ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza emessa nei confronti di C.J. non sono state rispettate. Infatti, le autorità giudiziarie italiane hanno rifiutato di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di C.J. riconoscendo contemporaneamente la sentenza di condanna e ordinandone l’esecuzione in Italia, ancorché le autorità giudiziarie rumene avessero manifestato la loro opposizione a tale riconoscimento e a detta esecuzione al di fuori del territorio della Romania.

    78.      Le autorità giudiziarie italiane non hanno quindi agito conformemente al principio del riconoscimento reciproco, quale concretizzato dalla decisione quadro 2008/909, e non possono pertanto far valere tale principio nei confronti dello Stato membro emittente. Quest’ultimo mantiene dunque il diritto di far eseguire la sentenza di cui trattasi nel suo territorio. Sebbene l’articolo 22, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 preveda che tale Stato membro non possa più eseguire la pena una volta che l’esecuzione della medesima sia iniziata nel territorio dello Stato membro di esecuzione, ciò vale a condizione che tale esecuzione abbia avuto luogo conformemente alle norme previste dalla decisione quadro in parola. Ciò non avviene quando il riconoscimento di una sentenza penale sia stato effettuato in violazione della procedura e delle condizioni previste da detta decisione quadro e, in particolare, senza che la sentenza corredata del certificato previsto dalla medesima decisione quadro sia stata comunicata dallo Stato membro emittente. Ammettere che, in una situazione del genere, un inizio dell’esecuzione della pena nello Stato membro di esecuzione possa privare lo Stato membro di emissione della sua competenza di eseguire tale pena aprirebbe la strada all’elusione delle norme stabilite dalla decisione quadro 2008/909.

    79.      Aggiungo che, quand’anche la trasmissione della sentenza corredata del certificato previsto da tale decisione quadro avesse avuto luogo, ci si può chiedere se un ordine nazionale di esecuzione della pena con contestuale sospensione condizionale, sotto forma di arresti domiciliari, in attesa di una decisione delle autorità giudiziarie italiane su una misura alternativa alla carcerazione, possa essere considerato un inizio di esecuzione di tale pena, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di detta decisione quadro. Tuttavia, non mi sembra necessario trattare tale aspetto nell’ambito della presente causa, poiché, in ogni caso, la procedura e le condizioni previste dalla medesima decisione quadro non sono state rispettate (44).

    80.      Peraltro, poiché la decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di C.J. non è conforme al diritto dell’Unione, l’autorità giudiziaria emittente può proseguire il procedimento diretto alla consegna di tale persona mantenendo tale mandato oppure emettendone uno nuovo, in modo da favorire la realizzazione dell’obiettivo della lotta contro l’impunità perseguito dalla decisione quadro 2002/584 (45). In altri termini, non può ritenersi che il mandato d’arresto europeo di cui trattasi non abbia più uno scopo e abbia esaurito i suoi effetti. Inoltre, la sentenza che è stata pronunciata nello Stato membro emittente, sulla quale si basa tale mandato e alla quale fa riferimento l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, mantiene la sua esecutività. Come rilevato dal governo rumeno in udienza, una volta effettuata la consegna, spetterà allo Stato membro di emissione tenere conto, se del caso, dell’articolo 26, paragrafo 1, di tale decisione quadro. Infatti, come già dichiarato dalla Corte, tale disposizione, prevedendo che si tenga conto dell’intero periodo di tempo in cui il condannato è rimasto in custodia presso lo Stato membro di esecuzione, garantisce che il soggetto di cui trattasi non abbia a scontare, in definitiva, una custodia la cui durata complessiva – tanto nello Stato membro di esecuzione quanto nello Stato membro di emissione – superi la durata della pena privativa della libertà a cui è stato condannato nello Stato membro di emissione (46).

    IV.    Conclusione

    81.      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali dalla prima alla terza sollevate dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania) nel modo seguente:

    L’articolo 4, punto 6, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nonché l’articolo 4, paragrafi 2 e 5, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 22, paragrafo 1, e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea,

    devono essere interpretati nel senso che:

    un’autorità giudiziaria non può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva invocando il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dalla prima di tali disposizioni, qualora il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza di condanna siano effettuati in violazione della procedura e delle condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909. In tale situazione, lo Stato membro emittente conserva il diritto di eseguire detta pena e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta ad eseguire il mandato d’arresto europeo consegnando la persona ricercata a tale Stato membro.


    1      Lingua originale: il francese.


    2      GU 2002, L 190, pag. 1.


    3      GU 2008, L 327, pag. 27.


    4      Tale disposizione stabilisce che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo «se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno».


    5      Nelle presenti conclusioni, lo Stato membro emittente potrà essere designato anche come Stato membro di condanna.


    6      Tale certificato è stato integrato da un altro, comunicato alle autorità giudiziarie rumene il 14 luglio 2021, che contiene la seguente indicazione: «[p]er quanto riguarda lo stato degli arresti domiciliari, si attende la pronuncia di una decisione riguardo alla misura alternativa da parte del Tribunale di sorveglianza».


    7      Secondo una giurisprudenza costante, il giudice nazionale ha la responsabilità di individuare il contesto di diritto e di fatto del rinvio pregiudiziale: v., in particolare, sentenza del 30 novembre 2023, Ministero dell’Istruzione e INPS (C‑270/22, EU:C:2023:933, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).


    8      V., in particolare, sentenza del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo) (C‑700/21; in prosieguo: la «sentenza O.G.», EU:C:2023:444, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).


    9      V., in particolare, sentenza O.G. (punto 32 e giurisprudenza ivi citata).


    10      V., in particolare, sentenza O.G. (punto 33 e giurisprudenza ivi citata).


    11      V., in particolare, sentenza O.G. (punto 34 e giurisprudenza ivi citata).


    12      V., in particolare, sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).


    13      V., in particolare, sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).


    14      V., in particolare, sentenza O.G. (punto 35 e giurisprudenza ivi citata).


    15      V., in particolare, sentenza O.G. (punto 46 e giurisprudenza ivi citata).


    16      V., in particolare, sentenza O.G. (punto 47 e giurisprudenza ivi citata).


    17      V., in particolare, sentenza O.G. (punto 48 e giurisprudenza ivi citata).


    18      V., in particolare, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).


    19      V., in particolare, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 92 e giurisprudenza ivi citata). Come ha osservato l’avvocato generale Bot nelle sue conclusioni nella causa Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:116), «l’attuazione del principio del riconoscimento reciproco e la necessità di eliminare qualsiasi rischio di impunità implicano che debba considerarsi che, se la presa a carico dell’esecuzione della pena da parte dello Stato membro dell’esecuzione non sia possibile, per una qualsiasi ragione, il mandato d’arresto europeo dev’essere eseguito» (paragrafo 57).


    20      V., in particolare, sentenza O.G. (punto 49 e giurisprudenza ivi citata).


    21      V. sentenza O.G. (punto 53).


    22      V., in particolare, sentenza O.G. (punti 60 e 61 e giurisprudenza ivi citata).


    23      V., in particolare, sentenza O.G. (punto 62 e giurisprudenza ivi citata).


    24      V. sentenza O.G. (punto 63).


    25      V. inoltre, a tale riguardo, comunicazione della Commissione – Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU C, C/2023/1270), punti 2.5.2 e 5.5.2, da cui risulta che, nell’ipotesi prevista all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 deve essere applicata al trasferimento della pena nello Stato membro dove questa sarà eseguita.


    26      V., in tal senso, comunicazione della Commissione – Manuale sul trasferimento delle persone condannate e le pene detentive nell’Unione europea (GU 2019, C 403, pag. 2), il cui punto 11.1 enuncia che, «[a]i sensi dell’articolo 25 e del considerando 12 della decisione quadro [2008/909], nei casi in cui sono applicati l’articolo 4, [punto] 6, e l’articolo 5, [punto] 3, della decisione quadro 2002/584, la legislazione interna di recepimento della decisione quadro [2008/909] è applicabile, mutatis mutandis e nella misura compatibile con la decisione quadro 2002/584, all’esecuzione della pena». Al medesimo punto, viene altresì precisato che «[i]l collegamento tra la decisione quadro [2008/909] e la decisione quadro 2002/584 è stabilito dall’articolo 25 e dal considerando 12 della prima» e che «qualunque rifiuto di eseguire un [mandato d’arresto europeo] a norma dell’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584 deve essere preceduto dalla verifica, da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione, della possibilità di eseguire realmente la pena conformemente al suo diritto interno di recepimento della decisione quadro [2008/909]» (il corsivo è mio).


    27      C‑314/18, EU:C:2020:191.


    28      V. sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 49 e segg.).


    29      V., in particolare, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).


    30      V. sentenza del 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen (C‑819/21, EU:C:2023:841, punto 19).


    31      V. sentenza del 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen (C‑819/21, EU:C:2023:841, punto 20).


    32      V., in particolare, sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa) (C‑221/19, EU:C:2021:278, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).


    33      Ai sensi di tale disposizione, «[f]intantoché l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata, lo Stato di emissione può ritirare il certificato da detto Stato indicandone i motivi. Una volta ritirato il certificato, lo Stato di esecuzione non esegue più la pena».


    34      V., a tale riguardo, il manuale citato alla nota 27 delle presenti conclusioni, il cui punto 1.1 enuncia che la decisione quadro 2008/909 non prevede «l’obbligo per lo Stato di emissione di trasmettere una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in un altro Stato membro» e che «[l]o Stato di emissione ha la competenza in ultima istanza sul trasferimento, se ha accertato l’adattamento della pena e le modalità di esecuzione della stessa». Inoltre, al punto 3.1 di tale manuale, si precisa che, in entrambi i casi previsti all’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909, «lo Stato di emissione non è tenuto ad attuare la richiesta di trasmissione della sentenza. Ciò scaturisce in maniera logica dal fatto che lo Stato di emissione rimane l’unico attore che, a seguito di un reato, ha emesso una sentenza disponendo della competenza sovrana in tal senso. In quanto tale, lo Stato di emissione conserva il margine discrezionale per valutare le richieste presentate dallo Stato di esecuzione o dalla persona condannata oppure da entrambi».


    35      In particolare, lo Stato membro di esecuzione è tenuto a fornire allo Stato membro di condanna una serie di informazioni, come quelle menzionate agli articoli 12 e 21 della decisione quadro 2008/909.


    36      V. sentenza del 13 dicembre 2018, Sut (C‑514/17, EU:C:2018:1016, punto 48).


    37      V. sentenza del 13 dicembre 2018, Sut (C‑514/17, EU:C:2018:1016, punto 48).


    38      V., in particolare, sentenza del 13 dicembre 2018, Sut (C‑514/17, EU:C:2018:1016, punti 43 e 44, nonché giurisprudenza ivi citata).


    39      V., in particolare, sentenza del 13 dicembre 2018, Sut (C‑514/17, EU:C:2018:1016, punto 49).


    40      V. sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).


    41      V., in particolare, sentenza del 13 dicembre 2018, Sut (C‑514/17, EU:C:2018:1016, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). Come ha rilevato l’avvocato generale Pikamäe a proposito dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 nelle conclusioni da lui presentate nella causa SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (C‑314/18, EU:C:2019:427), «[l]’obiettivo di facilitare il reinserimento sociale della persona condannata non presenta quindi un carattere assoluto e può essere bilanciato con altre esigenze» (paragrafo 61).


    42      V., a tale riguardo, il manuale citato alla nota 26 delle presenti conclusioni, il cui punto 3.1 enuncia che «[a]d esempio, lo Stato di emissione potrebbe essere intenzionato a non trasferire la persona condannata se nello Stato di esecuzione è prevista una carcerazione meno lunga, tenendo conto delle disposizioni sulla liberazione anticipata e condizionale vigenti in tale Stato. Nel decidere la sede più indicata nella quale l’autore del reato debba scontare la pena si potrebbe inoltre tenere conto degli interessi delle vittime. Uno Stato membro potrebbe anche essere restio a trasferire una persona se, anziché favorire il suo reinserimento sociale, tale trasferimento implicherebbe il reinserimento della persona nell’ambiente criminale del suo Stato di origine». Al medesimo punto, si precisa che «[i]l pieno potere decisionale dello Stato di emissione è esemplificato anche dall’articolo 13 della decisione quadro [2008/909], secondo cui, fintantoché l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata, lo Stato di emissione può ritirare il certificato da detto Stato indicandone i motivi. Si veda in proposito anche l’articolo 17, paragrafo 3». Viene inoltre osservato che «[v]i è una crescente consapevolezza in tutti gli Stati membri circa l’opportunità di tenere conto delle opinioni delle vittime nel contesto dell’esecuzione delle pene dei condannati, anche nel caso del trasferimento internazionale dei detenuti da un istituto penitenziario a un altro. Le vittime possono essere presenti sia nello Stato di esecuzione che nello Stato di emissione. Numerosi Stati membri hanno adottato una procedura che prevede la possibilità per le vittime di essere consultate in merito ai trasferimenti e tiene conto delle opinioni da esse formulate. Tuttavia, tale procedura non conferisce alle vittime il diritto di opporsi a un trasferimento».


    43      V. sentenza del 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen (C‑819/21, EU:C:2023:841, punto 39).


    44      A questo proposito, rilevo che la causa Fira (C‑215/24) solleva, in particolare, la questione se, dopo aver rifiutato di eseguire un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, lo Stato membro di esecuzione possa sospendere l’esecuzione di tale pena.


    45      V., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a. (C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 141).


    46      V., a tale riguardo, sentenza del 28 luglio 2016, JZ (C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 43).

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