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Document 62022CA0222
Case C-222/22, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Subsequent religious conversion): Judgment of the Court (Third Chamber) of 29 February 2024 (request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof - Austria) – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl v JF (Reference for a preliminary ruling – Area of freedom, security and justice – Asylum policy – Directive 2011/95/EU – Standards for the qualification as beneficiaries of international protection – Content of that protection – Article 5 – International protection needs arising sur place – Subsequent application for recognition of refugee status – Article 5(3) – Concept of ‘circumstances which the applicant has created by his or her own decision since leaving the country of origin’ – Abusive intent and abuse of the applicable procedure – Activities in the host Member State not constituting the expression and continuation of convictions or orientations held in the country of origin – Religious conversion)
Causa C-222/22 , Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Conversione religiosa successiva): Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 febbraio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof - Austria) – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl / JF (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per poter beneficiare di una protezione internazionale – Contenuto di tale protezione – Articolo 5 – Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine (“sur place”) – Domanda successiva di riconoscimento dello status di rifugiato – Articolo 5, paragrafo 3 – Nozione di “circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine” – Intenzione abusiva e strumentalizzazione della procedura applicabile – Attività nello Stato membro ospitante che non costituiscono espressione e continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d’origine – Conversione religiosa)
Causa C-222/22 , Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Conversione religiosa successiva): Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 febbraio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof - Austria) – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl / JF (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per poter beneficiare di una protezione internazionale – Contenuto di tale protezione – Articolo 5 – Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine (“sur place”) – Domanda successiva di riconoscimento dello status di rifugiato – Articolo 5, paragrafo 3 – Nozione di “circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine” – Intenzione abusiva e strumentalizzazione della procedura applicabile – Attività nello Stato membro ospitante che non costituiscono espressione e continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d’origine – Conversione religiosa)
GU C, C/2024/2389, 8.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2389/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/2389 |
8.4.2024 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 febbraio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl / JF
(Causa C-222/22 (1), Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Conversione religiosa successiva))
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica d’asilo - Direttiva 2011/95/UE - Condizioni per poter beneficiare di una protezione internazionale - Contenuto di tale protezione - Articolo 5 - Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine («sur place») - Domanda successiva di riconoscimento dello status di rifugiato - Articolo 5, paragrafo 3 - Nozione di «circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine» - Intenzione abusiva e strumentalizzazione della procedura applicabile - Attività nello Stato membro ospitante che non costituiscono espressione e continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d’origine - Conversione religiosa)
(C/2024/2389)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Resistente: JF
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento dello status di rifugiato, a seguito di una domanda reiterata, ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, fondata su un rischio di persecuzioni derivante da circostanze che il richiedente stesso ha determinato dopo la partenza dal paese d’origine, alla condizione che tali circostanze costituiscano l’espressione e la continuazione di una convinzione del richiedente già manifestata in tale paese.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2389/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)