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Document 62022CA0222

Causa C-222/22 , Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Conversione religiosa successiva): Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 febbraio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof - Austria) – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl / JF (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per poter beneficiare di una protezione internazionale – Contenuto di tale protezione – Articolo 5 – Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine (“sur place”) – Domanda successiva di riconoscimento dello status di rifugiato – Articolo 5, paragrafo 3 – Nozione di “circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine” – Intenzione abusiva e strumentalizzazione della procedura applicabile – Attività nello Stato membro ospitante che non costituiscono espressione e continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d’origine – Conversione religiosa)

GU C, C/2024/2389, 8.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2389/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2389/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/2389

8.4.2024

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 febbraio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl / JF

(Causa C-222/22 (1), Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Conversione religiosa successiva))

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica d’asilo - Direttiva 2011/95/UE - Condizioni per poter beneficiare di una protezione internazionale - Contenuto di tale protezione - Articolo 5 - Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine («sur place») - Domanda successiva di riconoscimento dello status di rifugiato - Articolo 5, paragrafo 3 - Nozione di «circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine» - Intenzione abusiva e strumentalizzazione della procedura applicabile - Attività nello Stato membro ospitante che non costituiscono espressione e continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d’origine - Conversione religiosa)

(C/2024/2389)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Resistente: JF

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento dello status di rifugiato, a seguito di una domanda reiterata, ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, fondata su un rischio di persecuzioni derivante da circostanze che il richiedente stesso ha determinato dopo la partenza dal paese d’origine, alla condizione che tali circostanze costituiscano l’espressione e la continuazione di una convinzione del richiedente già manifestata in tale paese.


(1)   GU C 244 del 27.6.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2389/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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