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Document 62022CA0509

    Causa C-509/22 , Girelli Alcool: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 aprile 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione - Italia) – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli/Girelli Alcool Srl (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 7, paragrafo 4 – Esigibilità delle accise – Immissione in consumo – Distruzione totale o perdita irrimediabile di un prodotto in regime sospensivo – Nozione di “caso fortuito” – Autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro – Perdita irrimediabile causata da colpa non grave di un dipendente del depositario autorizzato)

    GU C, C/2024/3420, 10.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3420/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3420/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/3420

    10.6.2024

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 aprile 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione - Italia) – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli/Girelli Alcool Srl

    (Causa C-509/22  (1) , Girelli Alcool)

    (Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Accise - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 7, paragrafo 4 - Esigibilità delle accise - Immissione in consumo - Distruzione totale o perdita irrimediabile di un prodotto in regime sospensivo - Nozione di “caso fortuito” - Autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro - Perdita irrimediabile causata da colpa non grave di un dipendente del depositario autorizzato)

    (C/2024/3420)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Corte suprema di cassazione

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

    Controricorrente: Girelli Alcool Srl

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE,

    deve essere interpretato nel senso che:

     

    la nozione di «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, deve essere intesa, al pari di quella di «forza maggiore», come riferita a circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso.

    2)

    L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118

    deve essere interpretato nel senso che:

     

    affinché sia riconosciuta l’esistenza di un «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, occorre, da un lato, che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa sia dovuta a circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all’operatore interessato, il che è escluso qualora tali circostanze rientrino nella sfera di responsabilità dell’operatore, e, dall’altro lato, che quest’ultimo abbia dato prova della diligenza normalmente richiesta nell’ambito della sua attività al fine di premunirsi contro le conseguenze di un tale evento.

    3)

    L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118

    deve essere interpretato nel senso che:

     

    esso osta a una disposizione di diritto nazionale di uno Stato membro che equipara in tutti i casi i fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore. Tuttavia, qualora i fatti imputabili a titolo di colpa non grave che hanno comportato la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto sottoposto ad accisa siano stati commessi nell’ambito di un’operazione di denaturazione preventivamente autorizzata dalle autorità nazionali competenti, si deve ritenere che tale distruzione o tale perdita si sia verificata in seguito all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, cosicché detta distruzione o detta perdita non deve essere considerata un’immissione in consumo ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2008/118.

    4)

    L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118

    deve essere interpretato nel senso che:

     

    l’espressione «in seguito all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro», di cui al primo comma di tale disposizione, non può essere intesa nel senso di consentire agli Stati membri di prevedere in via generale che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa non costituisca un’immissione in consumo qualora risulti da colpa non grave.


    (1)   GU C 389, del 10.10.2022.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3420/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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